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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04523/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18839/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 610/2023 depositata il 27/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativo – [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di Palermo il signor [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia Laura, per ivi nei confronti dei medesimi sentir pronunziare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di donazione con cui il primo aveva donato alla seconda la quota della metà indivisa di immobile sito in Palermo.

Al riguardo deduceva: (i) che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di presidente del c.d.a. della banca dal 7 maggio 2000 al 27 maggio 2012; (ii) che nei confronti del medesimo era stata promossa azione di responsabilità; (iii) che con la donazione in favore della figlia aveva depauperato il suo patrimonio.

Nella resistenza degli Augello, con sentenza n. 6461 del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda della banca.

2. Successivamente, nella resistenza della medesima, con sentenza n. 610 del 27 marzo 2023 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’interposto gravame.

3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA].

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. per avere la Corte di appello pronunziato l’inefficacia dell’atto impugnato in assenza di una parte necessaria del giudizio”.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente esclusa la sussistenza nella specie del litisconsorzio tra il disponente [OSCURATO:PERSONA] e la di lui coniuge [OSCURATO:PERSONA], pur versando i medesimi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, e pur essendo quest’ultima intervenuta all’atto di donazione del 30 dicembre 2009, con il quale per come si evince dal suddetto contratto di donazione … ebbe a donare in uno col di lei marito - sig. [OSCURATO:PERSONA]- e per l’intero immobile , sicché tale giudice avrebbe dovuto ritenerne necessaria la partecipazione al giudizio , e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza resa dal giudice di prime cure , rimettendo al medesimo gli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 cod. proc. civ. .

2. Con il secondo motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.”.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nel caso in cui all’atto partecipino entrambi i coniugi, ciascuna delle dichiarazioni negoziali da essi rese è autonomamente sufficiente a reggere -per l’intero- l’atto di disposizione, con la conseguenza che la dichiarazione d’inefficacia dell’atto pronunziata verso uno dei coniugi non impedisce al terzo acquirente di opporre l’efficacia dell’atto in conseguenza della dichiarazione negoziale resa dal coniuge non debitore .

3. Con il terzo motivo denunzia “Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ.

Si duole essersi con insanabile contraddizione dalla corte di merito affermato, da un canto, che il coniuge non debitore non è parte necessaria del giudizio ; e, per altro verso, che la dichiarazione d’inefficacia non caduca l’atto impugnato “ad ogni altro effetto” , in quanto se … l’atto resta efficace ad ogni altro effetto allora esso resterà opponibile al creditore a mente dell’art. 184 cod. civ., ma allora la partecipazione al giudizio del coniuge non debitore in comunione legale dei beni deve essere ritenuta necessaria .

4. Con il quarto motivo denunzia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 112, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in ragione dell’omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’impossibilità di revocare la donazione di ½ indiviso di bene già oggetto di comunione legale tra coniugi”.

Si duole che la corte di merito non abbia risposto ed esaminato la diversa questione dell’impossibilità di pronunziare la revoca della donazione avente ad oggetto l’inesistente quota di ½ indivisa del bene donato .

5. Con il quinto condizionato motivo denunzia “Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ.: per non avere la Corte territoriale garantito il c.d.

“minimo” costituzionale sulla motivazione”.

Si duole dell’ assenza assoluta di motivazione in ordine alla mossa doglianza relativa all’impossibilità di sottoporre a revocazione una inesistente donazione di ½ indiviso che apparteneva alla parte donante in comunione legale dei beni .

6. Con il sesto motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1103 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) cod. proc. civ. per avere la Corte di appello ritenuto corretta la revoca della donazione avente ad oggetto ½ indiviso di un bene oggetto di comunione legale”.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la comunione legale a differenza di quella ordinaria è comunione “senza quote”, con la conseguenza che il coniuge non può disporre di ½ indiviso del bene che ne costituisca oggetto, poiché qui non è dato applicare l’art. 1103 cod. civ. , sicché non può essere domandata - né accolta - la revoca della suddetta donazione nella misura di ½ indiviso della donazione del bene suddetto .

Lamenta che il giudice di seconde cure ha di fatto sussunto ed assimilato il concetto di “quota” della comunione legale (concetto al quale fa riferimento, ad esempio, l’art. 189 cod. civ.) a quello di “quota ideale” della comunione ordinaria .

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che non sussistendo alcuna quota indivisa di ½ del bene donato neppure potrà utilmente essere messa in esecuzione dal creditore, che certamente non potrà pretendere di agire su tale ½ indiviso del bene donato.

Tale quota, infatti, né prima né dopo la donazione è mai esistita; né può ritenersi essere venuta ad esistenza per effetto della sentenza qui impugnata .

7. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

8. Come questa Corte (con l’avallo di Corte Cost. n. 311 del 1988) ha già avuto modo di affermare, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non ne costituisce elemento strutturale, i coniugi essendo solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa, non essendo nemmeno ammessa la partecipazione di estranei (v.

Cass. Sez. 3, 01/05/2025 n. 11481, Cass., 26/3/2024, n. 8193; Cass. Sez. 3, 7/04/2023, n. 9536, Cass. Sez. 3, 04/01/2023 n. 150, Cass. Sez. 3, 4/08/2021 n. 22210, Cass. Sez. 2, 24/01/2019 n. 2047, Cass. Sez. 2, 31/08/2018 n. 21503; Cass., Sez. 3, 14/03/2013, n. 6575; e tra tante, più risalenti, Cass. Sez. 2, 11/06/2010 n. 14093, Cass. Sez. 1, 07/03/2006 n. 4890, Cass., Sez. 1, 06/07/2004 n. 12313, Cass., Sez. 1, n. 4033 del 19/03/2003, Cass., Sez. 2, 14/01/1997 n. 284).

La comunione legale è caratterizzata dal principio di parità tra i coniugi, con uguali poteri di amministrazione, per la quale vige la regola dell’amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno dei coniugi potendo compiere validamente l’atto senza che occorra il consenso dell’altro (art. 180, 1° comma, cod.c iv .); e di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli idonei ad incidere sulla stabilità del patrimonio), da compiersi a pena di annullabilità congiuntamente da entrambi i coniugi, ovvero da un coniuge con il consenso dell’altro ( artt. 180, 2° comma, cod. c iv . e 184 c od . civ.).

La regola dell’amministrazione congiuntiva si applica agli atti di disposizione dei beni della comunione, e per quanto riguarda i diritti personali di godimento anche agli atti di acquisto (art. 180, 2° comma, cod.civ . ).

Nella comunione legale la quota non è dunque elemento strutturale della proprietà.

Nel sottolinearsi che nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, si è da questa Corte recentemente pervenuti a porre in rilievo come sia erronea l’impostazione per la quale la domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale è finalizzata alla conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi, e per tale ragione limitata alla sola (supposta) metà del diritto oggetto di comunione legale, dovendo escludersi la possibilità di individuare una quota indivisa, suscettibile di autonoma considerazione sia in relazione all’azione revocatoria sia in vista di una eventuale azione esecutiva, dal momento che la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso; gli effetti pregiudizievoli dell’atto dispositivo si estendono, dunque all’intero bene, non già ad una sola quota del medesimo, invero inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore ( v.

Cass., 7/7/2023, n. 19319 ).

Con particolare riferimento a bene conferito in fondo patrimoniale, si è da questa Corte posto in rilievo che l’ azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 cod.c iv .) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9536).

9. Con sentenza n. 8040 del 21/03/2019 (ove viene fatto richiamo a Cass., Sez.

Un., 24 agosto 2007 n. 17952) le Sezioni Unite di questa Corte hanno per altro verso affermato che, in ipotesi di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto, proprio perché detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, e perché l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, è inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto.

Infatti,l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso.

Va d’altro canto sottolineato che, come autorevolmente posto in rilievo in dottrina, l’annullabilità dell’atto di disposizione del bene comune compiuto dal singolo coniuge senza il consenso dell’altro è rimedio che trova ragion d’essere anche in caso di inefficacia relativa dell’atto, in quanto in caso d’inadempimento del danno arrecato al terzo rispondono anche i beni comuni, che possono essere espropriati con danno anche del coniuge non esecutato (in dottrina viene esemplificativamente indicata l’emblematica ipotesi della vendita della casa familiare da parte di un coniuge senza il consenso dell’altro, ponendosi in rilievo che in tal caso in base al principio di relatività del contratto la vendita non è opponibile all’altro coniuge, sicché ove il coniuge disponente venga condannato al risarcimento del danno per inadempimento dello stipulato contratto e l’obbligazione risarcitoria non venga dal medesimo adempiuta il creditore può fare espropriare la casa).

10. A tale stregua, la configurabilità del litisconsorzio necessario tra coniugi in regime di comunione legale nel giudizio di revocatoria dell’atto dispositivo compiuto da un solo coniuge, deve essere affrontata e risolta in considerazione: -) della peculiare natura della comunione legale tra coniugi, in quanto comunione senza quote; -) del combinato disposto di cui all’art. 180, 2° comma, c od . civ. -in base al quale il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente a entrambi i coniugi- e all’art. 184 c od . civ., in base al quale gli atti concernenti i beni immobili (ed i beni mobili registrati) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili su domanda di quest’ultimo, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione; -) dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, che, investita del vaglio di costituzionalità dell'art. 184 cod. civ., con la citata sentenza n. 311 del 1988 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma: nella sua decisione la Consulta ha chiarito che la comunione legale è una comunione senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; con la conseguenza che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione; che il consenso dell'altro coniuge, richiesto ex art. 180, 2° comma, cod. c iv . per gli atti di straordinaria amministrazione, è un negozio (unilaterale) autorizzativo, che rimuove un limite all'esercizio di un potere, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio.

11. Si è da questa Corte altresì precisato che, essendo il rapporto oggetto di comunione legale inscindibile e unitario (Cass. Sez. 3, 14/03/2013 n. 6575, e di recente, Cass. Sez. 3, 7/07/2023 n. 19319), rimane preclusa l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui all'art. 599 cod. proc.civ . e ss.) sia di quella contro il terzo non debitore.

La prima, perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, che non può comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite.

La seconda, perché è eccezionale, e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è.

Ammettere, infatti, un'espropriazione per la sola quota della metà, a prescindere dall'astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunione, significherebbe applicare l'art. 599 cod. p roc . c iv . e segg. e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell'istituto della comunione legale, consentire, almeno in astratto, l'assegnazione della "quota" del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, peggio ancora, la sua vendita giudiziaria, anche in tal caso con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è rimasto all'interno della comunione legale, di un estraneo a quest'ultima.

D'altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perché si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti.

12. Orbene, le suindicate considerazioni valgono invero anche a giustificare la necessità del litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con il coniuge debitore nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 cod. c iv . dell'atto , come nella specie di donazione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.

13. Non può al riguardo sottacersi che l’orientamento di questa Corte, pure richiamato nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, n. 18707/2021 e Cass. , n. 2082/2013) , per il quale l'esclusione della legittimazione necessaria del coniuge non stipulante nei giudizi in cui viene proposta l’azione pauliana trova fondamento nella qualifica di non debitore data all'altro coniuge, non tiene conto della peculiare fattispecie in esame consistente in un atto di straordinaria amministrazione compiuto da entrambi i coniugi con un terzo, come tale non limitata alla quota di proprietà del coniuge debitore ma incidente necessariamente anche sul diritto del coniuge non disponente.

Tale incidenza comporta dunque la sussistenza del litisconsorzio processuale, stante l’evidenziato carattere unitario e inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, e attesa la natura di atto eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto dai coniugi sul bene in comune che, secondo la regola codicistica dettata dall’art. 180, 2° comma, cod. c iv ., attribuisce ad entrambi la rappresentanza in giudizio congiuntiva, atto sul quale la pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cod. c iv . è direttamente e immediatamente destinata ad incidere.

14. In riferimento alla fattispecie in esame è dunque possibile affermare: -) che l'atto dispositivo, come nel caso di specie la donazione di un immobile, è un atto di straordinaria amministrazione; -) che, ai sensi dell’art. 184 cod. civ., per la sua validità ed efficacia occorre pertanto il consenso anche dell’altro coniuge in regime di comunione dei beni; -) che dalla suddetta previsione normativa è possibile dedurre il più generale principio per cui un coniuge non può singolarmente compiere gli atti di straordinaria amministrazione, dato che nel regime di comunione legale i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma titolari di una situazione giuridica inscindibile; -) che, pertanto, in relazione all’azione revocatoria esperita dal creditore, in luogo del principio pure affermato da questa Corte in base al quale “detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione”, va privilegiato il rilievo secondo cui la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza e non già da una quota astratta e indivisa dellostesso; e, per altro verso, il rilievo per il quale anche il coniuge non debitore che ha prestato il consenso all’atto dispositivo deve essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'eventuale accoglimento dell'azione.

A parte il rilievo che nella specie risulta allegato essere stato il bene in argomento donato per l’intero da parte di entrambi i genitori alla figlia Laura, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, va affermata la configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi nel giudizio instaurato dal creditore con la proposizione della domanda d’inefficacia dell’atto dispositivo di straordinaria amministrazione del bene in comunione legale.

15. Alla fondatezza, nei suindicati termini e limiti , dei primi sei motivi di ricorso, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché il settimo motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5), cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello valutato il fatto decisivo che oggetto della donazione fu l’intero bene, oggetto di comunione legale, e non ½ indiviso di esso”], l’ ottavo [con il quale la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 prel. cod. civ. e dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.: per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto di poter sussumere il concetto di credito litigioso sotto quello di credito fatto proprio dalla precitata disposizione di legge”], il nono motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, cod. proc. civ., per non avere sospeso il giudizio revocatorio in attesa della definizione del giudizio di merito”] e d il decimo motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 1, e 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.; per non avere la Corte di appello accertato la pretesa creditoria di BCC [OSCURATO:PERSONA]”], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza nonché di quella del giudizio di primo grado ex art. 383, 3° comma, cod. p roc . c iv ., con rinvio al Tribunale di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA], coniuge del donante signor [OSCURATO:PERSONA].

16. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.R.

La Corte accoglie il primo, il secondo , il terzo , il quarto , il quinto ed il sesto motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18839/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 610/2023 depositata il 27/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativo – [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di Palermo il signor [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia Laura, per ivi nei confronti dei medesimi sentir pronunziare l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di donazione con cui il primo aveva donato alla seconda la quota della metà indivisa di immobile sito in Palermo. Al riguardo deduceva: (i) che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolo di presidente del c.d.a. della banca dal 7 maggio 2000 al 27 maggio 2012; (ii) che nei confronti del medesimo era stata promossa azione di responsabilità; (iii) che con la donazione in favore della figlia aveva depauperato il suo patrimonio. Nella resistenza degli Augello, con sentenza n. 6461 del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda della banca. 2. Successivamente, nella resistenza della medesima, con sentenza n. 610 del 27 marzo 2023 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’interposto gravame. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. per avere la Corte di appello pronunziato l’inefficacia dell’atto impugnato in assenza di una parte necessaria del giudizio”. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente esclusa la sussistenza nella specie del litisconsorzio tra il disponente [OSCURATO:PERSONA] e la di lui coniuge [OSCURATO:PERSONA], pur versando i medesimi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, e pur essendo quest’ultima intervenuta all’atto di donazione del 30 dicembre 2009, con il quale per come si evince dal suddetto contratto di donazione … ebbe a donare in uno col di lei marito - sig. [OSCURATO:PERSONA]- e per l’intero immobile , sicché tale giudice avrebbe dovuto ritenerne necessaria la partecipazione al giudizio , e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza resa dal giudice di prime cure , rimettendo al medesimo gli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 cod. proc. civ. . 2. Con il secondo motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.”. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nel caso in cui all’atto partecipino entrambi i coniugi, ciascuna delle dichiarazioni negoziali da essi rese è autonomamente sufficiente a reggere -per l’intero- l’atto di disposizione, con la conseguenza che la dichiarazione d’inefficacia dell’atto pronunziata verso uno dei coniugi non impedisce al terzo acquirente di opporre l’efficacia dell’atto in conseguenza della dichiarazione negoziale resa dal coniuge non debitore . 3. Con il terzo motivo denunzia “Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. Si duole essersi con insanabile contraddizione dalla corte di merito affermato, da un canto, che il coniuge non debitore non è parte necessaria del giudizio ; e, per altro verso, che la dichiarazione d’inefficacia non caduca l’atto impugnato “ad ogni altro effetto” , in quanto se … l’atto resta efficace ad ogni altro effetto allora esso resterà opponibile al creditore a mente dell’art. 184 cod. civ., ma allora la partecipazione al giudizio del coniuge non debitore in comunione legale dei beni deve essere ritenuta necessaria . 4. Con il quarto motivo denunzia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 112, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in ragione dell’omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’impossibilità di revocare la donazione di ½ indiviso di bene già oggetto di comunione legale tra coniugi”. Si duole che la corte di merito non abbia risposto ed esaminato la diversa questione dell’impossibilità di pronunziare la revoca della donazione avente ad oggetto l’inesistente quota di ½ indivisa del bene donato . 5. Con il quinto condizionato motivo denunzia “Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 132, co. 1 n. 4), cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4), cod. proc. civ.: per non avere la Corte territoriale garantito il c.d. “minimo” costituzionale sulla motivazione”. Si duole dell’ assenza assoluta di motivazione in ordine alla mossa doglianza relativa all’impossibilità di sottoporre a revocazione una inesistente donazione di ½ indiviso che apparteneva alla parte donante in comunione legale dei beni . 6. Con il sesto motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1103 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) cod. proc. civ. per avere la Corte di appello ritenuto corretta la revoca della donazione avente ad oggetto ½ indiviso di un bene oggetto di comunione legale”. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la comunione legale a differenza di quella ordinaria è comunione “senza quote”, con la conseguenza che il coniuge non può disporre di ½ indiviso del bene che ne costituisca oggetto, poiché qui non è dato applicare l’art. 1103 cod. civ. , sicché non può essere domandata - né accolta - la revoca della suddetta donazione nella misura di ½ indiviso della donazione del bene suddetto . Lamenta che il giudice di seconde cure ha di fatto sussunto ed assimilato il concetto di “quota” della comunione legale (concetto al quale fa riferimento, ad esempio, l’art. 189 cod. civ.) a quello di “quota ideale” della comunione ordinaria . Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che non sussistendo alcuna quota indivisa di ½ del bene donato neppure potrà utilmente essere messa in esecuzione dal creditore, che certamente non potrà pretendere di agire su tale ½ indiviso del bene donato. Tale quota, infatti, né prima né dopo la donazione è mai esistita; né può ritenersi essere venuta ad esistenza per effetto della sentenza qui impugnata . 7. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 8. Come questa Corte (con l’avallo di Corte Cost. n. 311 del 1988) ha già avuto modo di affermare, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non ne costituisce elemento strutturale, i coniugi essendo solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa, non essendo nemmeno ammessa la partecipazione di estranei (v. Cass. Sez. 3, 01/05/2025 n. 11481, Cass., 26/3/2024, n. 8193; Cass. Sez. 3, 7/04/2023, n. 9536, Cass. Sez. 3, 04/01/2023 n. 150, Cass. Sez. 3, 4/08/2021 n. 22210, Cass. Sez. 2, 24/01/2019 n. 2047, Cass. Sez. 2, 31/08/2018 n. 21503; Cass., Sez. 3, 14/03/2013, n. 6575; e tra tante, più risalenti, Cass. Sez. 2, 11/06/2010 n. 14093, Cass. Sez. 1, 07/03/2006 n. 4890, Cass., Sez. 1, 06/07/2004 n. 12313, Cass., Sez. 1, n. 4033 del 19/03/2003, Cass., Sez. 2, 14/01/1997 n. 284). La comunione legale è caratterizzata dal principio di parità tra i coniugi, con uguali poteri di amministrazione, per la quale vige la regola dell’amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno dei coniugi potendo compiere validamente l’atto senza che occorra il consenso dell’altro (art. 180, 1° comma, cod.c iv .); e di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli idonei ad incidere sulla stabilità del patrimonio), da compiersi a pena di annullabilità congiuntamente da entrambi i coniugi, ovvero da un coniuge con il consenso dell’altro ( artt. 180, 2° comma, cod. c iv . e 184 c od . civ.). La regola dell’amministrazione congiuntiva si applica agli atti di disposizione dei beni della comunione, e per quanto riguarda i diritti personali di godimento anche agli atti di acquisto (art. 180, 2° comma, cod.civ . ). Nella comunione legale la quota non è dunque elemento strutturale della proprietà. Nel sottolinearsi che nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, si è da questa Corte recentemente pervenuti a porre in rilievo come sia erronea l’impostazione per la quale la domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale è finalizzata alla conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi, e per tale ragione limitata alla sola (supposta) metà del diritto oggetto di comunione legale, dovendo escludersi la possibilità di individuare una quota indivisa, suscettibile di autonoma considerazione sia in relazione all’azione revocatoria sia in vista di una eventuale azione esecutiva, dal momento che la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso; gli effetti pregiudizievoli dell’atto dispositivo si estendono, dunque all’intero bene, non già ad una sola quota del medesimo, invero inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore ( v. Cass., 7/7/2023, n. 19319 ). Con particolare riferimento a bene conferito in fondo patrimoniale, si è da questa Corte posto in rilievo che l’ azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 cod.c iv .) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9536). 9. Con sentenza n. 8040 del 21/03/2019 (ove viene fatto richiamo a Cass., Sez. Un., 24 agosto 2007 n. 17952) le Sezioni Unite di questa Corte hanno per altro verso affermato che, in ipotesi di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto, proprio perché detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, e perché l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, è inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Infatti,l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso. Va d’altro canto sottolineato che, come autorevolmente posto in rilievo in dottrina, l’annullabilità dell’atto di disposizione del bene comune compiuto dal singolo coniuge senza il consenso dell’altro è rimedio che trova ragion d’essere anche in caso di inefficacia relativa dell’atto, in quanto in caso d’inadempimento del danno arrecato al terzo rispondono anche i beni comuni, che possono essere espropriati con danno anche del coniuge non esecutato (in dottrina viene esemplificativamente indicata l’emblematica ipotesi della vendita della casa familiare da parte di un coniuge senza il consenso dell’altro, ponendosi in rilievo che in tal caso in base al principio di relatività del contratto la vendita non è opponibile all’altro coniuge, sicché ove il coniuge disponente venga condannato al risarcimento del danno per inadempimento dello stipulato contratto e l’obbligazione risarcitoria non venga dal medesimo adempiuta il creditore può fare espropriare la casa). 10. A tale stregua, la configurabilità del litisconsorzio necessario tra coniugi in regime di comunione legale nel giudizio di revocatoria dell’atto dispositivo compiuto da un solo coniuge, deve essere affrontata e risolta in considerazione: -) della peculiare natura della comunione legale tra coniugi, in quanto comunione senza quote; -) del combinato disposto di cui all’art. 180, 2° comma, c od . civ. -in base al quale il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente a entrambi i coniugi- e all’art. 184 c od . civ., in base al quale gli atti concernenti i beni immobili (ed i beni mobili registrati) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili su domanda di quest’ultimo, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione; -) dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, che, investita del vaglio di costituzionalità dell'art. 184 cod. civ., con la citata sentenza n. 311 del 1988 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma: nella sua decisione la Consulta ha chiarito che la comunione legale è una comunione senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; con la conseguenza che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione; che il consenso dell'altro coniuge, richiesto ex art. 180, 2° comma, cod. c iv . per gli atti di straordinaria amministrazione, è un negozio (unilaterale) autorizzativo, che rimuove un limite all'esercizio di un potere, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio. 11. Si è da questa Corte altresì precisato che, essendo il rapporto oggetto di comunione legale inscindibile e unitario (Cass. Sez. 3, 14/03/2013 n. 6575, e di recente, Cass. Sez. 3, 7/07/2023 n. 19319), rimane preclusa l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui all'art. 599 cod. proc.civ . e ss.) sia di quella contro il terzo non debitore. La prima, perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, che non può comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite. La seconda, perché è eccezionale, e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è. Ammettere, infatti, un'espropriazione per la sola quota della metà, a prescindere dall'astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunione, significherebbe applicare l'art. 599 cod. p roc . c iv . e segg. e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell'istituto della comunione legale, consentire, almeno in astratto, l'assegnazione della "quota" del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, peggio ancora, la sua vendita giudiziaria, anche in tal caso con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è rimasto all'interno della comunione legale, di un estraneo a quest'ultima. D'altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perché si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti. 12. Orbene, le suindicate considerazioni valgono invero anche a giustificare la necessità del litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con il coniuge debitore nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 cod. c iv . dell'atto , come nella specie di donazione, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione. 13. Non può al riguardo sottacersi che l’orientamento di questa Corte, pure richiamato nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, n. 18707/2021 e Cass. , n. 2082/2013) , per il quale l'esclusione della legittimazione necessaria del coniuge non stipulante nei giudizi in cui viene proposta l’azione pauliana trova fondamento nella qualifica di non debitore data all'altro coniuge, non tiene conto della peculiare fattispecie in esame consistente in un atto di straordinaria amministrazione compiuto da entrambi i coniugi con un terzo, come tale non limitata alla quota di proprietà del coniuge debitore ma incidente necessariamente anche sul diritto del coniuge non disponente. Tale incidenza comporta dunque la sussistenza del litisconsorzio processuale, stante l’evidenziato carattere unitario e inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, e attesa la natura di atto eccedente l’ordinaria amministrazione compiuto dai coniugi sul bene in comune che, secondo la regola codicistica dettata dall’art. 180, 2° comma, cod. c iv ., attribuisce ad entrambi la rappresentanza in giudizio congiuntiva, atto sul quale la pronuncia di inefficacia ex art. 2901 cod. c iv . è direttamente e immediatamente destinata ad incidere. 14. In riferimento alla fattispecie in esame è dunque possibile affermare: -) che l'atto dispositivo, come nel caso di specie la donazione di un immobile, è un atto di straordinaria amministrazione; -) che, ai sensi dell’art. 184 cod. civ., per la sua validità ed efficacia occorre pertanto il consenso anche dell’altro coniuge in regime di comunione dei beni; -) che dalla suddetta previsione normativa è possibile dedurre il più generale principio per cui un coniuge non può singolarmente compiere gli atti di straordinaria amministrazione, dato che nel regime di comunione legale i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma titolari di una situazione giuridica inscindibile; -) che, pertanto, in relazione all’azione revocatoria esperita dal creditore, in luogo del principio pure affermato da questa Corte in base al quale “detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione”, va privilegiato il rilievo secondo cui la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza e non già da una quota astratta e indivisa dellostesso; e, per altro verso, il rilievo per il quale anche il coniuge non debitore che ha prestato il consenso all’atto dispositivo deve essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'eventuale accoglimento dell'azione. A parte il rilievo che nella specie risulta allegato essere stato il bene in argomento donato per l’intero da parte di entrambi i genitori alla figlia Laura, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, va affermata la configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi nel giudizio instaurato dal creditore con la proposizione della domanda d’inefficacia dell’atto dispositivo di straordinaria amministrazione del bene in comunione legale. 15. Alla fondatezza, nei suindicati termini e limiti , dei primi sei motivi di ricorso, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché il settimo motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5), cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello valutato il fatto decisivo che oggetto della donazione fu l’intero bene, oggetto di comunione legale, e non ½ indiviso di esso”], l’ ottavo [con il quale la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 prel. cod. civ. e dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.: per avere la Corte di appello di Palermo ritenuto di poter sussumere il concetto di credito litigioso sotto quello di credito fatto proprio dalla precitata disposizione di legge”], il nono motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, cod. proc. civ., per non avere sospeso il giudizio revocatorio in attesa della definizione del giudizio di merito”] e d il decimo motivo [con il quale la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 1, e 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3), cod. proc. civ.; per non avere la Corte di appello accertato la pretesa creditoria di BCC [OSCURATO:PERSONA]”], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza nonché di quella del giudizio di primo grado ex art. 383, 3° comma, cod. p roc . c iv ., con rinvio al Tribunale di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA], coniuge del donante signor [OSCURATO:PERSONA]. 16. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.R. La Corte accoglie il primo, il secondo , il terzo , il quarto , il quinto ed il sesto motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in
Sentenza Cassazione n. 04523/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris