Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:240
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0264_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
[OSCURATO:PERSONA]
1) Non avendo previsto sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 16, n. 3, di tale regolamento.
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.