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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:240
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0264_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo previsto sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 16, n. 3, di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0264_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 16, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) – Adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo previsto sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 16, n. 3, di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.