CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2017
Cassazione n. 22359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controCal. Ant. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haindicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 10584, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 1°.12.2017, e pubblicata il 13.12.2017;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9355/2018Numero sezionale 5035/2026Numero di raccolta generale 22359/2026Data pubblicazione 30/06/20261. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza in relazione apiù anni e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del 17.9.2015,consegnato alla contribuente ed avente ad oggetto la partecipazione adoperazioni commerciali ritenute inesistenti, l’Agenzia delle Entratenotificava il 7.12.2015 alla Cal. Ant. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,esercente l’attività di lavori edili, l’avviso di accertamento n.TF7020303956, richiedendo il versamento di Iva ed Irap, con riferimentoall’anno 2009, per il complessivo importo di Euro 45.178,00.2. Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso la società, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta, proponendo plurimecensure e, per quanto di rilievo in questa sede, contestando il difetto didelega del funzionario firmatario dell’atto e la decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesafinanziaria, non risultando applicabile il raddoppio dei termini diaccertamento. La CTP rigettava il ricorso e confermava la correttezzadell’operato dell’Ufficio, anche in relazione al tributo dell’Irap.3. Spiegava appello la contribuente, avverso la pronuncia dei primigiudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. LaCTR riteneva che il raddoppio dei termini di accertamento non potesseoperare. In conseguenza accoglieva l’impugnativa ed annullava l’avviso diaccertamento, dichiarando assorbite le ulteriori censure proposte dallasocietà.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrataaffidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste la contribuentemediante controricorso.Ragioni della decisione1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art.Numero registro generale 9355/2018Numero sezionale 5035/2026Numero di raccolta generale 22359/2026Data pubblicazione 30/06/202656, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt. 21 septies,octies e nonies, della legge n. 241 del 1990, perché la CTR haerroneamente ritenuto sussistere il vizio di legittimazione allasottoscrizione dell’avviso di accertamento, essendo stato prodotto l’atto didelega in favore del funzionario sottoscrittore, e non avendo provato lasocietà la sua non appartenenza alla carriera direttiva.1.1. Ricorda il giudice del gravame che, ai sensi dell’art. 42, comma 3,del Dpr n. 600 del 1973, l’accertamento è nullo se non reca lasottoscrizione del capo dell’Ufficio finanziario o di un suo delegato. Rilevaquindi che “nel caso che ci occupa, il contribuente ha eccepito, tra l’altro,la non appartenenza alla carriera direttiva del funzionario sottoscrittoredell’atto. Incombeva all’Ufficio fornire la prova del contrario, e deveritenersi che tale prova non sia stata raggiunta con la produzionedell’ordine di servizio n. 39/15 da cui si evince soltanto l’esistenza di unadelega di firma in favore del dott. Caruso ma non anche l’appartenenzadel medesimo alla carriera direttiva. In assenza di prova sul punto,l’avviso deve ritenersi nullo” (sent. CTR, p. 6).1.2. La tesi del giudice dell’appello non appare condivisibile, purdovendosi dare atto che si sono registrati ordinamenti contrastanti inmerito, anche nella giurisprudenza di legittimità.Occorre premettere che nel caso di specie emerge pacifico che l’avvisodi accertamento, intestato all’Ente impositore e di cui non è contestata laprovenienza, risulti sottoscritto. Il firmatario è [OSCURATO:PERSONA], qualedelegato del Dirigente provinciale.Occorre quindi confermare l’orientamento interpretativo, recentementeribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la delega allasottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42,comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionariodiverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delegadi firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché,Numero registro generale 9355/2018Numero sezionale 5035/2026Numero di raccolta generale 22359/2026Data pubblicazione 30/06/2026se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, deirequisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva, Cass.sez. V, 10.1.2025, n. 689 (conf. Cass. sez. V., 9.1.2014, n. 220, Cass.sez. VI-V, 26.7.2016, n. 15470).Il primo motivo d’impugnazione risulta pertanto fondato, e deve perciòessere accolto.2. Con il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziariacensura la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del1973, dell’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972, come mod. dall’art. 2 delD.Lgs. n. 112 del 2015, nonché dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, peravere la CTR ritenuto la decadenza dell’Ente impositore dall’esercizio dellapretesa impositiva, in assenza di un avviso di accertamento notificatoprima della scadenza dei termini ordinari, trascurando però l’intervenutapresentazione della denuncia penale, e comunque la ricorrenza dellecircostanze che ne comportavano l’obbligo di presentazione.2.1. Il giudice dell’appello rileva che l’avviso di accertamento relativoall’anno 2009 è stato notificato il 7.12.2015, quando erano scaduti itermini ordinari previsti, e risultavano vigenti dal 4.9.2015 gli artt. 43 delDpr n. 600 del 1973 e 57 del Dpr n. 633 del 1972, come riformulatidall’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015. La normativa vigente prevedevaquindi che il raddoppio dei termini potesse operare solo se l’avviso diaccertamento fosse stato notificato prima della scadenza del terminequadriennale di accertamento, risultando irrilevante che la denunciapenale per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, ma non l’attoimpositivo, fosse stata eventualmente inoltrata prima della scadenza deltermine ordinario.Numero registro generale 9355/2018Numero sezionale 5035/2026Numero di raccolta generale 22359/2026Data pubblicazione 30/06/20262.2. Trascura però, il giudice del gravame, di tener conto delladisciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del2015.Questa Corte di legittimità ha infatti già avuto occasione di statuireche in tema di accertamento tributario, in virtù del regime transitorio dicui all'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile alle solefattispecie non ricomprese nel precedente regime transitorio di cui all'art.2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, non oggetto di abrogazione), per iperiodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cuiè stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessapresentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, del 31 dicembredel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovutoessere presentata, sono raddoppiati in caso di violazioni che comportanoobbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, acondizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessadall'amministrazione finanziaria entro i termini ordinari fissati daiprecedenti commi 130 e 131 (Cass. sez. V, 9.12.2024, n. 31649).Deve peraltro anche tenersi conto di come questa Corte regolatriceabbia già avuto occasione di chiarire che in tema di accertamento, il cd."raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973,non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni dellerelative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. sez. VI-V, 3.5.2018, n. 10483; conf. Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 600).Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, negliindicati limiti di ragione, e deve perciò essere accolto.3. In definitiva il ricorso deve essere accolto, conseguendone lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovoesame.Numero registro generale 9355/2018Numero sezionale 5035/2026Numero di raccolta generale 22359/2026Data pubblicazione 30/06/2026La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro