CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 41888/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ARZIGNANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 giugno 2024, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione ha deciso sull’istanza di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. e di riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442 comma 2bis, cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA], già condannato a seguito di giudizio abbreviato con sentenza della stessa autorità in data 12/05/2023, irrevocabile dal 17/10/2023, per i reati di cui agli artt. 81-648bis cod. pen. e 416 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed € 6.000,00, così ridotti per rito. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha accolto l’istanza di riduzione della pena, non avendo il condannato impugnato la sentenza, rideterminandola in anni due, mesi sette e giorni tre di reclusione ed € 5.000,00 di multa. L’istanza di correzione era stata avanzata sull’assunto di un contrasto tra dispositivo e motivazione sulla determinazione della pena. Nella motivazione del Giudice per l’udienza preliminare, alla pagina 87, era stata calcolata la sanzione per il reato più grave di cui al capo 88 (artt. 81-648bis cod. pen.) in anni sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa; secondo la difesa, vi sarebbe un errore perché il Giudice intendeva indicarla in anni sei di reclusione ed € 10.000,00 di multa. L’errore sarebbe stato reso evidente dal fatto che, nel calcolare l’aumento per la continuazione in relazione al reato satellite, la sanzione era stata determinata in “anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 12.500,00 di multa”, per poi essere ridotta ex art. 62bis cod. pen. ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 9.000,00 di multa. La motivazione, quindi, enunciava l’ulteriore riduzione per il rito e rimandava alla pena indicata in dispositivo, che la riportava ad anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed € 6.000,00. La difesa rappresentava che la riduzione di un terzo della pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 9.000,00 di multa avrebbe dovuto comportare la pena finale di anni due, mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed € 6.000,00 di multa e non quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 9.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto tale richiesta di correzione inammissibile, aderendo all’orientamento secondo il quale il contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione con l’impugnazione, non può essere rilevato in sede esecutiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato due motivi. 2.1 Con il primo denuncia vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. Secondo la difesa, dalla lettura delle motivazioni emerge evidente l’errore di calcolo in cui è incorso il giudice di cognizione, poiché il dispositivo non corrisponde all’operazione matematica enunciata in motivazione e imposta dalla legge. Si tratterebbe, quindi, non di un errore nell’iter logico-giuridico seguito nella commisurazione della sanzione, come si legge nel provvedimento impugnato, ma di errore palesemente rilevabile dagli atti, da considerarsi mero lapsus calami, come tale riconducibile alle ipotesi in cui la discrasia tra motivazione e dispositivo deve risolversi a favore della motivazione che rende chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione. In particolare, illogica sarebbe la considerazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale «il vizio dedotto non può essere emendato in sede esecutiva, tanto più considerando come nel caso di specie il giudice parrebbe aver sostituito l’originaria manifestazione della volontà decisoria»; il giudice dell’esecuzione non spiega da quali elementi trae la conclusione della sostituzione dell’originaria volontà del giudice della cognizione, dopo la lettura del dispositivo. Pertanto il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con note scritte, deducendo che le doglianze proposte dal ricorrente con riguardo al calcolo della pena non possono trovare rimedio con la correzione dell’errore materiale e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. I motivi, strettamente connessi e pertanto meritevoli di congiunto esame, presuppongono – infondatamente – la piena applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen. al caso di specie, dove si registra che la pena inflitta con la sentenza passata in giudicato a carico del ricorrente non trova corrispondenza nel percorso di calcolo tracciato dalla motivazione, sul punto non impugnata. In particolare si lamenta che il provvedimento del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto prendere atto dell’errore di calcolo e correggere il dispositivo con la pena risultante dal percorso commisurativo del trattamento sanzionatorio ricavabile dalla motivazione.Il ricorrente evoca l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «in caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, quando dall'esame della motivazione emerge che la divergenza dipende da un mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimamente esperibile la procedura per la correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 49239 del 14/11/2014, Rv. 261277 – 01). In effetti anche in tempi più recenti si è affermato che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690 – 01). Su questa linea si attestano anche i numerosi precedenti che, in presenza degli stessi presupposti dell’art. 130 cod. proc. pen., ammettono la possibilità di rettifica della sentenza non ancora irrevocabile ma gravata da ricorso per cassazione con la procedura di cui all’art. 619 cod. proc. pen., fissando il principio per il quale «nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo» (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Rv. 283516 – 01). Lungo questo tracciato è stato definito con rigore l’ambito in cui può derogarsi alla regola generale dell’immodificabilità del dispositivo e al principio della sua prevalenza sulla motivazione, dando centrale rilievo al costante richiamo a due solide coordinate, ritenute imprescindibili per procedere alla correzione o alla rettifica: l’obiettiva riconoscibilità dell’errore e la sussistenza di elementi che rendano chiara ed evidente la volontà del giudice (ex multis Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057 – 01; Sez.6, n. 24157 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 273269 – 01; Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153 – 01). Alla luce di queste premesse può certamente concludersi nessun vizio affligge il provvedimento impugnato, che ha respinto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., perché tali elementi imprescindibili nel caso di specie non ricorrevano. 3. La motivazione della sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] contiene in realtà diversi passaggi non intellegibili o non condivisibili sul piano dei criteri di calcolo della pena e pertanto non rende facilmente ricostruire con obiettiva evidenza la volontà del giudice, asseritamente volta ad ottenere un risultato sanzionatorio diverso da quello indicato in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare nella motivazione per il reato più grave di cui al capo 88 (artt. 81-648bis cod. pen.) determina la pena in anni sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa; indica quindi la pena pecuniaria in una misura di gran lunga inferiore al minimo edittale, fissato dalla fattispecie incriminatrice in € 5.000,00. La difesa sostiene che vi sarebbe un errore di materiale redazione e deduce che la volontà del Giudice era quella di stabilire come pena base € 10.000,00 di multa; in questo senso già la difesa si esprimeva nell’originaria istanza ex art. 130 cod. proc. pen., segnalando che quando il Giudice enuncia il calcolo per la continuazione, l’aumento fa giungere la sanzione pecuniaria ad € 15.000,00. Si tratta di una spiegazione plausibile ma non incontrovertibile, visto il contorto percorso tracciato dal Giudice in diversi passaggi della motivazione nella determinazione della pena. I profili di incertezza derivano anche dal fatto che i criteri di determinazione dell’aumento della pena per la continuazione non sono chiariti nella sentenza passata in giudicato.[OSCURATO:PERSONA] non spiega se procede all’aumento della pena detentiva rispetto al minimo edittale (che è pari a quattro anni di reclusione) per la continuazione interna (che è contestata) o perché ritiene di applicare una sanzione superiore al minimo edittale, limitandosi ad enunciare a giustificazione della scelta la seguente locuzione: «alla luce dell’entità delle somme fatte circolare». Altri elementi di equivocità si ricavano dal calcolo dell’aumento; il giudice di cognizione si esprime testualmente, affermando che la pena base (anni sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così come scritto nelle righe precedenti) fosse "«da aumentare per il reato del capo 1 ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 12.500,00 di multa». La difesa sostiene che sia chiaro che il Giudice avrebbe inteso scrivere «anni 6 e mesi 6» e non «anni 1 e mesi 6». Ma anche tale refuso concorre a rendere oscuro e non ricostruibile il calcolo che dovrebbe prevalere sulla volontà espressa nel dispositivo. Un ulteriore elemento che rende il calcolo non conforme a legge sta nel fatto che la diminuzione della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stata applicata sulla pena base, per procedere poi all’aumento proporzionale in relazione ai reati satellite, ma è stata applicata sulla pena complessivamente determinata (in ciò violando il seguente condiviso principio: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione»; Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272211-01). La pena complessiva di anni sei (in realtà, come detto, si legge «anni 1») e mesi sei di reclusione ed € 12.500,00 di multa viene poi ridotta ex art. 62bis cod. pen. ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 9.000,00 di multa; e già questo procedimento di calcolo comporterebbe varie correzioni o censure. Sicchè la pena alla quale si giunge prima della riduzione imposta in misura fissa dal rito non è calcolata in maniera obiettivamente ricostruibile né con un percorso intellegibilmente conforme ai criteri normativi previsti per la sua determinazione. 4. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4