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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24825/2026

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23 e n. 3984 del 2023, con provvedimento n. 8472 del 01/08/2025,iscritto al n. 16647/2025 R.G., nel procedimento vertente tra:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'AvvocatoGiancarlo Giuliano unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], PaolaGiarratana, domiciliazione telematica legalecontroNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Concio, [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Uditi i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stanislao DeMatteis, che si sono riportati alle conclusioni scritte.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alle conclusioni scritte.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al decretoingiuntivo n. 850 del 2023 con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiuntoalle medesime di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]., una somma in ragione difideiussioni prestate, in relazione a specifiche operazioni negoziali, dalledue opponenti a garanzia della esposizione debitoria gravante a carico diSebastiano Insirello, titolare dell’impresa individuale con ditta Anticafinanziamento chirografario.Per quanto qui di utilità, le opponenti sostenevano che i testicostitutivi delle garanzie, del 2015, avevano riprodotto le clausole delloschema dell’A.B.I., [OSCURATO:PERSONA], ritenute dalla Bancad’Italia oggetto d’intese restrittive della concorrenza, con il prodottoprovvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.In ragione di ciò, le ingiunte reputavano, in particolare, nulla laderoga all’art. 1957, cod. civ., contenuta nelle fideiussioni rilasciate, eaffermavano che, dovendosi applicare tale ultima disposizione nella suaintegralità, la società [OSCURATO:SOCIETA] era decaduta dai diritti azionabili neiconfronti delle garanti, giacché le iniziative di recupero del credito eranostate avviate dopo l’inutile decorso del termine semestrale a far tempo daNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026quando la parte debitrice era stata dichiarata decaduta dal beneficio di cuiall’art. 1186 cod. civ.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice,la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto delle opposizioni.

L’oppostasosteneva la validità delle fideiussioni prestate dalle due opponenti nel2015, rilevando come, rispetto alle stesse, aventi natura specifica e nonomnibus, non potesse configurarsi la nullità di cui all’art. 2 della legge n.287 del 1990, essendo tipologicamente e temporalmente estraneeall’oggetto dell’accertamento contenuto nel provvedimento della Bancad’Italia n. 55 del 2005.2.

Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, hadisposto rinvio pregiudiziale a questa Corte, ai sensi dell’art. 363-bis, cod.proc. civ., sulle seguenti questioni di diritto:«1.

Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Bancad’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possadirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenzasanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla,anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005,in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento dellapredetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullitàpossa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione dellariproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, disopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schemapredisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimenton. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato inaltro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesarestrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.2.

Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da BancaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsilegata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenzasanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla,anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, setale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione dellariproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schemapredisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimentosanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essereprovato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione el’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.3.

Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ.,censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e laapplicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, lapattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplicerichiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o menoad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art.1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcunanecessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».3.

Con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, dell’11novembre 2025, il rinvio è stato dichiarato ammissibile.

In particolare,dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni didiritto prospettate, è stato evidenziato che le stesse non possono dirsi già“risolte”, sottolineando come la portata applicativa della decisione n.41994 del 2021, resa in argomento da queste Sezioni Unite, sia stataoggetto di diverse pronunce delle sezioni semplici in tutto o in partedisallineate tra loro su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell’epocaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell’accertamentodell’autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto allanatura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno delladecadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell’istanzastragiudiziale ovvero necessità dell’iniziativa di carattere giurisdizionale”),con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure sisono registrate interpretazioni divergenti.

È stato osservato, inoltre, che lequestioni sollevate «sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso,come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenticonsumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emergechiaramente dalle decisioni già intervenute».Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]La Procura Generale presso questa Corte ha formulato ancheconclusioni scritte, chiedendo di affermare i seguenti principî di diritto:in relazione al quesito n. 1: «la nullità parziale delle clausoleriproduttive dello schema A.B.I. censurato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005 può presumersi (ovvero è riscontrabile peril solo fatto che le clausole siano state riprodotte nel testo negoziale)esclusivamente quando i contratti di fideiussione sono stati sottoscritti neltriennio compreso tra il 2002 e il 2005»;in relazione al quesito n. 2: «la nullità parziale delle clausoleriproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005 può presumersi (ovvero è riscontrabile peril solo fatto che le clausole siano state riprodotte nel testo negoziale)esclusivamente quando i contratti di fideiussione, sottoscritti nel trienniocompreso tra il 2002 e il 2005, rientrino nel genus delle fideiussioniomnibus»;Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026in relazione al quesito n. 3, qualora non ritenuto irrilevante inconseguenza dei precedenti principî: «ogniqualvolta il contratto contempliuna clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitared’incorrere in decadenza con una mera istanza stragiudiziale inviata aldebitore fideiussore nei sei mesi dalla decadenza del debitore principaledal beneficio del termine, nonostante che la clausola di esenzione dalrispetto dei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., sia stata dichiaratanulla perché riproduttiva dello schema A.B.I.».RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Al fine di scrutinare partitamente, nell’ordine, i quesiti posti, ènecessario rammentare quanto segue.Nell’ottobre del 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] predisponevauno schema negoziale ‘‘tipo’’ per la fideiussione omnibus a garanzia dioperazioni bancarie, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2,comma 1, legge n. 287 del 1990, e perciò comunicato alla Banca d’Italia,in quel momento (e fino al 2006), in funzione di autorità garante delmercato creditizio, la quale, al fine di verificare la compatibilità delsuddetto schema contrattuale con la disciplina dettata in materia di inteserestrittive della concorrenza, interpellava l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato, che, a sua volta, formulava rilievi critici nelsenso di una constatata idoneità a restringere indebitamente laconcorrenza di settore, attraverso un aggravio economico indiretto, intermini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimentodel costo complessivo del finanziamento per il debitore.

Tali indicazioniavevano riguardo, in particolare, alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema,ovvero, rispettivamente:i) la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore ètenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla bancastessa siano state incassate in pagamento di obbligazionigarantite e che debbano essere restituite a séguito diNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o perqualsiasi altro motivo;ii) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forzadella quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussionerestano integri fino a totale estinzione di ogni suo creditoverso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere ildebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligatoo garante entro i tempi previsti dalla suddetta norma, intesacome derogata;iii) la clausola di sopravvivenza, a mente della quale, qualora leobbligazioni garantite vengano dichiarate invalide, lafideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore direstituire le somme allo stesso erogate.4.1.

Come riferito nel provvedimento della Banca d’Italia (pag. 9),secondo l’A.G.C.M. l’istruttoria aveva consentito di rilevare come ilcontenuto dello schema fosse «sostanzialmente riprodotto nei contrattidelle banche interpellate», laddove «l’ampia diffusione delle clausoleoggetto di verifica non [poteva] essere ascritta a un fenomeno“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente trale banche sul tema della contrattualistica».Il provvedimento dell’autorità bancaria centrale concludeva (pag.17) nel senso che «le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria avevanomostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanzialeuniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schemastandard dell’A.B.I.

Tale uniformità discende[va] da una consolidata prassibancaria preesistente rispetto allo schema dell’A.B.I. (non ancora diffusopresso le associate), che [avrebbe potuto] però essere perpetuatadall’effettiva introduzione di quest’ultimo», sicché le clausole al vagliodovevano ritenersi oggetto di un’intesa anticoncorrenziale, in quanto nonfunzionali ad assicurare l’accesso al credito bensì, precipuamente, adNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026addossare al fideiussore «le conseguenze negative derivantidall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovverodall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli attiestintivi della stessa».

Ciò in considerazione dell’incidenza sul mercatorilevante, «atteso l’elevato numero di banche associate all’A.B.I.».5.

Nel ricostruito quadro, queste Sezioni Unite, con la sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, si sono pronunciate per valutare:a) se avverso i contratti “a valle” di intese vietate, ovvero lefideiussioni contenenti le tre clausole oggetto di censura, potesseessere attivato il rimedio della nullità ovvero il rimediorisarcitorio;b) qualora al primo quesito si fosse data risposta affermativa, sefosse ammissibile una dichiarazione di nullità parziale delle soleprevisioni anticompetitive, salvo che nei casi in cui si fosseaccertato che le parti non avrebbero sottoscritto il contratto inassenza delle clausole nulle;c) se, sul piano probatorio, potesse ritenersi sufficientel’accertamento della sola corrispondenza delle clausole impugnatecon quelle vietate.L’arresto del 2021 ha statuito che:d) è ammessa la tutela c.d. reale poiché, nel caso di specie, siconfigura una nullità “speciale”, a tutela dell’ordine pubblicoeconomico, con portata più ampia di quella codicistica perchévolta a colpire anche atti o combinazione di atti, nonnecessariamente riconducibili a fattispecie di natura contrattuale,avvinti da un “nesso funzionale” che li rende idonei allaproduzione dell’effetto anticoncorrenziale;e) la declaratoria di nullità può, però, essere solo parziale, ovverolimitata alle clausole contrattuali illecite, a meno che non siNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026accerti nel caso concreto la loro essenzialità ai fini dellaprestazione del consenso;f) ai fini della declaratoria di nullità parziale, il fideiussore deveallegare il solo dato della coincidenza testuale delle condizionicontrattuali impugnate con quelle censurate dall’autorità divigilanza;g) il provvedimento del 2005 che ha accertato l’esistenza di unaintesa restrittiva, ha infatti valenza di “prova privilegiata” dei fatticostitutivi della domanda, in specie quanto alla sussistenza del“collegamento funzionale” tra contratto “a valle”, contenente leclausole vietate, e intesa “a monte”.6.

Il primo quesito del rinvio pregiudiziale concerne, dunque, lavalutazione del profilo temporale del provvedimento dell’autoritàamministrativa indipendente del 2005.Riguardo a tale quesito il Tribunale osserva che, nella fattispeciesottesa al pronunciamento di queste Sezioni Unite del 2021, una dellegaranzie fideiussorie era stata rilasciata nel (giugno) 2006, e, comerimarcato anche dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, richiama i seguentiprecedenti di legittimità:- Cass., Sezione Prima, 25/11/2024, n. 30383, secondo cui devetrattarsi di fideiussione omnibus «stipulata entro l’ambitotemporale al quale può essere riferito l’accertamento della Bancad’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioèpersistente, in epoca successiva il pregresso accordoanticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle treclausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurree comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo inbase al provvedimento precedente, bensì offrendone altra especifica prova» (pag. 17);Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026- Cass., Sezione Prima, 17/01/2025, n. 1170, Cass., SezionePrima, 11/04/2025, n. 8669, conformi;- in senso opposto, invece, Cass., Sezione Terza, 24/07/2024, n.20648, e Cass., Sezione Terza, 21/10/2024, n. 27243, che hannoritenuto sufficiente, al fine del rilievo d’invalidità, che ilprovvedimento dell’autorità amministrativa fosse anteriore asusseguenti fideiussioni “a valle” riproduttive delle clausolecensurate.Nella memoria della difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. simenziona, altresì, l’ordinanza interlocutoria di Cass., Sezione Prima,04/02/2026, n. 2284, in attesa della decisione di queste Sezioni Unite,riguardo, comunque, a un’opposizione a proposta di definizione anticipataformulata richiamando l’orientamento della Prima Sezione civile.La Procura Generale richiama, in questo stesso senso, senza cherisultino addotti ulteriori argomenti, Cass., Sezione Prima, 25/06/2025, n.17163 (§ 20 della motivazione), e Cass., Sezione Terza (per erroreindicata come pronuncia dalla Sezione Prima), 24/12/2025, n. 34049 (§11 della motivazione, in cui si cita, in aggiunta, Cass., Sezione Prima,25/01/2025, n. 1851, § 4.3).

E osserva che, anche riguardo a fideiussionianteriori, la Prima Sezione si è espressa rigettando un ricorso avverso unadecisione di appello secondo cui «l’accertamento operato dalla Bancad’Italia», non poteva riguardare contratti stipulati «molto tempo prima,nel 1993», pur essendo «per certo astrattamente ipotizzabile che uncontratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattualepredisposto dall’A.B.I. in epoca anteriore all’ottobre 2002 costituiscasbocco, “a valle”, di un’intesa restrittiva “a monte”» (Cass., 10/07/2025,n. 18851, § 11).In quest’ultimo arresto, peraltro, si argomenta (pagg. 8-9) che «ilrelativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55 del 2005della Banca d’Italia, implica…anzitutto la ricognizione di dettoNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una provaprivilegiata anche con riguardo all’esistenza di una intesaanticoncorrenziale esistente all’epoca e, in difetto di un positivo riscontroin tal senso, il compimento di un’indagine, da condursi sulla scorta di altrimezzi di prova, circa l’esistenza dell’intesa restrittiva che abbia trovatoespressione in una o più clausole del contratto di garanzia.

Sia laricognizione del provvedimento della Banca d’Italia che l’indagine di cui siè appena detto si risolvono, poi, in accertamenti di natura fattuale,preclusi, come tali, in sede di legittimità».

In tal modo lasciando aperta lapossibilità che, anche sulla base della ricognizione del provvedimentodell’autorità di vigilanza, sia in fatto ritenuta esistente un’intesa o praticaconcordata anticoncorrenziale, “a monte” dei contratti di garanzia inparola.La Procura Generale, sposando l’orientamento restrittivo, rimarcache, per dichiarare invalide le clausole, è necessario che risultino alcontempo:1) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia;2) la natura della fideiussione che dev’essere omnibus (profilooggetto del secondo quesito);3) l’epoca di costituzione della fideiussione, che deve essere statastipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferitol’accertamento della Banca d’Italia, essendo – si ribadisce –«evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non puòaffatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, inepoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisache, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesaanticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimentoprecedente, bensì offrendone altra e specifica prova» (pag. 10);Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/20264) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità ela loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame daparte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenzarichiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini dicompresenza, «giacché, nella prospettiva seguita dalprovvedimento n. 55 [del 2005], è la compresenza delle clausolead essere lesiva della concorrenza» (stessa pagina);5) infine, «la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattualisulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sulfideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essereinvocata» (stessa pagina).La requisitoria aggiunge che, diversamente ragionando, infatti, ilfideiussore, praeter legem, verrebbe esentato dalla dimostrazione dei fatticostitutivi della sua domanda, senza una ragione che giustifichi taleconclusione.

E ritiene che la conclusione sia avallata dall’art. 7, d.lgs. n. 3del 2017, secondo cui «ai fini dell'azione per il risarcimento del danno siritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione deldiritto della concorrenza constatata da una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice delricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato», e«quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e lasua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nessodi causalità e l'esistenza del danno» (comma 1).

«La decisione definitivacon cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice delricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto dellaconcorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura dellaviolazione e della sua portata materiale, personale, temporale eterritoriale, valutabile insieme ad altre prove» (comma 2).Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Trattandosi, come osservato in dottrina, di un “ipervincolo”,assimilabile eccezionalmente a un giudicato giurisdizionale, fatti salvi ilpotere di disapplicazione del giudice civile e la possibilità di sollevarerinvio pregiudiziale ex art. 267, T.F.U.E., secondo i requirenti dovrebbecomunque discenderne il supporto a una valorizzazione molto rigorosa delperimetro di proiezione probatoria dell’atto amministrativo.

Pertanto, perfideiussioni in rilievo, contenenti le clausole censurate ma risalenti a unperiodo di tempo non ricompreso in quello coperto dall’indagine istruttoriasvolta dall’autorità di vigilanza, la mera evocazione del provvedimentosanzionatorio non potrebbe essere considerata sufficiente a dimostrare lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecieanticoncorrenziale, essendo onere della parte, interessata a ottenere lapronuncia di nullità, fornire la prova dell’esistenza dei relativi presupposti,in specie attraverso la produzione in giudizio della documentazionecomprovante l’esistenza di un accordo, antecedente o coevo alla stipuladella fideiussione, tra un numero rilevante di istituti di credito all’internodel medesimo mercato, finalizzato a sottoporre alla clientela modellistandard di fideiussione per operazioni negoziali anche specifiche, tale dafar venir meno la facoltà di una scelta effettiva fra più prodotti differenticon l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenzaall’interno del mercato nazionale bancario.In altri termini, la parte interessata dovrebbe provare lapreesistenza o persistenza dell’intesa o pratica concordata (rispettoall’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente del 2005), edovrebbe trattarsi di un’intesa o pratica antecedente o coeva allafideiussione riproduttiva di quelle clausole.Con l’ulteriore precisazione secondo cui le Sezioni Unite del 2021non avrebbero esplicitato un diverso principio sul punto, nonostante nelcaso sotteso una delle garanzie, come detto, fosse stata stipulata nel2006.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/20266.1.

La dottrina, al pari della giurisprudenza di merito, risulta divisa.6.1.1.

Come osservato in alcuni approfondimenti, ove si optasse perla tesi temporalmente estensiva si finirebbe per ritenere che, “da qui allafine del mondo”, tutte le volte che in un singolo contratto di fideiussionecompaiano le clausole in questione, esse dovrebbero valutarsi lesive dellaconcorrenza perché macchiate dal “peccato originale” di essere stateoggetto, al tempo, di un’intesa lesiva vietata, giungendo all’assurdo diaffermare che se venissero stipulate a séguito di libera trattativa fra bancae garante, ovvero non predisposte unilateralmente, sarebbero comunqueillecite perché testualmente conformi a quella dell’intesa.Questo versante dottrinale ha quindi rimarcato:- l’eccezionalità della “prova privilegiata” (nell’accezione delleSezioni Unite del 2021) rappresentata dall’accertamentoamministrativo, con conseguente stretta perimetrazionetemporale, in uno alla verifica della compresenza delle clausole inparola e della loro esatta corrispondenza;- l’eccezionalità della contigua “presunzione iuris et de iure”, chetale dovrebbe considerarsi, e quindi prova piena ancor più cheprivilegiata, ex art. 7, d.lgs. n. 3 del 2017, attuativo delladirettiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme cheregolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto dellaconcorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea: sul punto,peraltro, Cass., n. 1881 del 2025, cit., pag. 6, ha puntualizzatoche l’art. 7 menzionato è «disposizione non retroattiva e nonrisulta quindi applicabile ratione temporis» agli illeciti temporaliprecedenti;Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026- la regolarità residua dei principî sulla distribuzione dell’oneredella prova dei fatti costitutivi della domanda, tale essendo lanatura di contratto “a valle” di una intesa illecita.6.1.2.

Altra dottrina, all’opposto, ha innanzi tutto messo in evidenzache le clausole in oggetto risultavano storicamente già impiegate su largascala da molto prima (si sostiene sin dal 1987, facendo richiamo allaCircolare A.B.I. n. 20 del 17 giugno di quell’anno), e che di tanto ha infattidato atto la Banca d’Italia stessa nel provvedimento del 2005richiamando, come anticipato, il parere dell’A.G.C.M., concludendo nelsenso che l’uniformità delle clausole discendeva da una consolidata prassibancaria preesistente rispetto allo schema dell’A.B.I., la quale non potevaascriversi, quindi, a una condotta spontanea di mercato, bensì a intese giàesistenti (§§ 50 e 93) e ancora praticate nel momento dell’accertamento.Ha aggiunto che sarebbe contraddittorio aver aperto alla tutelareale, coerente con una lettura dell’interesse protetto dalla normativaantitrust corrispondente al mercato in senso oggettivo rispetto al qualerisulta inadeguata la tutela riparativa, e poi rendere pressochéinaccessibile quella tutela chiedendo al fideiussore una prova in concretoinsostenibile (al di fuori dello stretto periodo dell’accertamentoamministrativo).Questo versante dottrinale ha quindi rimarcato che:- nei termini probatori in cui la questione si risolve, una voltaaccertata e risultata l’esatta riproduzione delle clausole, andrebbeconsiderato che l’accertamento della Banca d’Italia attesta essostesso un’intesa pregressa (argomento utilizzabile per lefideiussioni precedenti) e in corso (argomento utilizzabile perquelle successive), con ciò valorizzando sia l’istruttoria A.G.C.M.(§ 50) sia le conclusioni della Banca centrale (§ 93): in questaprospettiva, quindi, quanto evincibile dal provvedimento dellaBanca d’Italia sarebbe necessariamente nel senso della risalenzaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026e attualità, in quel momento, dell’intesa ovvero praticaconcordata anticoncorrenziale, una volta rilevata la riproduzioneulteriore delle clausole oggetto dell’accertamento pregresso dellaBanca d’Italia, poiché concludendo altrimenti, si osserva, visarebbe un elusivo e asistematico “cambio di paradigma”ricostruttivo rispetto alla portata dell’accertamento dell’autorità divigilanza, dall’id quod plerumque accidit al rebus sic stantibus,dovendo irrazionalmente concludersi che il provvedimentodell’autorità indipendente sarebbe una mera “fotografiaistantanea” invece che un accertamento con portata suscettibiledi ricognizione;- a mente dell’art. 94, disp. att. cod. proc. civ., la possibilità diavvalersi del dispositivo istruttorio di cui all’art. 210, cod. proc.civ., sottolineata altresì dalla decisione del Collegio diCoordinamento ABF n. 16511 del 29 dicembre 2022, presupponeche l’istanza contenga la specifica del documento che la partedestinataria possieda, ovvero la conoscenza di esso, salvo3, d.lgs. n. 3 del 2017, peraltro soggetta a una disciplina piùspecifica e articolata specie con riferimento alle altre «proveragionevolmente disponibili» poste a supporto della domanda (inquel caso) risarcitoria, e soprattutto ai «costi dell’esibizione» e alcoinvolgimento di «informazioni riservate» soprattutto seriguardanti terzi e in relazione alle quali disporre «misure ditutela»;- la propagazione dinamica a raggiera dell’intesa ovvero praticaconcordata allora accertata, renderebbe impensabile la suacessazione nel momento della pubblicazione del provvedimento(si parla, richiamando l’impostazione e la terminologia delladottrina economica, di fisiologico “ritardo” tra fatto accertato eNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026dissoluzione degli effetti dell’intesa o pratica), così come sarebbeimpensabile, in termini sussuntivi, la cessazione dell’intesa opratica per il semplice fatto dell’emanazione di provvedimentiassociativi (A.B.I.) nuovi e diversi;- minori sarebbero le valenze presuntive ricostruite (per il prima eper il dopo) con il maggiore trascorrere del tempo, conaccertamento rimesso al giudice del merito;- per le fideiussioni precedenti e successive, si potrebbe parlare diprova “rafforzata” così come, si sta per vedere, per l’estensionealle fideiussioni specifiche, salva dimostrazione contrariadell’istituto bancario in applicazione del principio di vicinanzadella prova stessa.7.

Queste Sezioni Unite ritengono, per ragioni di progressivachiarezza espositiva, di seguire partitamente, nello scrutinio dei quesiti,l’ordine di essi contenuto nel rinvio pregiudiziale, iniziando da quelloappena illustrato, concernente, come detto, il profilo temporaledell’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente.

Ciònondimeno si precisa, sin d’ora, che la connessione, riscontabile inparticolare tra il primo e il secondo quesito, condurrà, all’esito dellacomplessiva ricostruzione dipanata, alla formulazione di un unitarioprincipio di diritto in risposta ad entrambi quesiti.7.1.

Varrà osservare, dunque, che per i negozi perfezionati primadell’accertamento dell’autorità centrale indipendente amministrativa, giàCass., Sezione Prima, 12/12/2017, n. 29810, prima delle Sezioni Unite del2021, aveva affermato la spettanza, in quel caso, del risarcimento deldanno per condotte anticoncorrenziali, per tutti i contratti che costituisseroapplicazione d’intese (o pratiche concordate) illecite anche se conclusi inepoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autoritàpreposta alla regolazione di quel mercato, cassando la sentenza dellaCorte d’appello che aveva escluso la violazione della normativa antitrust inNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026relazione a una fideiussione rilasciata secondo le «norme bancarieuniformi» elaborate dall’A.B.I., «per il solo fatto della sua anterioritàall’indagine dell'autorità indipendente ed alle sue risultanze», rinviandoper il conseguente accertamento fattuale al Collegio di merito.Ora, in coerenza con questo abbrivio ricostruttivo, queste SezioniUnite, con l’arresto n. 41994 del 2021, hanno sul punto affermato chel’accertamento amministrativo in questione «possiede…un’elevatadalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in essopronunciate…» sicché «il giudice del merito è…tenuto, per un verso, adapprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame aparti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioniconvenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggettodell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazioneo meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, concui è stato imposto all’A.B.I. di estromettere le clausole vietate dalloschema contrattuale diffuso presso il sistema bancario» (cfr. § 2.19.1.citando Cass., Sezione Prima, 22/05/2019, n. 13846).

E in questo sensohanno avallato la statuizione del giudice di merito che aveva attribuito alla«produzione del provvedimento dell'Autorità…» il valore di «provaprivilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto chesiano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori dellaviolazione» (§ 2.19.).Come desumibile dalla precisazione da ultimo riportata, questaimpostazione mira a coordinare, nella consapevolezza della distinzione, ilpublic enforcement con il private enforcement, nel concomitanteperseguimento degli obiettivi unionali di tutela anche civilistica dell’ordinepubblico concorrenziale.Si tratta della logica che complessivamente sorregge lo stessoriconoscimento della tutela reale rispetto a contratti “a valle” delle intese oNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026pratiche concordate, in nesso, cioè, non propriamente negoziale quantopiuttosto funzionale con quelle.

A questa impostazione, infatti, è stataconseguente l’annessione di uno speciale valore probatorio, in sede civile,dell’accertamento amministrativo dell’infrazione concorrenziale, descrittopuntualmente dalla dottrina italiana, richiamandone altra comparata,come chiaro esempio di “spillover effect” del diritto europeo su quellodomestico.Ciò però non può condurre a una sovrapposizione delle duefattispecie di enforcement: altro, infatti, sono l’istruttoria e l’accertamentocon efficacia “ultra partes” da parte dell’autorità amministrativa, altroresta la singola controversia civile.In questo senso, non si tratta di attribuire irragionevolmente – comestigmatizzato dalla dottrina sopra richiamata – alla prova riconosciuta iniure come privilegiata, data dall’accertamento amministrativo, il valore dimera “fotografia” del lasso temporale considerato, ossia, nel caso, diquello tra il 2002 e il 2005.

Si tratta invece di riconoscere – nel ricostruirela portata delle discipline normative in rilievo e, per il tramite di esse,quella del bilanciamento tra più principî dell’ordinamento nazionale anchenella sua osmosi con quello unionale (tutela dell’ordine pubblicoeconomico e conformazione dell’onere della prova) – che, nella dinamicadella contrapposizione processuale tra specifiche parti, quell’accertamentonon può che perdere il suo valore probatorio aggiunto nel momento in cuisi esca e, a maggior ragione, ci si allontani dal suo proprio riferimentotemporale.Un significativo avallo si può non a caso trarre dal più volte citatoart. 3, d.lgs. n. 3 del 2017, sia pure dettato in punto di tutela risarcitoriaper equivalente, e non specificatamente ripristinatoria come quella reale.Secondo parte della dottrina questa disciplina, rafforzandol’operatività del dispositivo istruttorio di cui all’art. 210, cod. proc. civ.,Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026implicherebbe, per ciò stesso, concettualmente, l’operatività di unapresunzione.L’argomento dev’essere per così dire rovesciato, nel senso che lanorma conferma, nello schema processuale civile, l’attribuzione dell’oneredella prova a carico della controparte del soggetto accusato di violazioneantitrust (in quel caso il danneggiato che agisce per il risarcimento), senzainversioni innescate dal combinato disposto di presunzioni legali – che nelcaso della tutela reale sarebbero di creazione giurisprudenziale – eprincipio di vicinanza della contraria prova.Del resto, l’art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 3 del 2017, nonapplicabile retroattivamente ma nel complesso anch’esso integrante ungenerale indice ordinamentale, specifica, con puntuale forza, che il vincoloprobatorio (questa volta di presunzione iuris et de iure), contro l’autoredella violazione concorrenziale, derivante dall’accertamentoamministrativo, nelle azioni risarcitorie per equivalente, «riguarda lanatura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale eterritoriale» (art. 7, comma 1), che degrada a elemento «valutabileinsieme ad altre prove» nell’ipotesi di «decisione definitiva con cui unaautorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altroStato membro accerta» una tale violazione (art. 7, comma 2).Quindi, al di fuori delle azioni risarcitorie per equivalente, la provaprivilegiata individuata dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite,concerne la portata innanzi tutto temporale, oltre che, come si vedrà,“materiale”, dell’intesa o pratica concordata (ferma la necessità diulteriore prova del nesso causale e del correlato pregiudizio).Ne deriva che l’accertamento amministrativo non potrà costituireprova privilegiata al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso.Costituirà, per converso, elemento di prova da solo però insufficiente adimostrare, al di là dei descritti limiti temporali, l’intesa o praticaconcordata rispetto alla quale ipotizzare la nullità dei negozi “a valle”Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026riproduttivi delle clausole.

Elemento di prova che, come chiarisce ladottrina, è l’informazione ricavata dal mezzo istruttorio, che dev’esserevalutata unitamente alle altre, secondo gli usuali standard d’inferenzadecisoria, per delineare l’enunciato fattuale che costituisce il risultato delprocedimento probatorio.

Ed è qui opportuno evidenziare che a talenozione, di “elemento di prova”, fa riferimento lo stesso art. 3, comma 2,d.lgs. n. 3 del 2017.L’ermeneutica svolta conduce ad affermare che il giudice di merito,come condivisibilmente statuito dalla ricordata Cass., n. 18851 del 2025,dovrà innanzi tutto operare, come di regola, una ricognizione della portatadell’accertamento amministrativo, valutando l’effettiva proiezionetemporale dello stesso:- con riferimento al tempo pregresso, se e in quale misura, cioè,contenente la constatazione di una prassi bancaria, sottesaall’uniformità delle clausole, preesistente allo schema A.B.I.,tanto da rilevare rispetto al tempo della costituzione dellagaranzia negoziale oggetto di giudizio (v. in specie il § 93 delleconclusioni del provvedimento dell’autorità);- con riferimento al tempo successivo, se e in quale misura, cioè,contenente una proiezione dinamica nel periodo postumo anchevagliando il c.d.

“ritardo”, nei tempi commerciali individuati comerilevanti nella specifica lite, della dissoluzione degli effettidell’accertata intesa o pratica concordata da ritenere, in tesi,susseguente l’accertamento medesimo.È poi evidente che il giudice di merito compirà questa valutazione, alui solamente spettante, alla luce del significato da attribuire, in fatto, aogni dispositivo e risultanza dell’istruttoria, esercitati e acquisite.

Questo acominciare dall’ordine di esibizione idoneamente vagliato, in termini diammissibilità, alla luce degli indici conformativi sistematici desumibili dallapur complementare disciplina dell’art. 3, d.lgs. n. 3 del 2017.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ed è parimenti chiaro che, anche in caso di affermazione dellasussistenza, al momento della costituzione della garanzia, di un’intesa opratica concordata rispetto alla compresenza di quelle tre clausole, lacontroparte potrà dimostrare essersi trattato del frutto di una differentetrattativa effettiva e, nelle specifiche circostanze, libera tra le parti.Alla luce di questo quadro non può avere alcun rilievo l’assunto cheuna delle fideiussioni oggetto del giudizio esitato nell’arresto di questeSezioni Unite del 2021, risalisse al 2006, atteso che quella decisione nonsi è occupata partitamente del profilo qui scrutinato.8.

Il secondo quesito del rinvio pregiudiziale concerne invece, comeanticipato, la valutazione del profilo oggettivo dell’accertamentodell’autorità amministrativa indipendente del 2005.Riguardo ad esso il Tribunale ha richiamato i seguenti precedenti dilegittimità.Innanzi tutto, Cass., n. 30383 del 2024, cit., cui adde, conf., Cass.,n. 1170 del 2025, cit., Cass., n. 8669 del 2025, cit., secondo cui «ilprovvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente allefideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese inconsiderazione per la loro attitudine, evidenziata dall’AssociazioneBancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistemabancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] èstato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa puòpossedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gliriconosce» (§4.2.3.).Inoltre, Cass., 02/08/2024, n. 21841, secondo cui la descrittaconclusione restrittiva è confermata da due ordini di ragioni, che convienequi riportare per il loro valore chiarificatore: «la prima si ritrae dalmedesimo provvedimento di Banca d'Italia e, ovviamente, non riposa sullaconsiderazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussioneNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026omnibus.

Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo deldeliberato, sottolineare non solo…che in più passaggi Banca d'Italia si dàcura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute edutilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione,evidenziando la maggiore efficienza economica della specifica rispetto allaomnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali, ma che, come si legge alpunto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “levalutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto lalegittimità delle singole clausole…” – [come osservato dall’alloraRequirente] il portato anticoncorrenziale…non si rileva dalla simmetricaadozione delle singole clausole abusive…bensì dal precipitato di taliclausole nello schema omnibus, …coinvolgente per sua natura una serieindefinita di rapporti anche futuri; è sembrato quindi…che l’adozione di taliclausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effettianticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore leconseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi didiligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficaciadell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Il che è deltutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo dellagiurisprudenza di questa Corte, dell’avviso infatti che le singole deroghe dicui al provvedimento A.B.I. in sé considerate non costituiscono clausoleabusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell’art.1957, Cass., Sezione Sesta-Prima, 4/12/2017, n. 28943; Cass., SezioneSesta-Prima, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sezione Terza, 18/04/2007, n.9245).

La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questaCorte e, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nelprovvedimento di Banca d'Italia al punto 78 in ragione della qualel'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021,delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma ilfatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esseNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali,inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevedeuna deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.

In buonasostanza ciò che giustifica l’espunzione delle clausole “incriminate” dalmodello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussioneomnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso correntelegittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deterioreper il prestatore della garanzia.

L’inestensibilità, perciò, del vistoorientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dalfatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si rendeapplicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo adesse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausolesanzionate».

E anche in tale precedente si evoca, a supporto, l’art. 7,d.lgs. n. 3 del 2017, sopra illustrato.Nella diversa e più liberale prospettiva il Tribunale remittentesottolinea, per converso, che Cass., Sez.

U., n. 41994 del 2021, aveva adoggetto una fattispecie in cui una delle fideiussioni aveva natura specifica,evocando in tal senso un inciso della pronuncia di merito in quella sedegravata, ovvero Corte di appello di Roma, Sezione Prima, 11 giugno 2016,n. 3746, all’interno del paragrafo denominato «la domanda di declaratoriadi nullità».In questa chiave si menzionano: Cass., Sezione Terza, 30/11/2022,n. 35290, §§ 6 e 9, in cui si dichiarano nulle le clausole in parola inun’ipotesi che il motivo scrutinato riferiva come di fideiussione specifica(ma, va sùbito detto, senza affrontare il tema); e soprattutto Cass, n.27243 del 2024, cit., secondo cui per dichiarare l’invalidità, secondo lanomofilachia delle Sezioni Unite del 2021, sarebbe necessaria e sufficientela connotazione di “fideiussione a valle” dell’accertamento dell’autoritàamministrativa.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026La Procura Generale, sposando la tesi restrittiva, indicata comeposizione nomofilattica effettivamente dominante affermatasi negli anni2024 e 2025, ricorda in tal senso, come pure annotato nel decreto delPrimo Presidente, anche Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n. 657(pagine 5 e seguenti).Premesso il diviso panorama della giurisprudenza di merito anche atale riguardo, i requirenti osservano e ribadiscono che:- innanzi tutto, non potrebbe dirsi che l’arresto delle Sezioni Unitedel 2021 abbia affermato i discussi principî anche con riguardo aun caso di fideiussione specifica, poiché, in motivazione (§ 1.3),nel riportare le deduzioni dell’allora ricorrente, si ricorda che lostesso aveva prospettato l’errore della Corte territoriale nelqualificare i contratti come autonomi di garanzia invece chefideiussioni omnibus, null’altro aggiungendosi ai fini in esame;- in secondo e dirimente luogo, gli accertamenti amministrativiculminati nel provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia,hanno riguardato uno schema di contratto dichiaratamentepredisposto non per qualsiasi tipologia di fideiussione rilasciata afavore di una banca, ma con peculiare riferimento allafideiussione omnibus, estesa cioè a tutti i debiti, inclusi quelli chepotranno sorgere successivamente al rilascio della garanzia, cheun terzo risulterà avere nei confronti della banca, schema che,almeno nelle intenzioni dell’A.B.I., non ha riguardato lafideiussione specifica che si riferisce, invece, alla garanzia didebiti originati da precisati rapporti negoziali, sicché per taliultime fideiussioni difetta quell’accertamento di un’intesa opratica illecita “a monte”;- in questo senso vengono appuntate come conformi: Cass.,Sezione Terza, 19/04/2024, n. 10689, Cass., Sezione Prima,01/07/2024, n. 18079, Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026660, Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n. 675 (che si conformaa Cass., Sezione Prima, 15/07/2024, n. 19401 come, siaggiunge, già fatto in Cass., Sezione Terza, 19/12/2024, n.33472) Cass., n. 17163 del 2025, cit., e infine, dopo larimessione a queste Sezioni Unite, Cass., 24/03/2026, n. 7065,anche se, al § 12, discorre incidentalmente «della sentenza aSezioni Unite che ha fissato i principî in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali».8.1.

La dottrina, anche sul punto, appare divisa.8.1.1.

Parte di essa rimarca soprattutto che il provvedimento dellaBanca d’Italia (specie al § VII) ha avuto specificatamente per oggetto glischemi A.B.I. di fideiussione omnibus, e le conclusioni hanno preso lemosse dalla loro diffusione, dal contenimento del rischio determinato daifisiologici deficit di conoscenza, da parte del creditore, della realesituazione e prospettiva finanziaria del debitore, sicché, per evitarefenomeni di razionamento del credito o innalzamento dei suoi costi, lafunzione protettiva di questo tipo di garanzia svolge un ruolo decisivo.

E,proprio rispetto a tale legittimo scopo, si segnala che secondo l’autoritàamministrativa, in questa tipologia fideiussoria, alcune clausole, come inparticolare quella “a prima richiesta”, possono trovare giustificazione, adifferenza di altre, quali quelle censurate, volte conclusivamente adaddossare sul garante eventualità negative in modo non idoneamenteancorato a quella funzione e, così, sintomatico di una reale e infineconcordata finalità d’indebita restrizione di mercato, piuttosto che di unarazionalità spontanea di questo.Si mette in rilievo che, leggendo in chiave estensiva l’oggetto delprovvedimento dell’autorità amministrativa, sarebbe concreto il rischio dimettere in forse la legittimità concorrenziale degli stessi usi e dellaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026generale tendenza all’adozione di schemi uniformi, che costituisce lamatrice di molti istituti e regole proprie del mercato.La suddetta prospettiva si sostiene avere un preciso fondamentostorico poiché l’attività dell’A.B.I. nella predisposizione e divulgazione dellecondizioni generali da applicare alle operazioni bancarie, quanto allegaranzie fideiussorie, risulta aver avuto inizio oltre sessant’anni fa quandol’ente di categoria, con la Circolare n. 24 dell’11 giugno 1964, diffuse ilprimo modello relativo alle fideiussioni omnibus, proseguendo, inparticolare, con la Circolare n. 5 del 24 gennaio 1966 e con la sopra citatacircolare n. 20 del 17 giugno 1987 (poi modificata a séguito delle censuremosse dal provvedimento 3 dicembre 1994 n. 12 della Banca d’Italia).Nulla di tutto ciò è indicato come ravvisabile né, infatti, è stato ravvisatodall’autorità di vigilanza con riferimento alla fideiussione specifica.

Sievidenzia che tra i vari modelli fideiussori predisposti dall’A.B.I. sin dal1964 uno ebbe effettivamente a definire un rapporto di garanziaapparentemente qualificabile in termini di fideiussione specifica.

Si trattadel modello relativo alle ‘‘fideiussioni a garanzia di apertura di credito perimporto determinato’’, nel quale sono presenti le clausole censurate nel2005.

Tuttavia, oltre alla considerazione che tale modello delinea unagaranzia relativa a una peculiare operazione, si osserva che, nonostante cisi riferisca a una singola e ben individuata linea di credito, esso è in realtàpreordinato alla disciplina di una garanzia (personale) relativa a unrapporto (di durata) che, in ragione del concreto atteggiarsi diquest’ultimo, sostanzialmente opera quale garanzia per un debito futuro,quindi in una logica assimilabile a quella protettiva delle fideiussioniomnibus.

Si aggiunge che la Banca d’Italia, nel corso dell’istruttoria poiculminata nel provvedimento n. 12 del 1994, ebbe a indagare (anche) sutale schema, senza nulla statuire in merito.8.1.2.

Altra parte degli approfondimenti fanno inveceessenzialmente leva sulla considerazione che non vi sarebbe una diversitàNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026di “statuto” tale da giustificare una mancata estensione alle garanziefideiussorie specifiche della valutazione operata con riferimento allefideiussioni omnibus, attesa la sola diversità “quantitativa” di oggetto, chesarebbe irrilevante rispetto alla restrizione della concorrenza, indebitaperché in danno del fideiussore.

Sarebbe altrimenti aperta la strada a unafacile elusione dell’accertamento dell’autorità di vigilanza, mediantel’utilizzo, da parte della banca, di una molteplicità di analoghe fideiussionispecifiche in luogo di quella omnibus.Questo versante dottrinario si mostra peraltro consapevole discontare, nella formulazione della tesi, la lacuna della mancanza di unaccertamento specifico da parte dell’autorità di vigilanza, obiettivamentedifferente essendo stato quello del 2005.

In questo quadro si è affacciataquindi la proposta, che si potrebbe dire intermedia, di richiedere eammettere la prova di un utilizzo bancario conforme di tutte le tre clausolein fideiussioni specifiche, all’esito del quale far valere le valutazionicontenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 2005, ritenuteriferibili a una medesima categoria negoziale.

Una volta, cioè, superata lamancanza di prova dell’uso conforme, dovrebbero valere valutazionitecniche sovrapponibili.

Anche in tal caso si ripropone l’utilizzo dimeccanismi presuntivi in connessione con un’applicazione del principio divicinanza della prova alla banca garantita, in quanto soggetto che conoscele proprie prassi e potrebbe facilmente e indicativamente dimostrare dinon aver fatto un utilizzo diffuso, nello stesso periodo, di modelli difideiussione pure specifica riproducenti le clausole A.B.I. in parola, cosìcome che, nel singolo caso, le stesse siano state individualmentenegoziate con il cliente e, quindi, rappresentino il frutto della liberaautodeterminazione di quest’ultimo.8.2.

Queste Sezioni Unite ritengono che la risposta al secondoquesito debba essere data in necessaria coerenza con le conclusioniraggiunte riguardo al primo, con le precisazioni che seguono.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Quanto al profilo in esame appare difatti e innanzi tutto evidentecome non possa obliterarsi il perimetro oggettivo dell’accertamento dellaBanca d’Italia del 2005, come visto riferito, pacificamente quantoespressamente, alle fideiussioni omnibus, ovvero all’esplicita indicazionedel riflesso anticoncorrenziale della compresenza delle clausole, oggetto dicensura non come tali bensì per quella ricaduta, correlata a quello schemanegoziale, in quanto, cioè, risultato diffusamente e uniformementeutilizzato.La parte che invoca la nullità “a valle” potrà e dovrà pertantoprovare – con ogni mezzo istruttorio disponibile a cominciare dall’utilizzodell’ordine di esibizione nei termini sopra ricostruiti (§ 7.2.) – un’intesa opratica concordata, presupposta in tesi dalla nullità in parola, estesa allefideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, anche in tal casopotendosi avvalere dell’accertamento dell’autorità amministrativaindipendente quale elemento di prova da solo non sufficiente, in questaipotesi a fortiori per quanto appena osservato (nel capoverso precedente),previa compiuta ricognizione del suo obiettivo contenuto.

Contenuto che,in particolare, registra espresse indicazioni sia nel senso chel’accertamento non riguardò «la legittimità delle singole clausole né lapossibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica» con esse(§ 78), sia nel senso che esso riguardò, per un verso, lo schema uniformeA.B.I. concernente le fideiussioni omnibus come tale destinato adalimentarne un uso conforme e diffuso (§§ 13 e 93, paradigmaticamente),per altro verso «gli effetti della standardizzazione contrattuale»,nell’ambito negoziale oggetto di quella istruttoria pubblicistica, talvoltavalutati compatibili con le regole della concorrenza, come per la clausola“a prima richiesta”, talaltra no e pertanto causa di un’infrazioneanticoncorrenziale, come per le tre clausole in scrutinio perché nonfunzionali a garantire l’accesso al credito quanto, piuttosto, a scaricare,come più volte ricordato, le conseguenze negative derivantiNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovverodall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale o degli attiestintivi della stessa (§96).Trattandosi di private enforcement, ovvero di tutela civilisticadell’ordine pubblico economico messo a fuoco da queste Sezioni Unite nel2021, il giudice di merito, come osservato in dottrina, vaglierà ladimostrazione o meno, a mezzo dei vari elementi di prova raccolti, di unarestrizione oggettiva del mercato (nel senso sopra argomentato in §6.1.2.), derivante, qualora risulti, dalla standardizzazione concernente letre clausole in parola anche nelle fideiussioni specifiche, quando, nellafattispecie, sia ritenuta quindi indice di corrispondenti pratichecommerciali concordate, senza necessità di verificare altresì, negli stessitermini, un fattore soggettivo intenzionale in ipotesi sotteso a intesecompiutamente riconoscibili come tali.I profili, prospettati dalla rammentata dottrina, di parzialeomogeneità di “statuto economico e normativo” delle due tipologiefideiussorie non spostano, cioè, la prospettiva della (valutazione della)prova della standardizzazione contrattuale, non oggetto di specifica edeffettiva trattativa, in ipotesi inerente a questa distinta tipologia digaranzia, e dunque dei correlati effetti limitativi della concorrenza dimercato in questione.È appena il caso di osservare che, pure in tal caso, non può averealcun rilievo l’assunto che una delle fideiussioni oggetto del giudizioesitato nell’arresto di queste Sezioni Unite del 2021, fosse specifica, attesoche quella decisione non si è occupata partitamente del profilo quiscrutinato.9.

Riguardo ai primi due quesiti può quindi formularsi, in risposta, ilseguente e unitario principio di diritto.«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituitaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di meritoaccerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno delmodello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effettirestrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia“a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo nonsufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizionedel contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambitotemporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri».10.

Riguardo al terzo quesito, come anticipato, il Tribunaleremittente, premesso che il testo del contratto fideiussorio oggetto di litecontiene non solo la clausola che esonera il creditore dall’obbligo dirispettare i termini di cui all’art. 1957, cod. civ., ritenuta (con le altre)lesiva della concorrenza, ma anche la clausola che prevede il pagamento“a prima richiesta”, ha domandato a questa Corte di stabilire se, una voltadichiarata la nullità delle pattuizioni riproduttive dello schema dell’A.B.I.censurato da Banca d’Italia, debba concludersi nel senso che l’istituto dicredito, per non incorrere nella decadenza prevista dalla norma richiamataavrebbe potuto limitarsi a proporre, nel termine di legge, un’istanzastragiudiziale di pagamento ovvero diretta al recupero del credito.Nel caso sottoposto al suo esame, se l’inserimento nel testonegoziale della clausola “a prima richiesta” consentisse di ritenere chel’istituto di credito poteva limitarsi a inoltrare al fideiussore unatempestiva richiesta stragiudiziale di adempimento, l’opposizione adecreto ingiuntivo dei garanti dovrebbe essere rigettata, mentre, alcontrario, dovrebbe essere accolta qualora si accedesse all’interpretazionesecondo cui l’istituto di credito aveva l’onere di esercitare un’iniziativagiudiziale per non incorrere nella decadenza.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Il remittente ricorda la giurisprudenza secondo la quale la presenzadella clausola in parola non assume rilievo decisivo ai fini dellaqualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o comefideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanziasvincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie,come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più omeno accentuato, riguardo all'obbligazione garantita, sia inoltre a clausoleil cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato non all’esclusionema a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 cod.civ., tipicamente limitata alla previsione che una semplice richiesta scrittasia sufficiente a escludere l’estinzione della garanzia, esonerando ilcreditore dall’onere di proporre un’azione giudiziaria (Cass., SezioneTerza, 08/01/2010, n. 84, cui sono ad esempio conformi Cass., SezionePrima, 09/08/2016, n. 16825, e Cass., Sezione Terza, 27/12/2024, n.34678).In questo quadro si evocano arresti nei quali, in tema di contrattoautonomo di garanzia – fattispecie ritenuta coinvolta dalle implicazioniricostruttive in esame anche se non fideiussoria, in quanto “a valle”dell’intesa anticoncorrenziale – si trova affermato che la presenza di unaclausola “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all’art.1957 cod. civ., che trova applicazione a séguito della pronuncia di nullitàparziale della clausola derogatoria in quanto riproduttiva dello schemaA.B.I. giudicato, “a monte”, illecito dall’autorità di vigilanza, non è volta adeterminare l’elisione del termine per agire nei confronti del debitore, masolo il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale entro queltempo, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativastragiudiziale nei confronti del garante (Cass., Sezione Terza, 27/02/2025,n. 5179, cui si aggiunge il richiamo a Cass., Sezione Terza, 10/01/2025,n. 660).Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ad essi si contrappone la conclusione cui è giunta questa Cortestatuendo che la ricostruzione appena ricordata «finisce per neutralizzarel’articolo 1957, cod. civ., nel considerare nella specie applicabile unaclausola riconducibile all’articolo 6 del modulo A.B.I., ormai da temporiconosciuta come illecita» (Cass., n. 20648 del 2024, cit., pag. 4).Ad avviso del Tribunale, la tesi secondo cui il tempestivo invio di unarichiesta stragiudiziale di pagamento sarebbe sufficiente a scongiurare ladecadenza del creditore nei casi, come quello sottoposto al suo esame, incui il contratto reca pure una clausola di pagamento “a prima richiesta”,non pare plausibile a fronte di un testo negoziale che prevede la radicaleeliminazione di ogni onere per il creditore di agire tempestivamente,benché la pattuizione che contempla tale eliminazione sia nulla: «nonavrebbe ragion d’essere l’inserimento di una disposizione negoziale volta asemplificare la condotta richiesta per evitare la verificazione di unadecadenza già radicalmente esclusa dal regolamento pattizio» (pag. 24).Più in generale, non potrebbe essere atomisticamente eliminato ilsolo patto che dispensa il creditore dall’obbligo di rispettare i terminiprevisti dall’art. 1957, cod. civ., e, dunque, dovrebbe esseresistematicamente ritenuta invalida pure la clausola che prevede ilpagamento “a prima richiesta”, anche in ragione della necessità disostituzione dell’invalida clausola, derogatoria dell’articolo codicistico inparola, con l’intera prescrizione legislativa non più incisa (si cital’orientamento risalente a Cass., Sez.

U., 16/10/1958, n. 3294, e Cass.,Sez.

U., 28/04/1959, n. 1245, che avallano la conclusione indicando che,salvo diversa previsione normativa, la clausola sostituita dalla legge non èscindibile nelle plurime proposizioni da cui si possa ritenere esserecomposta).La Procura Generale ha osservato che alla così ricostruita quaestioiuris dovrebbe darsi risposta negativa apprezzando che le due clausolehanno un’autonomia strutturale e funzionale che consente di ritenerle nonNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026interdipendenti.

Ciò sarebbe confermato sia dal fatto che, altrimenti, ilcontratto di fideiussione, quando riproduttivo delle clausole corrispondential modello A.B.I. censurato da Banca d’Italia, dovrebbe ritenersi invalidooltre l’ambito di operatività delle pattuizioni incise, sia dalle stesseconclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nel 2021, avendo stabilitoche la nullità parziale possa propagarsi solo a condizione che si accerti, inconcreto, che le parti non avrebbero sottoscritto quel testo negoziale inassenza delle pattuizioni espunte: ne deriverebbe che non potrebbeaffermarsi, in iure, la sostenuta invalidità derivata.10.1.

La dottrina, con un primo orientamento, osservaesplicativamente anch’essa che la declaratoria di nullità della clausolacomporterebbe la reviviscenza della disciplina di cui all’art. 1957, cod.civ., non solo, pertanto, nella parte in cui prevede il termine semestrale didecadenza bensì in ogni sua parte: la banca non potrebbe perciò evitare laperdita della garanzia personale se non attivando i vari mezzi di tutelagiurisdizionale del credito, in via di cognizione o di esecuzione.Altra opzione interpretativa, invece, ritiene che la nullità delladeroga non possa travolgere pure la distinta clausola di pagamentoimmediato, “a semplice richiesta scritta”, parimenti contenuta nel modelloA.B.I. e riprodotta nelle fideiussioni “a valle”.

Quindi, l’estinzione dellagaranzia fideiussoria potrebbe essere evitata dall'istituto di credito anchemediante iniziative stragiudiziali, purché compiute nel termine.

Ricevuta larichiesta scritta, il garante sarebbe tenuto al pagamento immediato, salvala possibilità di agire in ripetizione in un successivo momento, secondo ilmeccanismo proprio del solve et repete, ovvero di surrogarsi, ai sensidell'art. 1949, cod. civ., nei diritti già vantati dal creditore contro ildebitore principale.Quest'ultima tesi trarrebbe supporto dal rilievo per cui la clausola dipagamento “a semplice richiesta scritta” non rientra tra quelle censuratedalla Banca d’Italia, essendo inoltre alla stessa dedicato un articolo delNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026modello A.B.I. (art.7), distinto da quello (art. 6) contenente la derogaall’art 1957, cod. civ.Si aggiunge che:- la ratio della clausola di pagamento in parola è stata individuatadall’autorità di vigilanza nella «esigenza, presentenell’ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela allaspecificità del credito bancario, in considerazione della rilevanzaper lo sviluppo economico e sociale dell’attività di concessione difinanziamenti in via professionale e sistematica svolta dallebanca» (§ 80);- l’art. 6 dello schema A.B.I. stabilisce, testualmente, che «i dirittiderivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totaleestinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa siatenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasialtro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda deicasi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (§ 17 delprovvedimento della Banca d’Italia): la pattuizione, in questachiave, derogherebbe, sia pure in maniera invalida, ai soli terminiprevisti dall’art. 1957, cod. civ., non anche alle modalità diproposizione dell'istanza che la norma, per cometradizionalmente interpretata (si evoca ad esempio Cass.,Sezione Terza, 26/09/2017, n. 22346), impone al creditore diadottare per scongiurare la decadenza.- in altri e conclusivi termini, non estendendosi la nullità parzialeantitrust anche alla clausola di pagamento “a semplice richiestascritta”, questa conserverebbe il proprio effetto, che, sul punto,sarebbe quello, nell’ambito di un negozio qualificabile comefideiussione e non quale garanzia personale autonoma, diconsentire al creditore di evitare la perdita della garanziaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026mediante semplici richieste di adempimento formulate fuori da unprocesso.10.2.

Al quesito deve darsi risposta in linea con le conclusioni resedalla Procura Generale.Secondo quanto osservato nel provvedimento dell’autoritàindipendente amministrativa (§ 81) la clausola “a prima richiesta” svolgeuna funzione di marcata protezione e, quindi, utile diffusione del credito,permettendone un immediato recupero senza dover prima escutere ildebitore principale, né dimostrare il verificarsi di specifiche condizioni.Viceversa, essa consente al fideiussore, tale qualificato, di far valere i suoidiritti in un tempo successivo, al fine di ottenere la restituzione di quantoeventualmente versato indebitamente alla banca.L’autorità ha sottolineato che, «in questo senso, la clausola indiscorso differisce da quella già esaminata dalla Banca d’Italia nell’ambitodel provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme BancarieUniformi)», occasione del quale era «stata contestata la previsione chemodificava, in senso sfavorevole al cliente, la disciplina stabilita dal codicecivile relativamente all’opponibilità delle eccezioni da parte delfideiussore».

Le modifiche all’esito apportate dall’ABI alla clausola inrilievo sono state volte a «restitui[re] al garante la possibilità di far valerele eccezioni dopo aver eseguito il pagamento, che risultava preclusa inassoluto nell’ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve etrepete)».Si tratta, dunque, di un patto negoziale diretto a ottenere un rapidopagamento salva, però, successiva opponibilità delle eccezioni non elisedall’accessorietà della garanzia.

E se quest’ultimo è il connotato peculiaredella clausola, allora si comprende che l’invalidità della deroga all’art.1957, cod. civ., e dunque ai relativi termini, non può implicare,sussuntivamente, in iure, quella alle modalità semplificate stragiudizialiche costituisce uno dei portati specifici della distinta clausola “a primaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026richiesta”, espressamente esclusa dall’accertamento dell’illiceità sottesoalla ricostruita censura della menzionata clausola di deroga.Sono clausole che hanno funzioni ovvero un corredo assiologicodiverso, sicché la reviviscenza delle prescrizioni di cui all’art. 1957, cod.civ., colpita dalla nullità in ipotesi solo parziale, è compatibile, di per sé,con la deroga apportata alle modalità non necessariamente giurisdizionalidelle iniziative di recupero del credito, qualora, come logico, quest’ultimanon sia ritenuta incisa, sul punto, da altre singole clausole contrattualisecondo l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito.É appena il caso di rilevare che non risulta decisivo l’argomento,speso dal giudice remittente, secondo cui le Sezioni Unite del 2021avevano di fronte un’ipotesi in cui erano state inviate raccomandate volteal rientro dal debito, sicché, se le avessero ritenute sufficienti ai fini indiscussione, non avrebbero potuto ritenere sorretto da interesse il giudiziosull’invalidità delle fideiussioni al riguardo, posto che avrebbe comunquedovuto dirsi evitata la decadenza (§ 3.4.2.).

Anche in tal caso le SezioniUnite non hanno scrutinato specificatamente il profilo, sicché nulla si puòevincere dalla descritta ricostruzione.In relazione al terzo quesito va pertanto formulato il seguenteprincipio di diritto.«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a primarichiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenzaanche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previstidall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dalrispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggettod’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenzanel mercato rilevante».11.

Ne deriva quanto anticipato.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensivasvolta nella presente sede.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 363-bis, cod. proc. civ., pronunciando sul rinviopregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa con l’ordinanza inepigrafe, enuncia i principî di diritto di cui in motivazione.Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensivasvolta nella presente sede.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 e n. 3984 del 2023, con provvedimento n. 8472 del 01/08/2025,iscritto al n. 16647/2025 R.G., nel procedimento vertente tra:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'AvvocatoGiancarlo Giuliano unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], PaolaGiarratana, domiciliazione telematica legalecontroNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Concio, [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Uditi i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stanislao DeMatteis, che si sono riportati alle conclusioni scritte.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’[OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alle conclusioni scritte.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al decretoingiuntivo n. 850 del 2023 con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiuntoalle medesime di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA]., una somma in ragione difideiussioni prestate, in relazione a specifiche operazioni negoziali, dalledue opponenti a garanzia della esposizione debitoria gravante a carico diSebastiano Insirello, titolare dell’impresa individuale con ditta Anticafinanziamento chirografario.Per quanto qui di utilità, le opponenti sostenevano che i testicostitutivi delle garanzie, del 2015, avevano riprodotto le clausole delloschema dell’A.B.I., [OSCURATO:PERSONA], ritenute dalla Bancad’Italia oggetto d’intese restrittive della concorrenza, con il prodottoprovvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.In ragione di ciò, le ingiunte reputavano, in particolare, nulla laderoga all’art. 1957, cod. civ., contenuta nelle fideiussioni rilasciate, eaffermavano che, dovendosi applicare tale ultima disposizione nella suaintegralità, la società [OSCURATO:SOCIETA] era decaduta dai diritti azionabili neiconfronti delle garanti, giacché le iniziative di recupero del credito eranostate avviate dopo l’inutile decorso del termine semestrale a far tempo daNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026quando la parte debitrice era stata dichiarata decaduta dal beneficio di cuiall’art. 1186 cod. civ.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice,la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto delle opposizioni. L’oppostasosteneva la validità delle fideiussioni prestate dalle due opponenti nel2015, rilevando come, rispetto alle stesse, aventi natura specifica e nonomnibus, non potesse configurarsi la nullità di cui all’art. 2 della legge n.287 del 1990, essendo tipologicamente e temporalmente estraneeall’oggetto dell’accertamento contenuto nel provvedimento della Bancad’Italia n. 55 del 2005.2. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, hadisposto rinvio pregiudiziale a questa Corte, ai sensi dell’art. 363-bis, cod.proc. civ., sulle seguenti questioni di diritto:«1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Bancad’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possadirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenzasanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla,anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005,in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento dellapredetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullitàpossa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione dellariproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, disopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schemapredisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimenton. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato inaltro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesarestrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da BancaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsilegata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenzasanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla,anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nellacategoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, setale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione dellariproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, disopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schemapredisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimentosanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essereprovato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione el’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza.3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ.,censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e laapplicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, lapattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplicerichiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o menoad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art.1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcunanecessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».3. Con decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, dell’11novembre 2025, il rinvio è stato dichiarato ammissibile. In particolare,dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni didiritto prospettate, è stato evidenziato che le stesse non possono dirsi già“risolte”, sottolineando come la portata applicativa della decisione n.41994 del 2021, resa in argomento da queste Sezioni Unite, sia stataoggetto di diverse pronunce delle sezioni semplici in tutto o in partedisallineate tra loro su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell’epocaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell’accertamentodell’autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto allanatura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno delladecadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell’istanzastragiudiziale ovvero necessità dell’iniziativa di carattere giurisdizionale”),con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure sisono registrate interpretazioni divergenti. È stato osservato, inoltre, che lequestioni sollevate «sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso,come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenticonsumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emergechiaramente dalle decisioni già intervenute».Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]La Procura Generale presso questa Corte ha formulato ancheconclusioni scritte, chiedendo di affermare i seguenti principî di diritto:in relazione al quesito n. 1: «la nullità parziale delle clausoleriproduttive dello schema A.B.I. censurato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005 può presumersi (ovvero è riscontrabile peril solo fatto che le clausole siano state riprodotte nel testo negoziale)esclusivamente quando i contratti di fideiussione sono stati sottoscritti neltriennio compreso tra il 2002 e il 2005»;in relazione al quesito n. 2: «la nullità parziale delle clausoleriproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2005 può presumersi (ovvero è riscontrabile peril solo fatto che le clausole siano state riprodotte nel testo negoziale)esclusivamente quando i contratti di fideiussione, sottoscritti nel trienniocompreso tra il 2002 e il 2005, rientrino nel genus delle fideiussioniomnibus»;Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026in relazione al quesito n. 3, qualora non ritenuto irrilevante inconseguenza dei precedenti principî: «ogniqualvolta il contratto contempliuna clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitared’incorrere in decadenza con una mera istanza stragiudiziale inviata aldebitore fideiussore nei sei mesi dalla decadenza del debitore principaledal beneficio del termine, nonostante che la clausola di esenzione dalrispetto dei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., sia stata dichiaratanulla perché riproduttiva dello schema A.B.I.».RAGIONI DELLA DECISIONE4. Al fine di scrutinare partitamente, nell’ordine, i quesiti posti, ènecessario rammentare quanto segue.Nell’ottobre del 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] predisponevauno schema negoziale ‘‘tipo’’ per la fideiussione omnibus a garanzia dioperazioni bancarie, rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2,comma 1, legge n. 287 del 1990, e perciò comunicato alla Banca d’Italia,in quel momento (e fino al 2006), in funzione di autorità garante delmercato creditizio, la quale, al fine di verificare la compatibilità delsuddetto schema contrattuale con la disciplina dettata in materia di inteserestrittive della concorrenza, interpellava l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato, che, a sua volta, formulava rilievi critici nelsenso di una constatata idoneità a restringere indebitamente laconcorrenza di settore, attraverso un aggravio economico indiretto, intermini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimentodel costo complessivo del finanziamento per il debitore. Tali indicazioniavevano riguardo, in particolare, alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema,ovvero, rispettivamente:i) la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore ètenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla bancastessa siano state incassate in pagamento di obbligazionigarantite e che debbano essere restituite a séguito diNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o perqualsiasi altro motivo;ii) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forzadella quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussionerestano integri fino a totale estinzione di ogni suo creditoverso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere ildebitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligatoo garante entro i tempi previsti dalla suddetta norma, intesacome derogata;iii) la clausola di sopravvivenza, a mente della quale, qualora leobbligazioni garantite vengano dichiarate invalide, lafideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore direstituire le somme allo stesso erogate.4.1. Come riferito nel provvedimento della Banca d’Italia (pag. 9),secondo l’A.G.C.M. l’istruttoria aveva consentito di rilevare come ilcontenuto dello schema fosse «sostanzialmente riprodotto nei contrattidelle banche interpellate», laddove «l’ampia diffusione delle clausoleoggetto di verifica non [poteva] essere ascritta a un fenomeno“spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente trale banche sul tema della contrattualistica».Il provvedimento dell’autorità bancaria centrale concludeva (pag.17) nel senso che «le verifiche compiute nel corso dell’istruttoria avevanomostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanzialeuniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schemastandard dell’A.B.I. Tale uniformità discende[va] da una consolidata prassibancaria preesistente rispetto allo schema dell’A.B.I. (non ancora diffusopresso le associate), che [avrebbe potuto] però essere perpetuatadall’effettiva introduzione di quest’ultimo», sicché le clausole al vagliodovevano ritenersi oggetto di un’intesa anticoncorrenziale, in quanto nonfunzionali ad assicurare l’accesso al credito bensì, precipuamente, adNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026addossare al fideiussore «le conseguenze negative derivantidall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovverodall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli attiestintivi della stessa». Ciò in considerazione dell’incidenza sul mercatorilevante, «atteso l’elevato numero di banche associate all’A.B.I.».5. Nel ricostruito quadro, queste Sezioni Unite, con la sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, si sono pronunciate per valutare:a) se avverso i contratti “a valle” di intese vietate, ovvero lefideiussioni contenenti le tre clausole oggetto di censura, potesseessere attivato il rimedio della nullità ovvero il rimediorisarcitorio;b) qualora al primo quesito si fosse data risposta affermativa, sefosse ammissibile una dichiarazione di nullità parziale delle soleprevisioni anticompetitive, salvo che nei casi in cui si fosseaccertato che le parti non avrebbero sottoscritto il contratto inassenza delle clausole nulle;c) se, sul piano probatorio, potesse ritenersi sufficientel’accertamento della sola corrispondenza delle clausole impugnatecon quelle vietate.L’arresto del 2021 ha statuito che:d) è ammessa la tutela c.d. reale poiché, nel caso di specie, siconfigura una nullità “speciale”, a tutela dell’ordine pubblicoeconomico, con portata più ampia di quella codicistica perchévolta a colpire anche atti o combinazione di atti, nonnecessariamente riconducibili a fattispecie di natura contrattuale,avvinti da un “nesso funzionale” che li rende idonei allaproduzione dell’effetto anticoncorrenziale;e) la declaratoria di nullità può, però, essere solo parziale, ovverolimitata alle clausole contrattuali illecite, a meno che non siNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026accerti nel caso concreto la loro essenzialità ai fini dellaprestazione del consenso;f) ai fini della declaratoria di nullità parziale, il fideiussore deveallegare il solo dato della coincidenza testuale delle condizionicontrattuali impugnate con quelle censurate dall’autorità divigilanza;g) il provvedimento del 2005 che ha accertato l’esistenza di unaintesa restrittiva, ha infatti valenza di “prova privilegiata” dei fatticostitutivi della domanda, in specie quanto alla sussistenza del“collegamento funzionale” tra contratto “a valle”, contenente leclausole vietate, e intesa “a monte”.6. Il primo quesito del rinvio pregiudiziale concerne, dunque, lavalutazione del profilo temporale del provvedimento dell’autoritàamministrativa indipendente del 2005.Riguardo a tale quesito il Tribunale osserva che, nella fattispeciesottesa al pronunciamento di queste Sezioni Unite del 2021, una dellegaranzie fideiussorie era stata rilasciata nel (giugno) 2006, e, comerimarcato anche dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, richiama i seguentiprecedenti di legittimità:- Cass., Sezione Prima, 25/11/2024, n. 30383, secondo cui devetrattarsi di fideiussione omnibus «stipulata entro l’ambitotemporale al quale può essere riferito l’accertamento della Bancad’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioèpersistente, in epoca successiva il pregresso accordoanticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle treclausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurree comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo inbase al provvedimento precedente, bensì offrendone altra especifica prova» (pag. 17);Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026- Cass., Sezione Prima, 17/01/2025, n. 1170, Cass., SezionePrima, 11/04/2025, n. 8669, conformi;- in senso opposto, invece, Cass., Sezione Terza, 24/07/2024, n.20648, e Cass., Sezione Terza, 21/10/2024, n. 27243, che hannoritenuto sufficiente, al fine del rilievo d’invalidità, che ilprovvedimento dell’autorità amministrativa fosse anteriore asusseguenti fideiussioni “a valle” riproduttive delle clausolecensurate.Nella memoria della difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. simenziona, altresì, l’ordinanza interlocutoria di Cass., Sezione Prima,04/02/2026, n. 2284, in attesa della decisione di queste Sezioni Unite,riguardo, comunque, a un’opposizione a proposta di definizione anticipataformulata richiamando l’orientamento della Prima Sezione civile.La Procura Generale richiama, in questo stesso senso, senza cherisultino addotti ulteriori argomenti, Cass., Sezione Prima, 25/06/2025, n.17163 (§ 20 della motivazione), e Cass., Sezione Terza (per erroreindicata come pronuncia dalla Sezione Prima), 24/12/2025, n. 34049 (§11 della motivazione, in cui si cita, in aggiunta, Cass., Sezione Prima,25/01/2025, n. 1851, § 4.3). E osserva che, anche riguardo a fideiussionianteriori, la Prima Sezione si è espressa rigettando un ricorso avverso unadecisione di appello secondo cui «l’accertamento operato dalla Bancad’Italia», non poteva riguardare contratti stipulati «molto tempo prima,nel 1993», pur essendo «per certo astrattamente ipotizzabile che uncontratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattualepredisposto dall’A.B.I. in epoca anteriore all’ottobre 2002 costituiscasbocco, “a valle”, di un’intesa restrittiva “a monte”» (Cass., 10/07/2025,n. 18851, § 11).In quest’ultimo arresto, peraltro, si argomenta (pagg. 8-9) che «ilrelativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55 del 2005della Banca d’Italia, implica…anzitutto la ricognizione di dettoNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una provaprivilegiata anche con riguardo all’esistenza di una intesaanticoncorrenziale esistente all’epoca e, in difetto di un positivo riscontroin tal senso, il compimento di un’indagine, da condursi sulla scorta di altrimezzi di prova, circa l’esistenza dell’intesa restrittiva che abbia trovatoespressione in una o più clausole del contratto di garanzia. Sia laricognizione del provvedimento della Banca d’Italia che l’indagine di cui siè appena detto si risolvono, poi, in accertamenti di natura fattuale,preclusi, come tali, in sede di legittimità». In tal modo lasciando aperta lapossibilità che, anche sulla base della ricognizione del provvedimentodell’autorità di vigilanza, sia in fatto ritenuta esistente un’intesa o praticaconcordata anticoncorrenziale, “a monte” dei contratti di garanzia inparola.La Procura Generale, sposando l’orientamento restrittivo, rimarcache, per dichiarare invalide le clausole, è necessario che risultino alcontempo:1) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia;2) la natura della fideiussione che dev’essere omnibus (profilooggetto del secondo quesito);3) l’epoca di costituzione della fideiussione, che deve essere statastipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferitol’accertamento della Banca d’Italia, essendo – si ribadisce –«evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non puòaffatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, inepoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisache, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesaanticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimentoprecedente, bensì offrendone altra e specifica prova» (pag. 10);Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/20264) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità ela loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame daparte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenzarichiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini dicompresenza, «giacché, nella prospettiva seguita dalprovvedimento n. 55 [del 2005], è la compresenza delle clausolead essere lesiva della concorrenza» (stessa pagina);5) infine, «la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattualisulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sulfideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essereinvocata» (stessa pagina).La requisitoria aggiunge che, diversamente ragionando, infatti, ilfideiussore, praeter legem, verrebbe esentato dalla dimostrazione dei fatticostitutivi della sua domanda, senza una ragione che giustifichi taleconclusione. E ritiene che la conclusione sia avallata dall’art. 7, d.lgs. n. 3del 2017, secondo cui «ai fini dell'azione per il risarcimento del danno siritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione deldiritto della concorrenza constatata da una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice delricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato», e«quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e lasua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nessodi causalità e l'esistenza del danno» (comma 1). «La decisione definitivacon cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice delricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto dellaconcorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura dellaviolazione e della sua portata materiale, personale, temporale eterritoriale, valutabile insieme ad altre prove» (comma 2).Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Trattandosi, come osservato in dottrina, di un “ipervincolo”,assimilabile eccezionalmente a un giudicato giurisdizionale, fatti salvi ilpotere di disapplicazione del giudice civile e la possibilità di sollevarerinvio pregiudiziale ex art. 267, T.F.U.E., secondo i requirenti dovrebbecomunque discenderne il supporto a una valorizzazione molto rigorosa delperimetro di proiezione probatoria dell’atto amministrativo. Pertanto, perfideiussioni in rilievo, contenenti le clausole censurate ma risalenti a unperiodo di tempo non ricompreso in quello coperto dall’indagine istruttoriasvolta dall’autorità di vigilanza, la mera evocazione del provvedimentosanzionatorio non potrebbe essere considerata sufficiente a dimostrare lasussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecieanticoncorrenziale, essendo onere della parte, interessata a ottenere lapronuncia di nullità, fornire la prova dell’esistenza dei relativi presupposti,in specie attraverso la produzione in giudizio della documentazionecomprovante l’esistenza di un accordo, antecedente o coevo alla stipuladella fideiussione, tra un numero rilevante di istituti di credito all’internodel medesimo mercato, finalizzato a sottoporre alla clientela modellistandard di fideiussione per operazioni negoziali anche specifiche, tale dafar venir meno la facoltà di una scelta effettiva fra più prodotti differenticon l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenzaall’interno del mercato nazionale bancario.In altri termini, la parte interessata dovrebbe provare lapreesistenza o persistenza dell’intesa o pratica concordata (rispettoall’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente del 2005), edovrebbe trattarsi di un’intesa o pratica antecedente o coeva allafideiussione riproduttiva di quelle clausole.Con l’ulteriore precisazione secondo cui le Sezioni Unite del 2021non avrebbero esplicitato un diverso principio sul punto, nonostante nelcaso sotteso una delle garanzie, come detto, fosse stata stipulata nel2006.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/20266.1. La dottrina, al pari della giurisprudenza di merito, risulta divisa.6.1.1. Come osservato in alcuni approfondimenti, ove si optasse perla tesi temporalmente estensiva si finirebbe per ritenere che, “da qui allafine del mondo”, tutte le volte che in un singolo contratto di fideiussionecompaiano le clausole in questione, esse dovrebbero valutarsi lesive dellaconcorrenza perché macchiate dal “peccato originale” di essere stateoggetto, al tempo, di un’intesa lesiva vietata, giungendo all’assurdo diaffermare che se venissero stipulate a séguito di libera trattativa fra bancae garante, ovvero non predisposte unilateralmente, sarebbero comunqueillecite perché testualmente conformi a quella dell’intesa.Questo versante dottrinale ha quindi rimarcato:- l’eccezionalità della “prova privilegiata” (nell’accezione delleSezioni Unite del 2021) rappresentata dall’accertamentoamministrativo, con conseguente stretta perimetrazionetemporale, in uno alla verifica della compresenza delle clausole inparola e della loro esatta corrispondenza;- l’eccezionalità della contigua “presunzione iuris et de iure”, chetale dovrebbe considerarsi, e quindi prova piena ancor più cheprivilegiata, ex art. 7, d.lgs. n. 3 del 2017, attuativo delladirettiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme cheregolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del dirittonazionale per violazioni delle disposizioni del diritto dellaconcorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea: sul punto,peraltro, Cass., n. 1881 del 2025, cit., pag. 6, ha puntualizzatoche l’art. 7 menzionato è «disposizione non retroattiva e nonrisulta quindi applicabile ratione temporis» agli illeciti temporaliprecedenti;Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026- la regolarità residua dei principî sulla distribuzione dell’oneredella prova dei fatti costitutivi della domanda, tale essendo lanatura di contratto “a valle” di una intesa illecita.6.1.2. Altra dottrina, all’opposto, ha innanzi tutto messo in evidenzache le clausole in oggetto risultavano storicamente già impiegate su largascala da molto prima (si sostiene sin dal 1987, facendo richiamo allaCircolare A.B.I. n. 20 del 17 giugno di quell’anno), e che di tanto ha infattidato atto la Banca d’Italia stessa nel provvedimento del 2005richiamando, come anticipato, il parere dell’A.G.C.M., concludendo nelsenso che l’uniformità delle clausole discendeva da una consolidata prassibancaria preesistente rispetto allo schema dell’A.B.I., la quale non potevaascriversi, quindi, a una condotta spontanea di mercato, bensì a intese giàesistenti (§§ 50 e 93) e ancora praticate nel momento dell’accertamento.Ha aggiunto che sarebbe contraddittorio aver aperto alla tutelareale, coerente con una lettura dell’interesse protetto dalla normativaantitrust corrispondente al mercato in senso oggettivo rispetto al qualerisulta inadeguata la tutela riparativa, e poi rendere pressochéinaccessibile quella tutela chiedendo al fideiussore una prova in concretoinsostenibile (al di fuori dello stretto periodo dell’accertamentoamministrativo).Questo versante dottrinale ha quindi rimarcato che:- nei termini probatori in cui la questione si risolve, una voltaaccertata e risultata l’esatta riproduzione delle clausole, andrebbeconsiderato che l’accertamento della Banca d’Italia attesta essostesso un’intesa pregressa (argomento utilizzabile per lefideiussioni precedenti) e in corso (argomento utilizzabile perquelle successive), con ciò valorizzando sia l’istruttoria A.G.C.M.(§ 50) sia le conclusioni della Banca centrale (§ 93): in questaprospettiva, quindi, quanto evincibile dal provvedimento dellaBanca d’Italia sarebbe necessariamente nel senso della risalenzaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026e attualità, in quel momento, dell’intesa ovvero praticaconcordata anticoncorrenziale, una volta rilevata la riproduzioneulteriore delle clausole oggetto dell’accertamento pregresso dellaBanca d’Italia, poiché concludendo altrimenti, si osserva, visarebbe un elusivo e asistematico “cambio di paradigma”ricostruttivo rispetto alla portata dell’accertamento dell’autorità divigilanza, dall’id quod plerumque accidit al rebus sic stantibus,dovendo irrazionalmente concludersi che il provvedimentodell’autorità indipendente sarebbe una mera “fotografiaistantanea” invece che un accertamento con portata suscettibiledi ricognizione;- a mente dell’art. 94, disp. att. cod. proc. civ., la possibilità diavvalersi del dispositivo istruttorio di cui all’art. 210, cod. proc.civ., sottolineata altresì dalla decisione del Collegio diCoordinamento ABF n. 16511 del 29 dicembre 2022, presupponeche l’istanza contenga la specifica del documento che la partedestinataria possieda, ovvero la conoscenza di esso, salvo3, d.lgs. n. 3 del 2017, peraltro soggetta a una disciplina piùspecifica e articolata specie con riferimento alle altre «proveragionevolmente disponibili» poste a supporto della domanda (inquel caso) risarcitoria, e soprattutto ai «costi dell’esibizione» e alcoinvolgimento di «informazioni riservate» soprattutto seriguardanti terzi e in relazione alle quali disporre «misure ditutela»;- la propagazione dinamica a raggiera dell’intesa ovvero praticaconcordata allora accertata, renderebbe impensabile la suacessazione nel momento della pubblicazione del provvedimento(si parla, richiamando l’impostazione e la terminologia delladottrina economica, di fisiologico “ritardo” tra fatto accertato eNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026dissoluzione degli effetti dell’intesa o pratica), così come sarebbeimpensabile, in termini sussuntivi, la cessazione dell’intesa opratica per il semplice fatto dell’emanazione di provvedimentiassociativi (A.B.I.) nuovi e diversi;- minori sarebbero le valenze presuntive ricostruite (per il prima eper il dopo) con il maggiore trascorrere del tempo, conaccertamento rimesso al giudice del merito;- per le fideiussioni precedenti e successive, si potrebbe parlare diprova “rafforzata” così come, si sta per vedere, per l’estensionealle fideiussioni specifiche, salva dimostrazione contrariadell’istituto bancario in applicazione del principio di vicinanzadella prova stessa.7. Queste Sezioni Unite ritengono, per ragioni di progressivachiarezza espositiva, di seguire partitamente, nello scrutinio dei quesiti,l’ordine di essi contenuto nel rinvio pregiudiziale, iniziando da quelloappena illustrato, concernente, come detto, il profilo temporaledell’accertamento dell’autorità amministrativa indipendente. Ciònondimeno si precisa, sin d’ora, che la connessione, riscontabile inparticolare tra il primo e il secondo quesito, condurrà, all’esito dellacomplessiva ricostruzione dipanata, alla formulazione di un unitarioprincipio di diritto in risposta ad entrambi quesiti.7.1. Varrà osservare, dunque, che per i negozi perfezionati primadell’accertamento dell’autorità centrale indipendente amministrativa, giàCass., Sezione Prima, 12/12/2017, n. 29810, prima delle Sezioni Unite del2021, aveva affermato la spettanza, in quel caso, del risarcimento deldanno per condotte anticoncorrenziali, per tutti i contratti che costituisseroapplicazione d’intese (o pratiche concordate) illecite anche se conclusi inepoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autoritàpreposta alla regolazione di quel mercato, cassando la sentenza dellaCorte d’appello che aveva escluso la violazione della normativa antitrust inNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026relazione a una fideiussione rilasciata secondo le «norme bancarieuniformi» elaborate dall’A.B.I., «per il solo fatto della sua anterioritàall’indagine dell'autorità indipendente ed alle sue risultanze», rinviandoper il conseguente accertamento fattuale al Collegio di merito.Ora, in coerenza con questo abbrivio ricostruttivo, queste SezioniUnite, con l’arresto n. 41994 del 2021, hanno sul punto affermato chel’accertamento amministrativo in questione «possiede…un’elevatadalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in essopronunciate…» sicché «il giudice del merito è…tenuto, per un verso, adapprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame aparti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioniconvenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggettodell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazioneo meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, concui è stato imposto all’A.B.I. di estromettere le clausole vietate dalloschema contrattuale diffuso presso il sistema bancario» (cfr. § 2.19.1.citando Cass., Sezione Prima, 22/05/2019, n. 13846). E in questo sensohanno avallato la statuizione del giudice di merito che aveva attribuito alla«produzione del provvedimento dell'Autorità…» il valore di «provaprivilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto chesiano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori dellaviolazione» (§ 2.19.).Come desumibile dalla precisazione da ultimo riportata, questaimpostazione mira a coordinare, nella consapevolezza della distinzione, ilpublic enforcement con il private enforcement, nel concomitanteperseguimento degli obiettivi unionali di tutela anche civilistica dell’ordinepubblico concorrenziale.Si tratta della logica che complessivamente sorregge lo stessoriconoscimento della tutela reale rispetto a contratti “a valle” delle intese oNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026pratiche concordate, in nesso, cioè, non propriamente negoziale quantopiuttosto funzionale con quelle. A questa impostazione, infatti, è stataconseguente l’annessione di uno speciale valore probatorio, in sede civile,dell’accertamento amministrativo dell’infrazione concorrenziale, descrittopuntualmente dalla dottrina italiana, richiamandone altra comparata,come chiaro esempio di “spillover effect” del diritto europeo su quellodomestico.Ciò però non può condurre a una sovrapposizione delle duefattispecie di enforcement: altro, infatti, sono l’istruttoria e l’accertamentocon efficacia “ultra partes” da parte dell’autorità amministrativa, altroresta la singola controversia civile.In questo senso, non si tratta di attribuire irragionevolmente – comestigmatizzato dalla dottrina sopra richiamata – alla prova riconosciuta iniure come privilegiata, data dall’accertamento amministrativo, il valore dimera “fotografia” del lasso temporale considerato, ossia, nel caso, diquello tra il 2002 e il 2005. Si tratta invece di riconoscere – nel ricostruirela portata delle discipline normative in rilievo e, per il tramite di esse,quella del bilanciamento tra più principî dell’ordinamento nazionale anchenella sua osmosi con quello unionale (tutela dell’ordine pubblicoeconomico e conformazione dell’onere della prova) – che, nella dinamicadella contrapposizione processuale tra specifiche parti, quell’accertamentonon può che perdere il suo valore probatorio aggiunto nel momento in cuisi esca e, a maggior ragione, ci si allontani dal suo proprio riferimentotemporale.Un significativo avallo si può non a caso trarre dal più volte citatoart. 3, d.lgs. n. 3 del 2017, sia pure dettato in punto di tutela risarcitoriaper equivalente, e non specificatamente ripristinatoria come quella reale.Secondo parte della dottrina questa disciplina, rafforzandol’operatività del dispositivo istruttorio di cui all’art. 210, cod. proc. civ.,Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026implicherebbe, per ciò stesso, concettualmente, l’operatività di unapresunzione.L’argomento dev’essere per così dire rovesciato, nel senso che lanorma conferma, nello schema processuale civile, l’attribuzione dell’oneredella prova a carico della controparte del soggetto accusato di violazioneantitrust (in quel caso il danneggiato che agisce per il risarcimento), senzainversioni innescate dal combinato disposto di presunzioni legali – che nelcaso della tutela reale sarebbero di creazione giurisprudenziale – eprincipio di vicinanza della contraria prova.Del resto, l’art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 3 del 2017, nonapplicabile retroattivamente ma nel complesso anch’esso integrante ungenerale indice ordinamentale, specifica, con puntuale forza, che il vincoloprobatorio (questa volta di presunzione iuris et de iure), contro l’autoredella violazione concorrenziale, derivante dall’accertamentoamministrativo, nelle azioni risarcitorie per equivalente, «riguarda lanatura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale eterritoriale» (art. 7, comma 1), che degrada a elemento «valutabileinsieme ad altre prove» nell’ipotesi di «decisione definitiva con cui unaautorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altroStato membro accerta» una tale violazione (art. 7, comma 2).Quindi, al di fuori delle azioni risarcitorie per equivalente, la provaprivilegiata individuata dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite,concerne la portata innanzi tutto temporale, oltre che, come si vedrà,“materiale”, dell’intesa o pratica concordata (ferma la necessità diulteriore prova del nesso causale e del correlato pregiudizio).Ne deriva che l’accertamento amministrativo non potrà costituireprova privilegiata al di fuori del perimetro temporale oggetto dello stesso.Costituirà, per converso, elemento di prova da solo però insufficiente adimostrare, al di là dei descritti limiti temporali, l’intesa o praticaconcordata rispetto alla quale ipotizzare la nullità dei negozi “a valle”Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026riproduttivi delle clausole. Elemento di prova che, come chiarisce ladottrina, è l’informazione ricavata dal mezzo istruttorio, che dev’esserevalutata unitamente alle altre, secondo gli usuali standard d’inferenzadecisoria, per delineare l’enunciato fattuale che costituisce il risultato delprocedimento probatorio. Ed è qui opportuno evidenziare che a talenozione, di “elemento di prova”, fa riferimento lo stesso art. 3, comma 2,d.lgs. n. 3 del 2017.L’ermeneutica svolta conduce ad affermare che il giudice di merito,come condivisibilmente statuito dalla ricordata Cass., n. 18851 del 2025,dovrà innanzi tutto operare, come di regola, una ricognizione della portatadell’accertamento amministrativo, valutando l’effettiva proiezionetemporale dello stesso:- con riferimento al tempo pregresso, se e in quale misura, cioè,contenente la constatazione di una prassi bancaria, sottesaall’uniformità delle clausole, preesistente allo schema A.B.I.,tanto da rilevare rispetto al tempo della costituzione dellagaranzia negoziale oggetto di giudizio (v. in specie il § 93 delleconclusioni del provvedimento dell’autorità);- con riferimento al tempo successivo, se e in quale misura, cioè,contenente una proiezione dinamica nel periodo postumo anchevagliando il c.d. “ritardo”, nei tempi commerciali individuati comerilevanti nella specifica lite, della dissoluzione degli effettidell’accertata intesa o pratica concordata da ritenere, in tesi,susseguente l’accertamento medesimo.È poi evidente che il giudice di merito compirà questa valutazione, alui solamente spettante, alla luce del significato da attribuire, in fatto, aogni dispositivo e risultanza dell’istruttoria, esercitati e acquisite. Questo acominciare dall’ordine di esibizione idoneamente vagliato, in termini diammissibilità, alla luce degli indici conformativi sistematici desumibili dallapur complementare disciplina dell’art. 3, d.lgs. n. 3 del 2017.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ed è parimenti chiaro che, anche in caso di affermazione dellasussistenza, al momento della costituzione della garanzia, di un’intesa opratica concordata rispetto alla compresenza di quelle tre clausole, lacontroparte potrà dimostrare essersi trattato del frutto di una differentetrattativa effettiva e, nelle specifiche circostanze, libera tra le parti.Alla luce di questo quadro non può avere alcun rilievo l’assunto cheuna delle fideiussioni oggetto del giudizio esitato nell’arresto di questeSezioni Unite del 2021, risalisse al 2006, atteso che quella decisione nonsi è occupata partitamente del profilo qui scrutinato.8. Il secondo quesito del rinvio pregiudiziale concerne invece, comeanticipato, la valutazione del profilo oggettivo dell’accertamentodell’autorità amministrativa indipendente del 2005.Riguardo ad esso il Tribunale ha richiamato i seguenti precedenti dilegittimità.Innanzi tutto, Cass., n. 30383 del 2024, cit., cui adde, conf., Cass.,n. 1170 del 2025, cit., Cass., n. 8669 del 2025, cit., secondo cui «ilprovvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente allefideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare,fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese inconsiderazione per la loro attitudine, evidenziata dall’AssociazioneBancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistemabancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] èstato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa puòpossedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gliriconosce» (§4.2.3.).Inoltre, Cass., 02/08/2024, n. 21841, secondo cui la descrittaconclusione restrittiva è confermata da due ordini di ragioni, che convienequi riportare per il loro valore chiarificatore: «la prima si ritrae dalmedesimo provvedimento di Banca d'Italia e, ovviamente, non riposa sullaconsiderazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussioneNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo deldeliberato, sottolineare non solo…che in più passaggi Banca d'Italia si dàcura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute edutilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione,evidenziando la maggiore efficienza economica della specifica rispetto allaomnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali, ma che, come si legge alpunto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “levalutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto lalegittimità delle singole clausole…” – [come osservato dall’alloraRequirente] il portato anticoncorrenziale…non si rileva dalla simmetricaadozione delle singole clausole abusive…bensì dal precipitato di taliclausole nello schema omnibus, …coinvolgente per sua natura una serieindefinita di rapporti anche futuri; è sembrato quindi…che l’adozione di taliclausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effettianticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore leconseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi didiligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficaciadell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Il che è deltutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo dellagiurisprudenza di questa Corte, dell’avviso infatti che le singole deroghe dicui al provvedimento A.B.I. in sé considerate non costituiscono clausoleabusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell’art.1957, Cass., Sezione Sesta-Prima, 4/12/2017, n. 28943; Cass., SezioneSesta-Prima, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sezione Terza, 18/04/2007, n.9245). La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questaCorte e, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nelprovvedimento di Banca d'Italia al punto 78 in ragione della qualel'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021,delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma ilfatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esseNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali,inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevedeuna deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buonasostanza ciò che giustifica l’espunzione delle clausole “incriminate” dalmodello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussioneomnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso correntelegittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deterioreper il prestatore della garanzia. L’inestensibilità, perciò, del vistoorientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dalfatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si rendeapplicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo adesse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausolesanzionate». E anche in tale precedente si evoca, a supporto, l’art. 7,d.lgs. n. 3 del 2017, sopra illustrato.Nella diversa e più liberale prospettiva il Tribunale remittentesottolinea, per converso, che Cass., Sez. U., n. 41994 del 2021, aveva adoggetto una fattispecie in cui una delle fideiussioni aveva natura specifica,evocando in tal senso un inciso della pronuncia di merito in quella sedegravata, ovvero Corte di appello di Roma, Sezione Prima, 11 giugno 2016,n. 3746, all’interno del paragrafo denominato «la domanda di declaratoriadi nullità».In questa chiave si menzionano: Cass., Sezione Terza, 30/11/2022,n. 35290, §§ 6 e 9, in cui si dichiarano nulle le clausole in parola inun’ipotesi che il motivo scrutinato riferiva come di fideiussione specifica(ma, va sùbito detto, senza affrontare il tema); e soprattutto Cass, n.27243 del 2024, cit., secondo cui per dichiarare l’invalidità, secondo lanomofilachia delle Sezioni Unite del 2021, sarebbe necessaria e sufficientela connotazione di “fideiussione a valle” dell’accertamento dell’autoritàamministrativa.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026La Procura Generale, sposando la tesi restrittiva, indicata comeposizione nomofilattica effettivamente dominante affermatasi negli anni2024 e 2025, ricorda in tal senso, come pure annotato nel decreto delPrimo Presidente, anche Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n. 657(pagine 5 e seguenti).Premesso il diviso panorama della giurisprudenza di merito anche atale riguardo, i requirenti osservano e ribadiscono che:- innanzi tutto, non potrebbe dirsi che l’arresto delle Sezioni Unitedel 2021 abbia affermato i discussi principî anche con riguardo aun caso di fideiussione specifica, poiché, in motivazione (§ 1.3),nel riportare le deduzioni dell’allora ricorrente, si ricorda che lostesso aveva prospettato l’errore della Corte territoriale nelqualificare i contratti come autonomi di garanzia invece chefideiussioni omnibus, null’altro aggiungendosi ai fini in esame;- in secondo e dirimente luogo, gli accertamenti amministrativiculminati nel provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia,hanno riguardato uno schema di contratto dichiaratamentepredisposto non per qualsiasi tipologia di fideiussione rilasciata afavore di una banca, ma con peculiare riferimento allafideiussione omnibus, estesa cioè a tutti i debiti, inclusi quelli chepotranno sorgere successivamente al rilascio della garanzia, cheun terzo risulterà avere nei confronti della banca, schema che,almeno nelle intenzioni dell’A.B.I., non ha riguardato lafideiussione specifica che si riferisce, invece, alla garanzia didebiti originati da precisati rapporti negoziali, sicché per taliultime fideiussioni difetta quell’accertamento di un’intesa opratica illecita “a monte”;- in questo senso vengono appuntate come conformi: Cass.,Sezione Terza, 19/04/2024, n. 10689, Cass., Sezione Prima,01/07/2024, n. 18079, Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026660, Cass., Sezione Terza, 10/01/2025, n. 675 (che si conformaa Cass., Sezione Prima, 15/07/2024, n. 19401 come, siaggiunge, già fatto in Cass., Sezione Terza, 19/12/2024, n.33472) Cass., n. 17163 del 2025, cit., e infine, dopo larimessione a queste Sezioni Unite, Cass., 24/03/2026, n. 7065,anche se, al § 12, discorre incidentalmente «della sentenza aSezioni Unite che ha fissato i principî in materia di nullità dellefideiussioni omnibus o specifiche che contengano le clausoleritenute anticoncorrenziali».8.1. La dottrina, anche sul punto, appare divisa.8.1.1. Parte di essa rimarca soprattutto che il provvedimento dellaBanca d’Italia (specie al § VII) ha avuto specificatamente per oggetto glischemi A.B.I. di fideiussione omnibus, e le conclusioni hanno preso lemosse dalla loro diffusione, dal contenimento del rischio determinato daifisiologici deficit di conoscenza, da parte del creditore, della realesituazione e prospettiva finanziaria del debitore, sicché, per evitarefenomeni di razionamento del credito o innalzamento dei suoi costi, lafunzione protettiva di questo tipo di garanzia svolge un ruolo decisivo. E,proprio rispetto a tale legittimo scopo, si segnala che secondo l’autoritàamministrativa, in questa tipologia fideiussoria, alcune clausole, come inparticolare quella “a prima richiesta”, possono trovare giustificazione, adifferenza di altre, quali quelle censurate, volte conclusivamente adaddossare sul garante eventualità negative in modo non idoneamenteancorato a quella funzione e, così, sintomatico di una reale e infineconcordata finalità d’indebita restrizione di mercato, piuttosto che di unarazionalità spontanea di questo.Si mette in rilievo che, leggendo in chiave estensiva l’oggetto delprovvedimento dell’autorità amministrativa, sarebbe concreto il rischio dimettere in forse la legittimità concorrenziale degli stessi usi e dellaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026generale tendenza all’adozione di schemi uniformi, che costituisce lamatrice di molti istituti e regole proprie del mercato.La suddetta prospettiva si sostiene avere un preciso fondamentostorico poiché l’attività dell’A.B.I. nella predisposizione e divulgazione dellecondizioni generali da applicare alle operazioni bancarie, quanto allegaranzie fideiussorie, risulta aver avuto inizio oltre sessant’anni fa quandol’ente di categoria, con la Circolare n. 24 dell’11 giugno 1964, diffuse ilprimo modello relativo alle fideiussioni omnibus, proseguendo, inparticolare, con la Circolare n. 5 del 24 gennaio 1966 e con la sopra citatacircolare n. 20 del 17 giugno 1987 (poi modificata a séguito delle censuremosse dal provvedimento 3 dicembre 1994 n. 12 della Banca d’Italia).Nulla di tutto ciò è indicato come ravvisabile né, infatti, è stato ravvisatodall’autorità di vigilanza con riferimento alla fideiussione specifica. Sievidenzia che tra i vari modelli fideiussori predisposti dall’A.B.I. sin dal1964 uno ebbe effettivamente a definire un rapporto di garanziaapparentemente qualificabile in termini di fideiussione specifica. Si trattadel modello relativo alle ‘‘fideiussioni a garanzia di apertura di credito perimporto determinato’’, nel quale sono presenti le clausole censurate nel2005. Tuttavia, oltre alla considerazione che tale modello delinea unagaranzia relativa a una peculiare operazione, si osserva che, nonostante cisi riferisca a una singola e ben individuata linea di credito, esso è in realtàpreordinato alla disciplina di una garanzia (personale) relativa a unrapporto (di durata) che, in ragione del concreto atteggiarsi diquest’ultimo, sostanzialmente opera quale garanzia per un debito futuro,quindi in una logica assimilabile a quella protettiva delle fideiussioniomnibus. Si aggiunge che la Banca d’Italia, nel corso dell’istruttoria poiculminata nel provvedimento n. 12 del 1994, ebbe a indagare (anche) sutale schema, senza nulla statuire in merito.8.1.2. Altra parte degli approfondimenti fanno inveceessenzialmente leva sulla considerazione che non vi sarebbe una diversitàNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026di “statuto” tale da giustificare una mancata estensione alle garanziefideiussorie specifiche della valutazione operata con riferimento allefideiussioni omnibus, attesa la sola diversità “quantitativa” di oggetto, chesarebbe irrilevante rispetto alla restrizione della concorrenza, indebitaperché in danno del fideiussore. Sarebbe altrimenti aperta la strada a unafacile elusione dell’accertamento dell’autorità di vigilanza, mediantel’utilizzo, da parte della banca, di una molteplicità di analoghe fideiussionispecifiche in luogo di quella omnibus.Questo versante dottrinario si mostra peraltro consapevole discontare, nella formulazione della tesi, la lacuna della mancanza di unaccertamento specifico da parte dell’autorità di vigilanza, obiettivamentedifferente essendo stato quello del 2005. In questo quadro si è affacciataquindi la proposta, che si potrebbe dire intermedia, di richiedere eammettere la prova di un utilizzo bancario conforme di tutte le tre clausolein fideiussioni specifiche, all’esito del quale far valere le valutazionicontenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 2005, ritenuteriferibili a una medesima categoria negoziale. Una volta, cioè, superata lamancanza di prova dell’uso conforme, dovrebbero valere valutazionitecniche sovrapponibili. Anche in tal caso si ripropone l’utilizzo dimeccanismi presuntivi in connessione con un’applicazione del principio divicinanza della prova alla banca garantita, in quanto soggetto che conoscele proprie prassi e potrebbe facilmente e indicativamente dimostrare dinon aver fatto un utilizzo diffuso, nello stesso periodo, di modelli difideiussione pure specifica riproducenti le clausole A.B.I. in parola, cosìcome che, nel singolo caso, le stesse siano state individualmentenegoziate con il cliente e, quindi, rappresentino il frutto della liberaautodeterminazione di quest’ultimo.8.2. Queste Sezioni Unite ritengono che la risposta al secondoquesito debba essere data in necessaria coerenza con le conclusioniraggiunte riguardo al primo, con le precisazioni che seguono.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Quanto al profilo in esame appare difatti e innanzi tutto evidentecome non possa obliterarsi il perimetro oggettivo dell’accertamento dellaBanca d’Italia del 2005, come visto riferito, pacificamente quantoespressamente, alle fideiussioni omnibus, ovvero all’esplicita indicazionedel riflesso anticoncorrenziale della compresenza delle clausole, oggetto dicensura non come tali bensì per quella ricaduta, correlata a quello schemanegoziale, in quanto, cioè, risultato diffusamente e uniformementeutilizzato.La parte che invoca la nullità “a valle” potrà e dovrà pertantoprovare – con ogni mezzo istruttorio disponibile a cominciare dall’utilizzodell’ordine di esibizione nei termini sopra ricostruiti (§ 7.2.) – un’intesa opratica concordata, presupposta in tesi dalla nullità in parola, estesa allefideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, anche in tal casopotendosi avvalere dell’accertamento dell’autorità amministrativaindipendente quale elemento di prova da solo non sufficiente, in questaipotesi a fortiori per quanto appena osservato (nel capoverso precedente),previa compiuta ricognizione del suo obiettivo contenuto. Contenuto che,in particolare, registra espresse indicazioni sia nel senso chel’accertamento non riguardò «la legittimità delle singole clausole né lapossibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica» con esse(§ 78), sia nel senso che esso riguardò, per un verso, lo schema uniformeA.B.I. concernente le fideiussioni omnibus come tale destinato adalimentarne un uso conforme e diffuso (§§ 13 e 93, paradigmaticamente),per altro verso «gli effetti della standardizzazione contrattuale»,nell’ambito negoziale oggetto di quella istruttoria pubblicistica, talvoltavalutati compatibili con le regole della concorrenza, come per la clausola“a prima richiesta”, talaltra no e pertanto causa di un’infrazioneanticoncorrenziale, come per le tre clausole in scrutinio perché nonfunzionali a garantire l’accesso al credito quanto, piuttosto, a scaricare,come più volte ricordato, le conseguenze negative derivantiNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovverodall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale o degli attiestintivi della stessa (§96).Trattandosi di private enforcement, ovvero di tutela civilisticadell’ordine pubblico economico messo a fuoco da queste Sezioni Unite nel2021, il giudice di merito, come osservato in dottrina, vaglierà ladimostrazione o meno, a mezzo dei vari elementi di prova raccolti, di unarestrizione oggettiva del mercato (nel senso sopra argomentato in §6.1.2.), derivante, qualora risulti, dalla standardizzazione concernente letre clausole in parola anche nelle fideiussioni specifiche, quando, nellafattispecie, sia ritenuta quindi indice di corrispondenti pratichecommerciali concordate, senza necessità di verificare altresì, negli stessitermini, un fattore soggettivo intenzionale in ipotesi sotteso a intesecompiutamente riconoscibili come tali.I profili, prospettati dalla rammentata dottrina, di parzialeomogeneità di “statuto economico e normativo” delle due tipologiefideiussorie non spostano, cioè, la prospettiva della (valutazione della)prova della standardizzazione contrattuale, non oggetto di specifica edeffettiva trattativa, in ipotesi inerente a questa distinta tipologia digaranzia, e dunque dei correlati effetti limitativi della concorrenza dimercato in questione.È appena il caso di osservare che, pure in tal caso, non può averealcun rilievo l’assunto che una delle fideiussioni oggetto del giudizioesitato nell’arresto di queste Sezioni Unite del 2021, fosse specifica, attesoche quella decisione non si è occupata partitamente del profilo quiscrutinato.9. Riguardo ai primi due quesiti può quindi formularsi, in risposta, ilseguente e unitario principio di diritto.«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituitaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto delprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di meritoaccerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno delmodello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effettirestrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia“a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenzan. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo nonsufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizionedel contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambitotemporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri».10. Riguardo al terzo quesito, come anticipato, il Tribunaleremittente, premesso che il testo del contratto fideiussorio oggetto di litecontiene non solo la clausola che esonera il creditore dall’obbligo dirispettare i termini di cui all’art. 1957, cod. civ., ritenuta (con le altre)lesiva della concorrenza, ma anche la clausola che prevede il pagamento“a prima richiesta”, ha domandato a questa Corte di stabilire se, una voltadichiarata la nullità delle pattuizioni riproduttive dello schema dell’A.B.I.censurato da Banca d’Italia, debba concludersi nel senso che l’istituto dicredito, per non incorrere nella decadenza prevista dalla norma richiamataavrebbe potuto limitarsi a proporre, nel termine di legge, un’istanzastragiudiziale di pagamento ovvero diretta al recupero del credito.Nel caso sottoposto al suo esame, se l’inserimento nel testonegoziale della clausola “a prima richiesta” consentisse di ritenere chel’istituto di credito poteva limitarsi a inoltrare al fideiussore unatempestiva richiesta stragiudiziale di adempimento, l’opposizione adecreto ingiuntivo dei garanti dovrebbe essere rigettata, mentre, alcontrario, dovrebbe essere accolta qualora si accedesse all’interpretazionesecondo cui l’istituto di credito aveva l’onere di esercitare un’iniziativagiudiziale per non incorrere nella decadenza.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Il remittente ricorda la giurisprudenza secondo la quale la presenzadella clausola in parola non assume rilievo decisivo ai fini dellaqualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o comefideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanziasvincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie,come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più omeno accentuato, riguardo all'obbligazione garantita, sia inoltre a clausoleil cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato non all’esclusionema a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 cod.civ., tipicamente limitata alla previsione che una semplice richiesta scrittasia sufficiente a escludere l’estinzione della garanzia, esonerando ilcreditore dall’onere di proporre un’azione giudiziaria (Cass., SezioneTerza, 08/01/2010, n. 84, cui sono ad esempio conformi Cass., SezionePrima, 09/08/2016, n. 16825, e Cass., Sezione Terza, 27/12/2024, n.34678).In questo quadro si evocano arresti nei quali, in tema di contrattoautonomo di garanzia – fattispecie ritenuta coinvolta dalle implicazioniricostruttive in esame anche se non fideiussoria, in quanto “a valle”dell’intesa anticoncorrenziale – si trova affermato che la presenza di unaclausola “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all’art.1957 cod. civ., che trova applicazione a séguito della pronuncia di nullitàparziale della clausola derogatoria in quanto riproduttiva dello schemaA.B.I. giudicato, “a monte”, illecito dall’autorità di vigilanza, non è volta adeterminare l’elisione del termine per agire nei confronti del debitore, masolo il venir meno dell’obbligo di esperire un’azione giudiziale entro queltempo, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativastragiudiziale nei confronti del garante (Cass., Sezione Terza, 27/02/2025,n. 5179, cui si aggiunge il richiamo a Cass., Sezione Terza, 10/01/2025,n. 660).Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Ad essi si contrappone la conclusione cui è giunta questa Cortestatuendo che la ricostruzione appena ricordata «finisce per neutralizzarel’articolo 1957, cod. civ., nel considerare nella specie applicabile unaclausola riconducibile all’articolo 6 del modulo A.B.I., ormai da temporiconosciuta come illecita» (Cass., n. 20648 del 2024, cit., pag. 4).Ad avviso del Tribunale, la tesi secondo cui il tempestivo invio di unarichiesta stragiudiziale di pagamento sarebbe sufficiente a scongiurare ladecadenza del creditore nei casi, come quello sottoposto al suo esame, incui il contratto reca pure una clausola di pagamento “a prima richiesta”,non pare plausibile a fronte di un testo negoziale che prevede la radicaleeliminazione di ogni onere per il creditore di agire tempestivamente,benché la pattuizione che contempla tale eliminazione sia nulla: «nonavrebbe ragion d’essere l’inserimento di una disposizione negoziale volta asemplificare la condotta richiesta per evitare la verificazione di unadecadenza già radicalmente esclusa dal regolamento pattizio» (pag. 24).Più in generale, non potrebbe essere atomisticamente eliminato ilsolo patto che dispensa il creditore dall’obbligo di rispettare i terminiprevisti dall’art. 1957, cod. civ., e, dunque, dovrebbe esseresistematicamente ritenuta invalida pure la clausola che prevede ilpagamento “a prima richiesta”, anche in ragione della necessità disostituzione dell’invalida clausola, derogatoria dell’articolo codicistico inparola, con l’intera prescrizione legislativa non più incisa (si cital’orientamento risalente a Cass., Sez. U., 16/10/1958, n. 3294, e Cass.,Sez. U., 28/04/1959, n. 1245, che avallano la conclusione indicando che,salvo diversa previsione normativa, la clausola sostituita dalla legge non èscindibile nelle plurime proposizioni da cui si possa ritenere esserecomposta).La Procura Generale ha osservato che alla così ricostruita quaestioiuris dovrebbe darsi risposta negativa apprezzando che le due clausolehanno un’autonomia strutturale e funzionale che consente di ritenerle nonNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026interdipendenti. Ciò sarebbe confermato sia dal fatto che, altrimenti, ilcontratto di fideiussione, quando riproduttivo delle clausole corrispondential modello A.B.I. censurato da Banca d’Italia, dovrebbe ritenersi invalidooltre l’ambito di operatività delle pattuizioni incise, sia dalle stesseconclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nel 2021, avendo stabilitoche la nullità parziale possa propagarsi solo a condizione che si accerti, inconcreto, che le parti non avrebbero sottoscritto quel testo negoziale inassenza delle pattuizioni espunte: ne deriverebbe che non potrebbeaffermarsi, in iure, la sostenuta invalidità derivata.10.1. La dottrina, con un primo orientamento, osservaesplicativamente anch’essa che la declaratoria di nullità della clausolacomporterebbe la reviviscenza della disciplina di cui all’art. 1957, cod.civ., non solo, pertanto, nella parte in cui prevede il termine semestrale didecadenza bensì in ogni sua parte: la banca non potrebbe perciò evitare laperdita della garanzia personale se non attivando i vari mezzi di tutelagiurisdizionale del credito, in via di cognizione o di esecuzione.Altra opzione interpretativa, invece, ritiene che la nullità delladeroga non possa travolgere pure la distinta clausola di pagamentoimmediato, “a semplice richiesta scritta”, parimenti contenuta nel modelloA.B.I. e riprodotta nelle fideiussioni “a valle”. Quindi, l’estinzione dellagaranzia fideiussoria potrebbe essere evitata dall'istituto di credito anchemediante iniziative stragiudiziali, purché compiute nel termine. Ricevuta larichiesta scritta, il garante sarebbe tenuto al pagamento immediato, salvala possibilità di agire in ripetizione in un successivo momento, secondo ilmeccanismo proprio del solve et repete, ovvero di surrogarsi, ai sensidell'art. 1949, cod. civ., nei diritti già vantati dal creditore contro ildebitore principale.Quest'ultima tesi trarrebbe supporto dal rilievo per cui la clausola dipagamento “a semplice richiesta scritta” non rientra tra quelle censuratedalla Banca d’Italia, essendo inoltre alla stessa dedicato un articolo delNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026modello A.B.I. (art.7), distinto da quello (art. 6) contenente la derogaall’art 1957, cod. civ.Si aggiunge che:- la ratio della clausola di pagamento in parola è stata individuatadall’autorità di vigilanza nella «esigenza, presentenell’ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela allaspecificità del credito bancario, in considerazione della rilevanzaper lo sviluppo economico e sociale dell’attività di concessione difinanziamenti in via professionale e sistematica svolta dallebanca» (§ 80);- l’art. 6 dello schema A.B.I. stabilisce, testualmente, che «i dirittiderivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totaleestinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa siatenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasialtro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda deicasi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (§ 17 delprovvedimento della Banca d’Italia): la pattuizione, in questachiave, derogherebbe, sia pure in maniera invalida, ai soli terminiprevisti dall’art. 1957, cod. civ., non anche alle modalità diproposizione dell'istanza che la norma, per cometradizionalmente interpretata (si evoca ad esempio Cass.,Sezione Terza, 26/09/2017, n. 22346), impone al creditore diadottare per scongiurare la decadenza.- in altri e conclusivi termini, non estendendosi la nullità parzialeantitrust anche alla clausola di pagamento “a semplice richiestascritta”, questa conserverebbe il proprio effetto, che, sul punto,sarebbe quello, nell’ambito di un negozio qualificabile comefideiussione e non quale garanzia personale autonoma, diconsentire al creditore di evitare la perdita della garanziaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026mediante semplici richieste di adempimento formulate fuori da unprocesso.10.2. Al quesito deve darsi risposta in linea con le conclusioni resedalla Procura Generale.Secondo quanto osservato nel provvedimento dell’autoritàindipendente amministrativa (§ 81) la clausola “a prima richiesta” svolgeuna funzione di marcata protezione e, quindi, utile diffusione del credito,permettendone un immediato recupero senza dover prima escutere ildebitore principale, né dimostrare il verificarsi di specifiche condizioni.Viceversa, essa consente al fideiussore, tale qualificato, di far valere i suoidiritti in un tempo successivo, al fine di ottenere la restituzione di quantoeventualmente versato indebitamente alla banca.L’autorità ha sottolineato che, «in questo senso, la clausola indiscorso differisce da quella già esaminata dalla Banca d’Italia nell’ambitodel provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme BancarieUniformi)», occasione del quale era «stata contestata la previsione chemodificava, in senso sfavorevole al cliente, la disciplina stabilita dal codicecivile relativamente all’opponibilità delle eccezioni da parte delfideiussore». Le modifiche all’esito apportate dall’ABI alla clausola inrilievo sono state volte a «restitui[re] al garante la possibilità di far valerele eccezioni dopo aver eseguito il pagamento, che risultava preclusa inassoluto nell’ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve etrepete)».Si tratta, dunque, di un patto negoziale diretto a ottenere un rapidopagamento salva, però, successiva opponibilità delle eccezioni non elisedall’accessorietà della garanzia. E se quest’ultimo è il connotato peculiaredella clausola, allora si comprende che l’invalidità della deroga all’art.1957, cod. civ., e dunque ai relativi termini, non può implicare,sussuntivamente, in iure, quella alle modalità semplificate stragiudizialiche costituisce uno dei portati specifici della distinta clausola “a primaNumero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026richiesta”, espressamente esclusa dall’accertamento dell’illiceità sottesoalla ricostruita censura della menzionata clausola di deroga.Sono clausole che hanno funzioni ovvero un corredo assiologicodiverso, sicché la reviviscenza delle prescrizioni di cui all’art. 1957, cod.civ., colpita dalla nullità in ipotesi solo parziale, è compatibile, di per sé,con la deroga apportata alle modalità non necessariamente giurisdizionalidelle iniziative di recupero del credito, qualora, come logico, quest’ultimanon sia ritenuta incisa, sul punto, da altre singole clausole contrattualisecondo l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito.É appena il caso di rilevare che non risulta decisivo l’argomento,speso dal giudice remittente, secondo cui le Sezioni Unite del 2021avevano di fronte un’ipotesi in cui erano state inviate raccomandate volteal rientro dal debito, sicché, se le avessero ritenute sufficienti ai fini indiscussione, non avrebbero potuto ritenere sorretto da interesse il giudiziosull’invalidità delle fideiussioni al riguardo, posto che avrebbe comunquedovuto dirsi evitata la decadenza (§ 3.4.2.). Anche in tal caso le SezioniUnite non hanno scrutinato specificatamente il profilo, sicché nulla si puòevincere dalla descritta ricostruzione.In relazione al terzo quesito va pertanto formulato il seguenteprincipio di diritto.«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a primarichiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenzaanche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previstidall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dalrispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggettod’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenzanel mercato rilevante».11. Ne deriva quanto anticipato.Numero registro generale 16647/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 24825/2026Data pubblicazione 28/08/2026Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensivasvolta nella presente sede. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 363-bis, cod. proc. civ., pronunciando sul rinviopregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa con l’ordinanza inepigrafe, enuncia i principî di diritto di cui in motivazione.Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese per l’attività difensivasvolta nella presente sede.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]Ascola
Sentenza Cassazione n. 24825/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris