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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22441/2026

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il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettavala richiesta formulata dall’odierno ricorrente avente ad oggetto il differimento facoltativo dellapena per grave infermità ex art. 147 n. 2 cod. pen., anche nelle forme della detenzionedomiciliare ex art. 47-ter legge n. 354 del 1975.Osservava che l’istante è in espiazione pena per i reati di omicidio, violazioni in materiadi armi, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, rissa e resistenza a pubblico ufficiale,commessi nel 2014; che dalla relazione del 3.11.2025 della ASL Roma 2 si evince che,all’arrivo in struttura, il ricorrente presentava una diagnosi di «Frattura-lussazione tibio-tarsica destra esposta trattata con osteotomia e osteosintesi esterna......su cuisuccessivamente si è instaurata una osteomielite, ipertensione arteriosa, pregressainfezione da HCV, sovrappeso, insonnia, esiti di frattura del terzo prossimale del femoredestro trattata con chiodo gamma, patologia emorroidaria».

Aggiungeva che, come esito delpregresso politrauma, il ricorrente presenta una dismetria dell'arto inferiore destro di circa 5cm più corto del controlaterale e pertanto deambula con l'ausilio di una calzatura ortopedicae talvolta con bastoni canadesi.

Riferiva che «frequentemente il paziente presenta edemi oflebiti dell'hardware inferiore con relativa impotenza funzionale pertanto, necessiterebbe diuna presa in carico costante presso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità emultifattorialità degli esiti relativi al politrauma del 2014 onde scongiurare la comparsa di unaosteomielite che ridurrebbe ulteriormente la funzionalità dell'arto inferiore destro».

Nellarelazione si precisava che «più volte sono stati richiesti e sollecitati l'esame radiografico dibacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibile in istituto), la visitaortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha mai eseguito non solo per la gravecarenza di personale atto alla traduzione in visita esterna ma anche per la mancata rispostada parte di centro specialistici come il CTO».Nell’ordinanza, il Tribunale di sorveglianza enunciava anche gli esiti della visita delconsulente di parte, il quale evidenziava che «La mancanza di qualsivoglia indaginediagnostica ad approccio terapeutico riabilitativo ha direttamente cagionato unpeggioramento della funzione deambulatoria, già menomata, nonché delle numerosepatologie da cui è affetto il signor XXXXXXXXX (ipertensione, obesità, diabete mellito); insecondo luogo, le medesimi gravi carenze assistenziali, non erogate dall'Istitutopenitenziario di appartenenza, nonostante fossero doverose non hanno consentito diraggiungere migliore outcome».Tanto premesso e richiamati i principi giurisprudenziali relativi ai presupposti deldifferimento facoltativo della pena, osservava come «Ferma restando in ogni momento lavalutazione delle malattie da parte del magistrato di sorveglianza, non si ravvisano specificiaccertamenti o interventi e cure che non possano essere erogati in ambiente murario anchedescrive un quadro patologico incompatibile con la detenzione in carcere, ma individua undanno differenziale che il XXXXXXXXX avrebbe subito a causa della non corretta gestionedelle sue problematiche.

Infine, riportava quanto dedotto nella relazione dell’UOC salutepenitenziaria Rebibbia NC, secondo la quale XXXXXXXXX è in attesa di eseguire risonanzamagnetica nucleare e scintigrafia marcata con leucociti dell'arto inferiore destro.

Sulla basedi tali argomenti rigettava la richiesta di differimento della pena anche nella forma delladetenzione domiciliare.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari allamotivazione.Denuncia contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il ricorrentepuò essere curato in ambito carcerario anche attraverso la traduzione in presidi esterni,nonostante nella relazione della ASL Roma 2 riportata nella medesima ordinanza, si riferiscauna circostanza opposta ovvero che il ricorrente «necessiterebbe di una presa in caricopresso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità e multifattorialità degli esiti relativi alpolitrauma del 2014 onde scongiurare la comparsa di una osteomielite che ridurrebbeulteriormente la funzionalità dell'arto inferiore destro.

Più volte sono stati richiesti e sollecitatil'esame radiografico di bacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibile inistituto), la visita ortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha mai eseguito nonsolo per la grave carenza di personale atto alla traduzione in visita esterna ma anche per lamancata risposta da parte di centro specialistici come il CTO» ed evidenzia che la visitafisiatrica cui si fa riferimento nella relazione è stata richiesta sin dal 6.7.2024 e, ad oggi,ancora non effettuata e che il protrarsi della inerzia dell’amministrazione penitenziariadetermina il serio rischio di un aggravamento delle condizioni del ricorrente , in parte giàverificatasi.Evidenzia che le conclusioni di rigetto cui è pervenuto il Tribunale sono anche incontrasto con il disposto dell’art. 147 n. 2 cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità in quanto la valutazione di compatibilità deve essere effettuata in concreto, conriferimento, cioè, al trattamento terapeutico che, effettivamente, è possibile assicurare e nonin riferimento alla astratta idoneità dei presidi sanitari posi a disposizione del detenutoall’interno del circuito carcerario.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Haosservato che “il provvedimento impugnato dà conto dei trattamenti sanitari fin qui praticati aldetenuto, nonché di taluni ritardi nell'esecuzione di esami, tuttavia anche non imputabiliall'amministrazione penitenziaria, ma alle attese che caratterizzano in generale la sanitàpubblica (cfr. pag. 2 ord.) ed evidenzia alla fine un ulteriore accertamento diagnosticocomplesso prenotato a breve.

Inoltre, il T.d.S. non manca di effettuare il previstobilanciamento tra il diritto alla cura del detenuto e le esigenze di prevenire ulterioricomportamenti illeciti o antisociali, richiamando i gravissimi precedenti, anche per omicidio ereati relativi alle armi, del XXXXXXXXX.

Ne consegue che, ferme restando le esigenze didiagnosi e cura in ambiente esterno che spettano al detenuto, con la connessa valutazioneda parte dell'interessato di eventuali inerzie colpose, non sussiste una situazione diincompatibilità delle patologie del detenuto con il trattamento penitenziario, né l'attualesituazione detentiva del medesimo (pur difficile, per il pregresso trauma subìto) può dirsicontraria ai principi di dignità umana e di umanità della pena”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2.

Devono premettersi i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in ordine agli istituti disciplinati dagli articoli 146 n. 3 e 147 n. 2 cod.pen., e dall'articolo 47-ter comma 1-ter ord. pen.L'articolo 146 n. 3 cod. pen. impone al giudice di disporre il differimentodell'esecuzione della pena in presenza di una malattia particolarmente grave pereffetto della quale le condizioni di salute del condannato risultino incompatibilicon lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattiacosì avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del serviziosanitario penitenziario o esterno ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.Il differimento della pena è, invece, facoltativo qualora, secondo l'articolo147 comma 1 n. 2 cod. pen., il condannato risulti affetto da una grave infermitàfisica, in relazione alla quale non sia possibile assicurare in regime carcerario laprestazione di adeguate cure mediche o, comunque, far sì che l’espiazione dellapena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate, che ne derivano,avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deveessere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.254509; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674).

In entrambe le ipotesi, l'art.47-ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il tribunale disorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare.

Il giudicechiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare di cui allanorma citata deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di questi conriguardo sia alla astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, siaalla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nellasituazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche lepossibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).Con la sentenza della Sez. 1, n. 49621 del 2023, si è affermato che «E’inoltre principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenzacostituzionale, della Corte Edu e di legittimità, che il giudice investito delladelibazione della domanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legatoad uno stato di infermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilitào meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistemacarcerario e, soprattutto, l'esigenza di non ledere comunque il fondamentalediritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso l'umanità, previstidagli articoli 32 e 27 della costituzione.

Fermo restando che dal momento cheuna sofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qualvoltala pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto non in perfettecondizioni di salute, essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entitàtale- in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superarei limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10/12/2008, n.m.; Sez. 1, n.32882 del 24/6/2014)».

La menzionata valutazione deve essere effettuata inconcreto, in relazione alla condizione clinica del paziente, alla possibilità di curae assistenza che è possibile assicurargli nella situazione specifica, nellaconcreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione possa determinare (Sez. 1, n.37062 del 9/4/2018, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Rv. 264468).3.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione addotta dalTribunale non possa superare il vaglio di legittimità.

Come già evidenziato, lacompatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto vavalutata in concreto, dovendosi accertare se la condizione detentiva delcondannato sia tale da assicurare effettivamente le condizioni obiettive checonsentono l'apprestamento delle cure necessarie (Corte cost. n. 134 del 1984).Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto dellecondizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici potenzialmente adisposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche dieffettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse invia attuale, e non pro-futuro, valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699), fermo restandola verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato.

Ebbene, nel caso specifico, è la stessa relazione della ASL Roma 2,riportata nell’ordinanza, ad affermare che il ricorrente «necessiterebbe di unapresa in carico presso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità emultifattorialità degli esiti relativi al politrauma del 2014 onde scongiurare lacomparsa di una osteomielite che ridurrebbe ulteriormente la funzionalitàdell'arto inferiore destro.

Più volte sono stati richiesti e sollecitati l'esameradiografico di bacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibilein istituto), la visita ortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha maieseguito non solo per la grave carenza di personale atto alla traduzione in visitaesterna ma anche per la mancata risposta da parte di centro specialistici come ilCTO».

Si evidenzia, inoltre, che la visita fisiatrica cui si fa riferimento nellarelazione è stata richiesta sin dal 6.7.2024 e, ad oggi, ancora non è stataeffettuata.A fronte di tale situazione, il Tribunale ha mancato di attenersi al principiosecondo cui, quando il giudice abbia acquisito dati o elementi clinici tali da fardubitare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivoinframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si attivi perapprofondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondola traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc.pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso chela natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie perverificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate su elementi tecniciulteriori, solitamente non proprie del comune sapere e, quindi, da acquisirsisecondo le regole proprie dell'istruttoria ovvero, nel caso specifico, disponendola perizia, ove necessario.

Ciò, fermo restando, naturalmente, il vaglio critico cheil giudicante è chiamato a compiere sugli esiti dell’indagine peritale e, più ingenerale, sugli elementi tecnici acquisiti, con il completamento scaturente dalcontraddittorio.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fattocorretta applicazione di tali principi avendo omesso di disporre la perizianecessaria ad affrontare con i necessari argomenti tecnici gli snodi motivazionaliche si impongono nella valutazione della compatibilità con il regime detentivo davalutare con riferimento agli interventi terapeutici in concreto praticati presso lastruttura e non solo quelli in astratto previsti.Si rende, pertanto, necessario un accertamento peritale che accerti lecondizioni effettive del detenuto, che ne verifichi la compatibilità con il regimedetentivo anche alla luce dell’assistenza terapeutica praticate e in concretopraticabili, e che verifichi se eventuali carenze possano comportare unsignificativo peggioramento delle condizioni fisiche.4.

Si aggiunga che è carente nella motivazione il profilo di comparazionetra la pericolosità del ricorrente e le esigenze di cura, in quanto l’ordinanza silimita ad enunciare i reati, anche gravi, per i quali il ricorrente è in espiazionepena, senza, tuttavia, operare alcun bilanciamento tra tale situazione e lepatologie che affliggono il ricorrente.5.

Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l ’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma perché effettui una nuova valutazione alla luce dei principienunciati e colmi le lacune motivazionali presenti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettavala richiesta formulata dall’odierno ricorrente avente ad oggetto il differimento facoltativo dellapena per grave infermità ex art. 147 n. 2 cod. pen., anche nelle forme della detenzionedomiciliare ex art. 47-ter legge n. 354 del 1975.Osservava che l’istante è in espiazione pena per i reati di omicidio, violazioni in materiadi armi, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, rissa e resistenza a pubblico ufficiale,commessi nel 2014; che dalla relazione del 3.11.2025 della ASL Roma 2 si evince che,all’arrivo in struttura, il ricorrente presentava una diagnosi di «Frattura-lussazione tibio-tarsica destra esposta trattata con osteotomia e osteosintesi esterna......su cuisuccessivamente si è instaurata una osteomielite, ipertensione arteriosa, pregressainfezione da HCV, sovrappeso, insonnia, esiti di frattura del terzo prossimale del femoredestro trattata con chiodo gamma, patologia emorroidaria». Aggiungeva che, come esito delpregresso politrauma, il ricorrente presenta una dismetria dell'arto inferiore destro di circa 5cm più corto del controlaterale e pertanto deambula con l'ausilio di una calzatura ortopedicae talvolta con bastoni canadesi. Riferiva che «frequentemente il paziente presenta edemi oflebiti dell'hardware inferiore con relativa impotenza funzionale pertanto, necessiterebbe diuna presa in carico costante presso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità emultifattorialità degli esiti relativi al politrauma del 2014 onde scongiurare la comparsa di unaosteomielite che ridurrebbe ulteriormente la funzionalità dell'arto inferiore destro». Nellarelazione si precisava che «più volte sono stati richiesti e sollecitati l'esame radiografico dibacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibile in istituto), la visitaortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha mai eseguito non solo per la gravecarenza di personale atto alla traduzione in visita esterna ma anche per la mancata rispostada parte di centro specialistici come il CTO».Nell’ordinanza, il Tribunale di sorveglianza enunciava anche gli esiti della visita delconsulente di parte, il quale evidenziava che «La mancanza di qualsivoglia indaginediagnostica ad approccio terapeutico riabilitativo ha direttamente cagionato unpeggioramento della funzione deambulatoria, già menomata, nonché delle numerosepatologie da cui è affetto il signor XXXXXXXXX (ipertensione, obesità, diabete mellito); insecondo luogo, le medesimi gravi carenze assistenziali, non erogate dall'Istitutopenitenziario di appartenenza, nonostante fossero doverose non hanno consentito diraggiungere migliore outcome».Tanto premesso e richiamati i principi giurisprudenziali relativi ai presupposti deldifferimento facoltativo della pena, osservava come «Ferma restando in ogni momento lavalutazione delle malattie da parte del magistrato di sorveglianza, non si ravvisano specificiaccertamenti o interventi e cure che non possano essere erogati in ambiente murario anchedescrive un quadro patologico incompatibile con la detenzione in carcere, ma individua undanno differenziale che il XXXXXXXXX avrebbe subito a causa della non corretta gestionedelle sue problematiche. Infine, riportava quanto dedotto nella relazione dell’UOC salutepenitenziaria Rebibbia NC, secondo la quale XXXXXXXXX è in attesa di eseguire risonanzamagnetica nucleare e scintigrafia marcata con leucociti dell'arto inferiore destro. Sulla basedi tali argomenti rigettava la richiesta di differimento della pena anche nella forma delladetenzione domiciliare.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari allamotivazione.Denuncia contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il ricorrentepuò essere curato in ambito carcerario anche attraverso la traduzione in presidi esterni,nonostante nella relazione della ASL Roma 2 riportata nella medesima ordinanza, si riferiscauna circostanza opposta ovvero che il ricorrente «necessiterebbe di una presa in caricopresso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità e multifattorialità degli esiti relativi alpolitrauma del 2014 onde scongiurare la comparsa di una osteomielite che ridurrebbeulteriormente la funzionalità dell'arto inferiore destro. Più volte sono stati richiesti e sollecitatil'esame radiografico di bacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibile inistituto), la visita ortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha mai eseguito nonsolo per la grave carenza di personale atto alla traduzione in visita esterna ma anche per lamancata risposta da parte di centro specialistici come il CTO» ed evidenzia che la visitafisiatrica cui si fa riferimento nella relazione è stata richiesta sin dal 6.7.2024 e, ad oggi,ancora non effettuata e che il protrarsi della inerzia dell’amministrazione penitenziariadetermina il serio rischio di un aggravamento delle condizioni del ricorrente , in parte giàverificatasi.Evidenzia che le conclusioni di rigetto cui è pervenuto il Tribunale sono anche incontrasto con il disposto dell’art. 147 n. 2 cod. pen. come interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità in quanto la valutazione di compatibilità deve essere effettuata in concreto, conriferimento, cioè, al trattamento terapeutico che, effettivamente, è possibile assicurare e nonin riferimento alla astratta idoneità dei presidi sanitari posi a disposizione del detenutoall’interno del circuito carcerario.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Haosservato che “il provvedimento impugnato dà conto dei trattamenti sanitari fin qui praticati aldetenuto, nonché di taluni ritardi nell'esecuzione di esami, tuttavia anche non imputabiliall'amministrazione penitenziaria, ma alle attese che caratterizzano in generale la sanitàpubblica (cfr. pag. 2 ord.) ed evidenzia alla fine un ulteriore accertamento diagnosticocomplesso prenotato a breve. Inoltre, il T.d.S. non manca di effettuare il previstobilanciamento tra il diritto alla cura del detenuto e le esigenze di prevenire ulterioricomportamenti illeciti o antisociali, richiamando i gravissimi precedenti, anche per omicidio ereati relativi alle armi, del XXXXXXXXX. Ne consegue che, ferme restando le esigenze didiagnosi e cura in ambiente esterno che spettano al detenuto, con la connessa valutazioneda parte dell'interessato di eventuali inerzie colpose, non sussiste una situazione diincompatibilità delle patologie del detenuto con il trattamento penitenziario, né l'attualesituazione detentiva del medesimo (pur difficile, per il pregresso trauma subìto) può dirsicontraria ai principi di dignità umana e di umanità della pena”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. Devono premettersi i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in ordine agli istituti disciplinati dagli articoli 146 n. 3 e 147 n. 2 cod.pen., e dall'articolo 47-ter comma 1-ter ord. pen.L'articolo 146 n. 3 cod. pen. impone al giudice di disporre il differimentodell'esecuzione della pena in presenza di una malattia particolarmente grave pereffetto della quale le condizioni di salute del condannato risultino incompatibilicon lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattiacosì avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del serviziosanitario penitenziario o esterno ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.Il differimento della pena è, invece, facoltativo qualora, secondo l'articolo147 comma 1 n. 2 cod. pen., il condannato risulti affetto da una grave infermitàfisica, in relazione alla quale non sia possibile assicurare in regime carcerario laprestazione di adeguate cure mediche o, comunque, far sì che l’espiazione dellapena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate, che ne derivano,avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deveessere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1, n. 5732 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.254509; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674). In entrambe le ipotesi, l'art.47-ter, comma 1-ter dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il tribunale disorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare. Il giudicechiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare di cui allanorma citata deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di questi conriguardo sia alla astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, siaalla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nellasituazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche lepossibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).Con la sentenza della Sez. 1, n. 49621 del 2023, si è affermato che «E’inoltre principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenzacostituzionale, della Corte Edu e di legittimità, che il giudice investito delladelibazione della domanda per l'applicazione di un beneficio penitenziario legatoad uno stato di infermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilitào meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistemacarcerario e, soprattutto, l'esigenza di non ledere comunque il fondamentalediritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso l'umanità, previstidagli articoli 32 e 27 della costituzione. Fermo restando che dal momento cheuna sofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qualvoltala pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto non in perfettecondizioni di salute, essa può assumere rilievo solo quando si appalesi di entitàtale- in rapporto appunto alla particolare gravità di dette condizioni - da superarei limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10/12/2008, n.m.; Sez. 1, n.32882 del 24/6/2014)». La menzionata valutazione deve essere effettuata inconcreto, in relazione alla condizione clinica del paziente, alla possibilità di curae assistenza che è possibile assicurargli nella situazione specifica, nellaconcreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione possa determinare (Sez. 1, n.37062 del 9/4/2018, Rv. 273699; Sez. 1, n. 36322 del 30/6/2015, Rv. 264468).3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione addotta dalTribunale non possa superare il vaglio di legittimità. Come già evidenziato, lacompatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto vavalutata in concreto, dovendosi accertare se la condizione detentiva delcondannato sia tale da assicurare effettivamente le condizioni obiettive checonsentono l'apprestamento delle cure necessarie (Corte cost. n. 134 del 1984).Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto dellecondizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio nonsoltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici potenzialmente adisposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche dieffettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse invia attuale, e non pro-futuro, valutando anche le possibili ripercussioni delmantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadroclinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699), fermo restandola verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato. Ebbene, nel caso specifico, è la stessa relazione della ASL Roma 2,riportata nell’ordinanza, ad affermare che il ricorrente «necessiterebbe di unapresa in carico presso i servizi di ortopedia territoriali per la complessità emultifattorialità degli esiti relativi al politrauma del 2014 onde scongiurare lacomparsa di una osteomielite che ridurrebbe ulteriormente la funzionalitàdell'arto inferiore destro. Più volte sono stati richiesti e sollecitati l'esameradiografico di bacino e arti inferiori sotto carico per la dismetria (non eseguibilein istituto), la visita ortochirurgica e la visita fisiatrica che il paziente non ha maieseguito non solo per la grave carenza di personale atto alla traduzione in visitaesterna ma anche per la mancata risposta da parte di centro specialistici come ilCTO». Si evidenzia, inoltre, che la visita fisiatrica cui si fa riferimento nellarelazione è stata richiesta sin dal 6.7.2024 e, ad oggi, ancora non è stataeffettuata.A fronte di tale situazione, il Tribunale ha mancato di attenersi al principiosecondo cui, quando il giudice abbia acquisito dati o elementi clinici tali da fardubitare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivoinframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si attivi perapprofondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondola traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc.pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso chela natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie perverificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate su elementi tecniciulteriori, solitamente non proprie del comune sapere e, quindi, da acquisirsisecondo le regole proprie dell'istruttoria ovvero, nel caso specifico, disponendola perizia, ove necessario. Ciò, fermo restando, naturalmente, il vaglio critico cheil giudicante è chiamato a compiere sugli esiti dell’indagine peritale e, più ingenerale, sugli elementi tecnici acquisiti, con il completamento scaturente dalcontraddittorio. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fattocorretta applicazione di tali principi avendo omesso di disporre la perizianecessaria ad affrontare con i necessari argomenti tecnici gli snodi motivazionaliche si impongono nella valutazione della compatibilità con il regime detentivo davalutare con riferimento agli interventi terapeutici in concreto praticati presso lastruttura e non solo quelli in astratto previsti.Si rende, pertanto, necessario un accertamento peritale che accerti lecondizioni effettive del detenuto, che ne verifichi la compatibilità con il regimedetentivo anche alla luce dell’assistenza terapeutica praticate e in concretopraticabili, e che verifichi se eventuali carenze possano comportare unsignificativo peggioramento delle condizioni fisiche.4. Si aggiunga che è carente nella motivazione il profilo di comparazionetra la pericolosità del ricorrente e le esigenze di cura, in quanto l’ordinanza silimita ad enunciare i reati, anche gravi, per i quali il ricorrente è in espiazionepena, senza, tuttavia, operare alcun bilanciamento tra tale situazione e lepatologie che affliggono il ricorrente.5. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi l ’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma perché effettui una nuova valutazione alla luce dei principienunciati e colmi le lacune motivazionali presenti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris