CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 26622/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1960avverso la sentenza 20/11/2025 della Corte di appello di Anconaudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, MariaLuisa Miranda, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo didichiarare i ricorsi inammissibili;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostitutoprocessuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale,datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 10 aprile 2025, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo B (artt.110 e 605 cod. pen.), commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto nonsussiste. Ha inoltre rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cinqueanni di reclusione ed euro 2.000 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inquattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.467 di multa, in relazione aldelitto di cui al capo A (artt. 110 e 628 cod. pen.), consistente in una rapinaaggravata dall’essere stata commessa da più persone riunite, travisate e con usodi armi, ai danni della filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Fidenza, sita in piazzaGaribaldi n. 13.2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod.pen., ritenuto illegittimo sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto quellodel vizio motivazionale.La difesa espone che l’imputato, a differenza dei coimputati, ha ammesso gliaddebiti sin dalla fase di accesso al rito abbreviato, manifestando una condottaprocessuale improntata a lealtà e collaborazione. Sottolinea altresì che lo stessoversa in età avanzata e presenta condizioni personali meritevoli di valutazione aifini del trattamento sanzionatorio.Cionondimeno, la Corte territoriale avrebbe confermato il diniego delleconsiderare ulteriori elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133, comma 2, cod. pen.,ed in particolare gli indici relativi alla capacità a delinquere e alla condottasuccessiva al reato. La difesa evidenzia, inoltre, un profilo di contraddittorietà dellamotivazione, posto che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] — pur non avendo ammesso gliaddebiti — sarebbero state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio diequivalenza.Si deduce, quindi, che la motivazione impugnata sarebbe carente non avendovalorizzato, ai fini dell’apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche,anche la condotta susseguente al reato.2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e viziodi motivazione in relazione al punto della decisione con cui la Corte di appello, purrevocando la confisca dei beni rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato, hadisposto il sequestro ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen., disponendo altresì latrasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.La difesa lamenta che tale statuizione sarebbe affetta da difetto assoluto dimotivazione, in quanto fondata su un generico dubbio circa la provenienza deibeni, privo di adeguato supporto probatorio. Si assume che la Corte territorialeavrebbe, in modo apodittico, ipotizzato la sussistenza del fumus del delitto diricettazione, senza indicare specifici elementi idonei a sorreggere tale conclusione,giungendo di fatto ad attribuire alla Procura competente un improprio “mandatoesplorativo” volto alla ricerca di una possibile fattispecie delittuosa.Si deduce, inoltre, l’illegittimità del provvedimento anche sotto il profilo dellacompetenza territoriale, ritenendosi erronea l’individuazione della Procura dellaRepubblica di Torino quale ufficio competente. La difesa qualifica, quindi, ilprovvedimento come abnorme e affetto da nullità assoluta.In via subordinata, si osserva che, anche a voler ritenere sussistente unsospetto sulla provenienza dei beni, la condotta sarebbe al più riconducibileall’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 708 cod. pen., fattispecie che nonconsentirebbe né il sequestro né la successiva confisca.2.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e si censura ladecisione nella parte in cui ha escluso l’assoluzione dell’imputato, in quanto laCorte territoriale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza su elementimeramente indiziari e congetturali, inidonei a dimostrare il diretto coinvolgimentodell’imputato nella condotta delittuosa.Si evidenzia, al riguardo, che la motivazione impugnata prospetterebbe inmodo alternativo due diverse modalità di partecipazione dell’imputato allacondotta delittuosa: da un lato, l’asserito contributo consistente nel prestito delfurgone utilizzato per la commissione della rapina; dall’altro, l’ipotesi, formulatain termini ritenuti dubitativi, di una presenza dello stesso all’interno dell’istitutobancario unitamente ai correi. Tale duplice ricostruzione, secondo la difesa,risulterebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto riferita a scenari fattualidifferenti, implicanti un diverso grado di partecipazione criminosa e differentiricadute sul piano del trattamento sanzionatorio.Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe erroneamenteancorato il giudizio di consapevolezza dell’imputato a circostanze temporalmentesuccessive al momento rilevante, individuato nel prestito del veicolo, valorizzandoelementi afferenti ad una diversa e successiva ipotesi criminosa (preparazione diuna rapina in altra località), senza considerare l’alternativa, ritenuta plausibile, diuna conoscenza post factum della rapina già commessa. Né, secondo laprospettazione difensiva, la mera relazione tra coimputati potrebbe fondare, in viaautomatica, la prova del concorso nel reato.Sotto altro profilo, si sostiene che la motivazione si fonderebbe su unprocedimento inferenziale di tipo negativo, limitandosi a qualificare comeinverosimile la versione difensiva senza fornire una positiva dimostrazione dellasussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza, trattandosi peraltro dicomponente di natura psicologica che richiede un accertamento puntuale e nonmeramente probabilistico.Viene altresì dedotta la mancanza di una precisa individuazione della condottaconcretamente ascrivibile all’imputato, non essendo stata fornita prova né dellasua presenza sul luogo del delitto, né dello svolgimento di attività di supporto qualila guida del mezzo o l’attesa dei correi, residuando quale unico elemento certo ilrinvenimento di beni provento della rapina, circostanza che, secondo la difesa,potrebbe al più integrare una diversa fattispecie incriminatrice (ricettazione), ecomunque compatibile con una conoscenza sopravvenuta del fatto.2.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza e manifestaillogicità della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanzeSi deduce, in primo luogo, che la Corte territoriale avrebbe svolto unavalutazione del tutto nuova sul punto, non affrontato dal giudice di primo grado,limitandosi ad affermare la non trascurabilità dei precedenti penali dell’imputatoin termini contraddittori rispetto alla valutazione espressa dal giudice di primecure, che li aveva ritenuti modesti e risalenti.Si censura, inoltre, la valorizzazione, ai fini del diniego di un giudizio piùfavorevole sulle attenuanti, della mancata ammissione dei fatti da partedell’imputato, ritenuta in contrasto con il principio di non colpevolezza di cui all’art.27 Cost. e con le garanzie sancite dall’art. 6 CEDU, nonché con il diritto al silenzio,non potendo la mancata collaborazione processuale essere utilizzata qualeelemento decisivo in senso sfavorevole.Viene, infine, dedotto che il ragionamento seguito dalla Corte di appello sifonderebbe su elementi estranei al giudizio di comparazione tra circostanze,avendo attribuito rilievo ai precedenti penali dell’imputato pur in assenza dicontestazione della recidiva e senza chiarire l’incidenza di tali elementi nelbilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti contestate (uso dell’arma epresenza di più persone riunite), con conseguente vizio logico della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamenteal secondo motivo e deve essere dichiarato inammissibile nel resto; mentre ilricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnatain relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-biscod. pen., ritenuto illegittimo sia sotto il profilo della violazione di legge sia sottoquello del vizio motivazionale, è manifestamente infondato.La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamentenegarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti delladecisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché lamotivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal fine valorizzarsiesclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelli indicatidall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero alle modalità eall’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01; Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane,Rv. 248244-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego,anzitutto, la storia giudiziaria dell’imputato, caratterizzata da una pluralità diprecedenti penali che documentano un percorso delinquenziale protrattosi perdecenni e sostanzialmente privo di apprezzabili cesure. Né assume rilievo decisivola circostanza che l’ultima condanna sia risalente al 2014, avendo il giudice dimerito logicamente evidenziato come la successiva e prolungata esecuzione dellapena abbia, di fatto, impedito ulteriori manifestazioni dell’attività criminosa.La sentenza impugnata valorizza, altresì, la significativa incidenza, nelpercorso delinquenziale dell’imputato, del delitto di rapina, reiteratamentecommesso nel tempo, ravvisandovi l’indice di una stabile e specifica inclinazioneverso tale forma di criminalità. In tale prospettiva, la Corte di appello ha attribuitorilievo anche ai risultati delle intercettazioni acquisite, dalle quali emerge unaparticolare competenza nella progettazione e nell’esecuzione di condottepredatorie, nonché una non comune padronanza delle tecniche di effrazione dellecassette di sicurezza, elementi sintomatici di una consolidata esperienza criminalenel settore.Parimenti immune da censure si rivela la valutazione concernente laconfessione resa dall’imputato e la sua età avanzata. La Corte territoriale ha,infatti, espressamente esaminato tali circostanze, escludendone la valenzaparticolare, è stato evidenziato come l’ammissione degli addebiti sia intervenuta afronte di un quadro probatorio già ampiamente consolidato, sicché essa nonpoteva essere interpretata quale indice di effettiva resipiscenza o di significativarevisione critica della condotta posta in essere.Ne consegue che il diniego delle circostanze attenuanti generiche risultacongruamente motivato e pienamente conforme ai principi elaborati da questaCorte, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.2.2. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazionedi legge e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale la Cortedi appello, pur revocando la confisca dei beni rinvenuti presso l’abitazionedell’imputato, ne ha disposto il mantenimento del sequestro ai sensi dell’art. 263cod. proc. pen., disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Torino per le valutazioni ritenute di competenzain ordine all’ipotizzato delitto di ricettazione.Dalla sentenza impugnata emerge che erano stati rinvenuti nella disponibilitàdell'imputato e posti in sequestro diversi beni di valore, alcuni dei quali non sonostati riconosciuti come propri dai titolari delle cassette di sicurezza oggetto dellarapina. La Corte di appello di Ancona, dopo avere revocato la confisca di detti beni,in quanto privi di accertato nesso con il reato di rapina per cui si procede, hanondimeno mantenuto il sequestro dei medesimi beni ai sensi dell’art. 263 cod.proc. pen., sul rilievo della persistente incertezza circa la loro appartenenza.Contestualmente, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Torino, ritenuta competente per territorio, affinché fossero svoltiaccertamenti in ordine all’eventuale configurabilità del delitto di ricettazioneprevisto dall’art. 648 cod. pen. in relazione al possesso di tali beni.La Corte di appello, dunque, pur escludendo ogni rapporto di pertinenzialitàtra i beni in sequestro non riconosciuti come propri dalle persone offese e il reatoper cui si procede, ha escluso che potessero essere restituiti, sulla base delpresupposto che vi fossero dubbi sulla loro appartenenza, e ne ha disposto ilmantenimento in sequestro ipotizzando una fattispecie di reato diversa da quellaper la quale si procede, contestualmente trasmettendo gli atti a diversa autoritàgiudiziaria ritenuta competente per i relativi accertamenti.Una simile statuizione si pone al di fuori del sistema processuale, poiché, unavolta escluso ogni collegamento tra i beni sequestrati e il reato oggetto del giudizioe, dunque, la sussistenza dei presupposti per la confisca, non è configurabile ilmantenimento del vincolo reale al solo fine di consentire l'eventuale svolgimentodi future verifiche investigative in ordine a diversi e soltanto ipotizzati fatti di reato.L'art. 263 cod. proc. pen. disciplina, invero, le modalità di restituzione dellecose sequestrate e i provvedimenti adottabili in caso di controversia sulla loroappartenenza, ma non attribuisce al giudice il potere di disporre o mantenere unsequestro in funzione della mera eventualità che i beni possano costituire il profittoo il prodotto di un diverso illecito ancora da individuare e da accertare.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente al capo concernente il mantenimento del sequestro sui beni di valorenon riconosciuti dalle persone offese titolari delle cassette di sicurezza oggetto dirapina.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione quanto algiudizio di colpevolezza dell’imputato, è inammissibile.In primo luogo, si osserva che le censure ripropongono in modo meramentereiterativo argomenti già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi con lamotivazione della sentenza impugnata, risultando quindi prive di specificità.Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelli giàdedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poichécaratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei adassolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata; lacarenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata con riguardo alla mancatacorrelazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste afondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con leesplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).Inoltre, si contestano le valutazioni operate dai giudici del merito,proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentite perchédi natura fattuale ed implicanti una rivalutazione nel merito della sentenza da partedi questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006,Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).Ed infatti, è costantemente affermato che la Corte di cassazione non puòsovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.238215-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), restandoesclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del11/1/2007, Messina, Rv. 235716-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia,coerente e immune da vizi logici in ordine all'affermazione della responsabilitàdell'imputato, fondata su una pluralità di elementi indiziari convergenti ereciprocamente corroboranti.In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato tanto l'ammissionedell'imputato di avere messo a disposizione dei correi il furgone utilizzato per larapina, quanto il rinvenimento presso la sua abitazione di beni costituenti proventodel reato. Hanno, inoltre, attribuito significativo rilievo al contenuto delleconversazioni intercettate con il coimputato, dalle quali hanno desunto unaconoscenza diretta delle modalità esecutive del fatto, incompatibile con laprospettazione difensiva di una mera consapevolezza sopravvenuta.La Corte territoriale è così pervenuta ad un giudizio di responsabilità fondatosu elementi indiziari valutati unitariamente e secondo i criteri di cui all'art. 192cod. proc. pen., attraverso un percorso argomentativo completo, logico e privo dimanifeste incongruenze.Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché privo dellaspecificità necessaria, sia perché volto a sollecitare una nuova e non consentitarivalutazione del compendio probatorio, risolvendosi in una censura diapprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica, congrua e immune da vizirilevabili in sede di legittimità.3.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza e lamanifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, non supera ilvaglio di ammissibilità.3.2.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorrente ha denunciatocumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio, consolidatonella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazione sipongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che -all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso nécontraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziatanon è motivazione mancante» (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv.285870-01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 1, n.39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012,Bidognetti, Rv. 251528 - 01).Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che «il ricorrente che intendadenunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto delladecisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato apena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su qualeprofilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, inquali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità lafunzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motiviaventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione dilegge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi ecumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. U,n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).3.2.2. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una(non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione dueprofili del vizio di motivazione, va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso,si sia in presenza di un motivo manifestamente infondato, per i motivi qui illustrati.Deve richiamarsi, al riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di diniego delle circostanze attenuanti generiche, pienamenteapplicabile anche all'ipotesi, qui in esame, del mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti. Secondo tale principio,posto che le ragioni poste a fondamento della decisione su una determinataquestione devono ritenersi logicamente comprensive della soluzione di altra adessa strettamente connessa, la richiesta di concessione delle circostanzeadeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamentosanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del12/02/2019, Dulan, Rv. 275057- 01).Nel caso in esame, la Corte di appello, nel confermare la validità delle sceltecompiute dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione della pena, haposto in evidenza la notevole gravità oggettiva del fatto e i precedenti penalidell’imputato, elementi che risultano pienamente idonei a escludere la possibilitàdi pervenire ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti genericherispetto alle aggravanti.Ne consegue che, avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnatanel suo complesso, emerge con chiarezza come la Corte di appello abbia ritenutol'imputato non meritevole di un più favorevole giudizio di comparazione traammissione degli addebiti, bensì in considerazione di un complessivo giudizionegativo fondato sia sulle modalità e sulla gravità del fatto, sia sulla personalitàdel reo quale desumibile dai precedenti penali.La censura difensiva si risolve, pertanto, nella prospettazione di una diversalettura degli stessi elementi valutativi già esaminati dal giudice del merito, senzaevidenziare alcun effettivo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al mantenimento delsequestro, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, nullaaggiungendo alle superiori considerazioni la memoria di replica alle conclusionidella Procura generale, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al mantenimento del sequestro, e dichiara inammissibile il ricorsonel resto.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]