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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19718/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA1clato avviso- alle para udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. 11 Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazir»ne e .rk.', 37ione di legge, riservando la presentazione dei motivi al difensore 12, non provvedeva a tanto.

3. in :ca:-sc, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'erThata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dr-.iiThiputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena cl'inamrnissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (ara. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011).

Pe- queste -Dgioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi ' I comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorre r1 nento delle spese proczssuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, [OSCURATO:PERSONA] una scmma o o ( sa delie arrnv2nde, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orc:•essuaii e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende n 07- Roma il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il residente A ( Casa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA1clato avviso- alle para udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 11 Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazir»ne e .rk.', 37ione di legge, riservando la presentazione dei motivi al difensore 12, non provvedeva a tanto. 3. in :ca:-sc, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'erThata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dr-.iiThiputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena cl'inamrnissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (ara. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Pe- queste -Dgioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi ' I comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorre r1 nento delle spese proczssuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, [OSCURATO:PERSONA] una scmma o o ( sa delie arrnv2nde, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orc:•essuaii e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende n 07- Roma il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il residente A ( Casa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris