CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2020
Cassazione n. 11634/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5253-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro CONDOMINIO di [OSCURATO:PERSONA] 34/36 NAPOLI , in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4748/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05253 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli, il Condominio di Via S. Lucia 34, al fine di domandare l'accertamento della sua responsabilità per le infiltrazioni che avevano ammalorato l'appartamento di sua proprietà, le quali, ad avviso dell'attrice, provenivano da un vaso esterno alle mura condominiali. [OSCURATO:PERSONA] si costituì sostenendo come le infiltrazioni invece, fossero state cagionate dalla stessa Sig.ra Bianco. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettò la domanda per non aver l'attrice provato, ai sensi dell'art. 2697 cc, il nesso causale tra le infiltrazioni riscontrate e la condotta del Condominio. Avverso tale sentenza propose appello la Sig.ra Bianco contestando la valutazione delle prove sull'effettiva causa del danno e l'erronea applicazione dell'art. 2051 cc da parte del Giudice di Pace, ritenendo che, avendo pienamente provato l'esistenza delle infiltrazioni, sulla scorta della presunzione di colpa di cui all'art. 2051 cc, il Condominio, in qualità di custode dei beni e servizi comuni, avrebbe dovuto fornire la prova contraria in ordine alla sua responsabilità. 2.11 Tribunale di Napoli con sentenza 4748 del 7 luglio 2020 ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi del combinato disposto degli ara. 342 cpc e 163 cpc, in ragione della generica indicazione del petitum sostanziale e formale, essendosi l'appellante "limitata a chiedere al giudice, nelle conclusioni dell'atto di citnione in secondo grado, di stabilire che la prova raccolta fosse esaustiva..e di dichiarare che in ogni modo...non era il danneggiante a dover provare la responsabilità del convenuto, senza che si sia fatto alcun accenno ad un provvedimento di condanna ad un facere o al pagamento di una somma a titolo risarcitorio.3. Avverso tale decisione, la Sig.ra Bianco propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. con il primo motivo, l'odierna ricorrente lamenta: violaione degli arti. 342,163 n. 3,164 n. 4 Tc, ai sensi dell'art. 360 n.4 Oc. Sostiene come, proprio in ragione della natura del giudizio di appello di revisio prioris instatiae, ovvero di un'impugnazione avverso la sentenza che si è pronunciata sull'originaria domanda e non di novum iudicium,in esso la domanda originaria rimane la medesima, ragion per cui il legislatore ha previsto la sanzione processuale dell'inammissibilità di qualunque nova. Alla luce di questa ricostruzione, ad avviso della ricorrente, deve essere escluso che l'atto introduttivo d'appello, ai fini della sua validità, debba riportare nuovamente il petitum fl formale del rispettivo atto di primo grado, in quanto non può che essere il medesimo. Tanto che, in caso di accoglimento dei motivi di impugnazione, è devoluta automaticamente al Giudice d'Appello la cognizione sulla domanda originaria, seppure all'interno dei confini delineati dalla specificità dei motivi. Si lamenta dunque, come il Tribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per la generica indicazione delle conclusioni di cui all'art. 163, dato che l'art. 342 cpc esige a pena di inammissibilità la sola specificità dei motivi. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta: la violazione degli arti. 342, 163 e 164 tpc, ai sensi dell'art. 360 n.4. Si sostiene come il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato insanabile il vizio di indeterminatezza del petitum, considerando le conclusioni come parte integrante della edictio actionis, con la conseguenza che il vizio relativo al petitum formale non potrebbe essere sanato al momento della notifica del gravame. La precisione delle conclusioni non rappresenti un requisito esiziale ai fini della validità dell'atto di appello, ex art. 164 cpc. 5. Il primo motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha pronunciato una declaratoria di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, per la generica indicazione del petitum, non avendo l'appellante esplicitato la tipologia di provvedimento richiesto al Giudice nelle sue conclusioni. Con riferimento alla necessaria specificità dei motivi di appello contemplata dall'art. 342 cpc la Suprema Corte ha avuto modo di asserire come "il testo dell'art. 342 c.p.c. ...nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'ari. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello .specifico motivo" (Cass. Se III, n. 41438 / 2021). Applicando tale principio di diritto alla fattispecie in esame, esaminando le conclusioni dell'atto di appello, riportato integralmente nel ricorso, emerge come l'appellante abbia espressamente richiesto al Tribunale di 'riformare la sentenza per i motivi formulati". Tale conclusione, malgrado la sua laconicità, se interpretata alla luce dei motivi di gravame, consente di individuare il provvedimento richiesto al Tribunale di Napoli, ovvero un provvedimento di accoglimento della domanda originariamente formulata nel giudizio di primo grado che riconosca la responsabilità del Condominio in ordine alle infiltrazioni e lo condanni al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Bianco. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 6. La Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deciso in