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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02099/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 15.4.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminare, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena inflitta con sentenza del 17.4.2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la sentenza di condanna del ricorrente è successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23.1.2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la doglianza sul trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione in sede di cognizione e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 15.4.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminare, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena inflitta con sentenza del 17.4.2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la sentenza di condanna del ricorrente è successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23.1.2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la doglianza sul trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione in sede di cognizione e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
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