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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22344/2026

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toghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contropro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francescoal controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 – n. 846/2022, depositata l’8 marzo2022;Numero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, il primo per quantodi ragione;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato AlfonsoPeluso, e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Cosenza notificava, in data 22 giugno2012, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n. 2 avvisi diaccertamento:a) n.

TD3030201469/2012, per il periodo d’imposta 2007, conil quale ha recuperato a tassazione:- costi ritenuti non deducibili per € 7.093,90 (con IVA nondetraibile per € 585,58);- componenti positivi di reddito per € 3.100.000,00, qualificaticome sopravvenienza attiva;- cessioni di beni non fatturati per € 554,56 (con IVA per €24,74);- prestazioni di servizio non fatturate per € 13.358,80 (con IVAper € 534,35);b) n.

TD3030201550/2012, per il periodo d’imposta 2010, conil quale ha contestato l’inattendibilità della contabilità, per lamancata registrazione di operazioni imponibili per € 36.730,90(con IVA pari ad € 2.425,04), irrogando una sanzione pecuniariapari ad € 5.465,25, ridotta a soli € 93,67, in ragionedell’esistenza di altri atti impositivi riferiti ad annualitàprecedenti.R.G.

N. 23640/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così operando, l’Ufficio ha richiesto, a titolo di IRES, la sommadi € 1.029.933,00; per IRAP € 132.643,00; per IVA € 1.146,00;per interessi € 150.789,54 e per sanzioni € 2.479.817,54.2.

La società impugnava i predetti avvisi di accertamentodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza laquale, con sentenza n. 3363/2014, depositata il 19 maggio2014, accoglieva il ricorso relativamente all’anno d’imposta2007, limitatamente a quel che concerne la ripresa dellesopravvenienze attive; rigettava nel resto il ricorso per l’anno2007; accoglieva integralmente il ricorso per l’anno 2010.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R.della Calabria, con sentenza n. 3052/2016, depositata il 17novembre 2016, dichiarava inammissibile l’appello, per ilmancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto.4.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva siaricorso per revocazione che ricorso per cassazione.Il ricorso per revocazione veniva rigettato dalla C.T.R. consentenza n. 1299/2019, depositata il 17 aprile 2019.Il ricorso per cassazione si concludeva con l’ordinanza diquesta Corte n. 29064 del 13 novembre 2018, con il quale lasentenza di secondo grado veniva cassata, con rinvio per nuovogiudizio alla C.T.R. della Calabria.5.

Riassunto il giudizio, la C.T.R. della Calabria, con sentenzan. 846/2022, pronunciata il 28 giugno 2021, e depositata insegreteria l’8 marzo 2022, rigettava l’appello, compensando lespese di giudizio.4.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 1° febbraio 2017).Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.R.G.

N. 23640/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con decreto presidenziale del 26 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragioneSono comparsi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA], e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv.La Corte si è riservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce nullità della sentenza impugnata per difetto dimotivazione, e quindi violazione dell’art. 111 Cost., nonché degliartt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, l’Ufficio che, con riferimento al rilievoper l’anno 2010, la sentenza era viziata per insanabile contrastotra motivazione e dispositivo, avendo la Corte territorialeritenute legittime le riprese a tassazione, e, ciò nonostante,statuito in dispositivo “rigetta l’appello”, mentre dallamotivazione si evinceva l’accoglimento, in parte qua, delgravame.Con riferimento, invece, all’accertamento per l’anno 2007, edalla questione delle sopravvenienze attive, l’Ufficio deduce chela Corte regionale non aveva in alcun modo risposto agliinterrogativi posti dall’Amministrazione finanziaria, volte adimostrare il disegno elusivo posto in essere dalla societàcontribuente.R.G.

N. 23640/2022 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/20261.1.

Il motivo in esame è, con riferimento alle questioniriguardanti l’anno 2010, inammissibile, e, con riferimentoall’anno d’imposta 2007, infondato.Innanzitutto, per quanto riguarda l’anno 2010, è vero che laC.T.R. accoglie l’appello dell’Ufficio, affermando la legittimitàdell’avviso di accertamento, risultando che «i verificatori hannofatto espressa richiesta di tutta la documentazione contabile allasocietà per i periodi oggetto di controllo (cfr.

PVC pag. 1 ultimocapoverso) documentazione non prodotta dall’amministratore enon richiesta da questi al commercialista incaricato».La stessa C.T.R., tuttavia, nel dispositivo della sentenza«rigetta l’appello».Va osservato, tuttavia, che il contrasto tra motivazione edispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solose ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento,nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un meroerrore materiale (da ultimo Cass. 26 giugno 2025, n. 17275;Cass. 17 ottobre 2018, n. 26074).Nel caso di specie, è indubbia la volontà della C.T.R. diaccogliere l’appello, con riferimento all’anno d’imposta 2010, equindi l’Ufficio non ha sostanzialmente interesse a denunciare ilsuddetto vizio di motivazione, essendo chiaro il contenuto delladecisione, che è, per l’appunto, di accoglimento in parte quadell’appello (come, peraltro, indicato nella premessa dellamotivazione).Da ciò consegue, quindi, l’inammissibilità del motivo, per laparte riguardante l’anno 2010.Con riferimento, invece, alla parte del motivo riguardante ilrecupero a tassazione per l’anno d’imposta 2007, è pur vero cheR.G.

N. 23640/2022 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026nella premessa della motivazione di dice che «l’appello èfondato», e tuttavia lo sviluppo successivo è coerente con ilrigetto dell’appello, e peraltro la Corte regionale spiega perquale motivo ritiene applicabile l’art. 88, comma 4, d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, sì da escludere la sussistenza di unasopravvenienza attiva.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 88,commi 1 e 4, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nel caso di specie, lasocietà contribuente aveva posto in essere un’operazione dielusione fiscale, in quanto detta operazione aveva come finalitàquella di escludere la tassazione della sopravvenienzaconsistente nella estinzione del debito di € 3.100.000,00 versoGreco Ernesto.2.1.

Il motivo è fondato.I due soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PERSONA] e GrecoGiancarlo) si sono accollati il debito della società nei confronti diGreco Ernesto, ed hanno poi indicato contabilmente taleoperazione come rinuncia ad un credito di pari importo neiconfronti della società.Tale operazione appariva fiscalmente neutra, e comunque,secondo la C.T.R., non realizzava una sopravvenienza, in forzadell’art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigenteratione temporis), secondo il quale, per l’appunto, non sonosopravvenienza le rinunce dei soci ai crediti nei confronti dellasocietà.Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che, in talmodo, veniva estinto il debito della società nei confronti delR.G.

N. 23640/2022 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026terzo fornitore [OSCURATO:PERSONA], in tal modo realizzandosipienamente una plusvalenza tassabile ex art. 88, comma 1,d.P.R. n. 917/1986.Avendo tenuto conto solo della rinuncia al credito maturato daisoci verso la società, e non anche dell’accollo del debito verso ilterzo [OSCURATO:PERSONA], significa avere applicato erroneamente lanormativa in materia, in quanto, nella specie, non si verificavasoltanto il fatto – fiscalmente neutro – dell’estinzione del debitodei soci verso la società, ma anche l’estinzione del debito dellasocietà verso il terzo fornitore, fattispecie che integrapienamente quella della sopravvenienza ex art. 88, comma 1,d.P.R. n. 917/1986.3.

Consegue l’accoglimento del secondo motivo, mentre ilprimo motivo deve essere dichiarato inammissibile, per la parterelativa all’anno d’imposta 2010, ed infondato, per la parterelativa all’anno d’imposta 2007.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primomotivo di ricorso, per la parte relative all’anno d’imposta 2007,e dichiara inammissibile il primo motivo, per la parte relativaall’anno d’imposta 2010.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G.

N. 23640/2022 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, 21 maggio 2026.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 23640/2022 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contropro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francescoal controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 2 – n. 846/2022, depositata l’8 marzo2022;Numero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, il primo per quantodi ragione;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato AlfonsoPeluso, e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Cosenza notificava, in data 22 giugno2012, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., n. 2 avvisi diaccertamento:a) n. TD3030201469/2012, per il periodo d’imposta 2007, conil quale ha recuperato a tassazione:- costi ritenuti non deducibili per € 7.093,90 (con IVA nondetraibile per € 585,58);- componenti positivi di reddito per € 3.100.000,00, qualificaticome sopravvenienza attiva;- cessioni di beni non fatturati per € 554,56 (con IVA per €24,74);- prestazioni di servizio non fatturate per € 13.358,80 (con IVAper € 534,35);b) n. TD3030201550/2012, per il periodo d’imposta 2010, conil quale ha contestato l’inattendibilità della contabilità, per lamancata registrazione di operazioni imponibili per € 36.730,90(con IVA pari ad € 2.425,04), irrogando una sanzione pecuniariapari ad € 5.465,25, ridotta a soli € 93,67, in ragionedell’esistenza di altri atti impositivi riferiti ad annualitàprecedenti.R.G. N. 23640/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così operando, l’Ufficio ha richiesto, a titolo di IRES, la sommadi € 1.029.933,00; per IRAP € 132.643,00; per IVA € 1.146,00;per interessi € 150.789,54 e per sanzioni € 2.479.817,54.2. La società impugnava i predetti avvisi di accertamentodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza laquale, con sentenza n. 3363/2014, depositata il 19 maggio2014, accoglieva il ricorso relativamente all’anno d’imposta2007, limitatamente a quel che concerne la ripresa dellesopravvenienze attive; rigettava nel resto il ricorso per l’anno2007; accoglieva integralmente il ricorso per l’anno 2010.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R.della Calabria, con sentenza n. 3052/2016, depositata il 17novembre 2016, dichiarava inammissibile l’appello, per ilmancato deposito della ricevuta di spedizione dell’atto.4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva siaricorso per revocazione che ricorso per cassazione.Il ricorso per revocazione veniva rigettato dalla C.T.R. consentenza n. 1299/2019, depositata il 17 aprile 2019.Il ricorso per cassazione si concludeva con l’ordinanza diquesta Corte n. 29064 del 13 novembre 2018, con il quale lasentenza di secondo grado veniva cassata, con rinvio per nuovogiudizio alla C.T.R. della Calabria.5. Riassunto il giudizio, la C.T.R. della Calabria, con sentenzan. 846/2022, pronunciata il 28 giugno 2021, e depositata insegreteria l’8 marzo 2022, rigettava l’appello, compensando lespese di giudizio.4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 1° febbraio 2017).Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.R.G. N. 23640/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con decreto presidenziale del 26 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragioneSono comparsi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA], e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avv.La Corte si è riservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce nullità della sentenza impugnata per difetto dimotivazione, e quindi violazione dell’art. 111 Cost., nonché degliartt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Deduce, in particolare, l’Ufficio che, con riferimento al rilievoper l’anno 2010, la sentenza era viziata per insanabile contrastotra motivazione e dispositivo, avendo la Corte territorialeritenute legittime le riprese a tassazione, e, ciò nonostante,statuito in dispositivo “rigetta l’appello”, mentre dallamotivazione si evinceva l’accoglimento, in parte qua, delgravame.Con riferimento, invece, all’accertamento per l’anno 2007, edalla questione delle sopravvenienze attive, l’Ufficio deduce chela Corte regionale non aveva in alcun modo risposto agliinterrogativi posti dall’Amministrazione finanziaria, volte adimostrare il disegno elusivo posto in essere dalla societàcontribuente.R.G. N. 23640/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/20261.1. Il motivo in esame è, con riferimento alle questioniriguardanti l’anno 2010, inammissibile, e, con riferimentoall’anno d’imposta 2007, infondato.Innanzitutto, per quanto riguarda l’anno 2010, è vero che laC.T.R. accoglie l’appello dell’Ufficio, affermando la legittimitàdell’avviso di accertamento, risultando che «i verificatori hannofatto espressa richiesta di tutta la documentazione contabile allasocietà per i periodi oggetto di controllo (cfr. PVC pag. 1 ultimocapoverso) documentazione non prodotta dall’amministratore enon richiesta da questi al commercialista incaricato».La stessa C.T.R., tuttavia, nel dispositivo della sentenza«rigetta l’appello».Va osservato, tuttavia, che il contrasto tra motivazione edispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solose ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento,nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un meroerrore materiale (da ultimo Cass. 26 giugno 2025, n. 17275;Cass. 17 ottobre 2018, n. 26074).Nel caso di specie, è indubbia la volontà della C.T.R. diaccogliere l’appello, con riferimento all’anno d’imposta 2010, equindi l’Ufficio non ha sostanzialmente interesse a denunciare ilsuddetto vizio di motivazione, essendo chiaro il contenuto delladecisione, che è, per l’appunto, di accoglimento in parte quadell’appello (come, peraltro, indicato nella premessa dellamotivazione).Da ciò consegue, quindi, l’inammissibilità del motivo, per laparte riguardante l’anno 2010.Con riferimento, invece, alla parte del motivo riguardante ilrecupero a tassazione per l’anno d’imposta 2007, è pur vero cheR.G. N. 23640/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026nella premessa della motivazione di dice che «l’appello èfondato», e tuttavia lo sviluppo successivo è coerente con ilrigetto dell’appello, e peraltro la Corte regionale spiega perquale motivo ritiene applicabile l’art. 88, comma 4, d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, sì da escludere la sussistenza di unasopravvenienza attiva.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 88,commi 1 e 4, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nel caso di specie, lasocietà contribuente aveva posto in essere un’operazione dielusione fiscale, in quanto detta operazione aveva come finalitàquella di escludere la tassazione della sopravvenienzaconsistente nella estinzione del debito di € 3.100.000,00 versoGreco Ernesto.2.1. Il motivo è fondato.I due soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PERSONA] e GrecoGiancarlo) si sono accollati il debito della società nei confronti diGreco Ernesto, ed hanno poi indicato contabilmente taleoperazione come rinuncia ad un credito di pari importo neiconfronti della società.Tale operazione appariva fiscalmente neutra, e comunque,secondo la C.T.R., non realizzava una sopravvenienza, in forzadell’art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigenteratione temporis), secondo il quale, per l’appunto, non sonosopravvenienza le rinunce dei soci ai crediti nei confronti dellasocietà.Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che, in talmodo, veniva estinto il debito della società nei confronti delR.G. N. 23640/2022 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026terzo fornitore [OSCURATO:PERSONA], in tal modo realizzandosipienamente una plusvalenza tassabile ex art. 88, comma 1,d.P.R. n. 917/1986.Avendo tenuto conto solo della rinuncia al credito maturato daisoci verso la società, e non anche dell’accollo del debito verso ilterzo [OSCURATO:PERSONA], significa avere applicato erroneamente lanormativa in materia, in quanto, nella specie, non si verificavasoltanto il fatto – fiscalmente neutro – dell’estinzione del debitodei soci verso la società, ma anche l’estinzione del debito dellasocietà verso il terzo fornitore, fattispecie che integrapienamente quella della sopravvenienza ex art. 88, comma 1,d.P.R. n. 917/1986.3. Consegue l’accoglimento del secondo motivo, mentre ilprimo motivo deve essere dichiarato inammissibile, per la parterelativa all’anno d’imposta 2010, ed infondato, per la parterelativa all’anno d’imposta 2007.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primomotivo di ricorso, per la parte relative all’anno d’imposta 2007,e dichiara inammissibile il primo motivo, per la parte relativaall’anno d’imposta 2010.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.R.G. N. 23640/2022 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 23640/2022Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 22344/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, 21 maggio 2026.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 23640/2022 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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