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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13978/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ne ha affermato la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 341-bis cod. pen., infliggendogli la pena di sette mesi e quindici giorni di reclusione.

Rilevato che l'impugnazione, affidata a due distinti ricorsi, deve ritenersi generica, limitandosi a sostenere la necessità che venisse confermata la pronuncia assolutoria di primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ne ha affermato la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 341-bis cod. pen., infliggendogli la pena di sette mesi e quindici giorni di reclusione. Rilevato che l'impugnazione, affidata a due distinti ricorsi, deve ritenersi generica, limitandosi a sostenere la necessità che venisse confermata la pronuncia assolutoria di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere stensore Il Presidente