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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 39838/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20/3/2019 dal locale Tribunale con rito abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle contravvenzioni ascritte ai capi E) ed F), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata quanto al delitto di cui all'art. 349, comma 1, cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il Pellegrino, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - omessa motivazione con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa.

Pur formalmente proposta, questa censura non avrebbe ricevuto alcuna trattazione; - vizio di motivazione con riferimento al capo E).

La Corte di appello avrebbe assolto il ricorrente dal reato in oggetto perché il fatto non sussiste; nel dispositivo della sentenza, tuttavia, la formula richiamerebbe l'estinzione della fattispecie per intervenuta prescrizione, al pari del capo G); - vizio di motivazione in punto di responsabilità.

La sentenza avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente solo in quanto reo confesso, come da verbale redatto dalla Polizia municipale del Comune di Mascalucia in sede di accertamento; in realtà, come indicato nel gravame, non esisterebbe alcun verbale con questo contenuto, emergendo - dal documento del 10/8/2016 - un tenore del tutto diverso e, in particolare, la radicale mancanza di dichiarazioni da parte del Pellegrino. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con riferimento, innanzitutto, alla censura con la quale l'appellante aveva eccepito la carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa, è agevole osservare che la questione, con diffuso argomento: a) era stata sollevata in primo grado, nel rispetto del termine di cui all'art. 80, comma 3, cod. proc. pen., ricevendo risposta negativa; b) aveva costituito specifico oggetto di gravame, senza ricevere dalla Corte alcuna risposta, neppure implicita (e sebbene l'eccezione si riscontri nel riassunto dei motivi).

Questa palese carenza motivazionale, dunque, giustifica già di per sé l'accoglimento del ricorso.

5. In ordine, poi, alla difformità tra motivazione e dispositivo con riguardo al capo E), questa risulta in effetti lampante: mentre nella prima si afferma che "la Corte ritiene di assolvere l'imputato", in presenza di opere interne che non richiedono titolo abilitativo, il dispositivo recita: "Assolve l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi e) ed f) della rubrica essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione."

5.1. A tale proposito, il Collegio ritiene di dar seguito all'indirizzo per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 17808 del 7/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

5.2. Ciò premesso, proprio quest'ultima ipotesi si riscontra nel caso di specie, dato che l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo E) è stata motivata in sentenza con argomento di merito, sul presupposto che i lavori realizzati consistessero in interventi di completamento delle opere edili interne, per le quali non è necessario alcun titolo abilitativo; per contro, nel dispositivo, la Corte - dopo aver dichiarato di assolvere "l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi e) ed f) della rubrica" - precisa "essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione", così evidenziando un mero errore materiale con il quale la formula di proscioglimento applicata per il reato di cui al capo F) è stata estesa anche alla fattispecie precedente.

Ed allora, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, come nel caso in esame, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione.

5.2. Alla correzione di tale errore, peraltro, provvederà l Corte di appello in sede di rinvio.

6. Il ricorso, infine, risulta fondato anche con riguardo al terzo motivo.

6.1. Si premette che il Tribunale aveva ritenuto il Pellegrino responsabile del delitto di cui al capo H) sul presupposto che il verbale di accertamento del 18/8/2016 sosteneva che gli agenti della polizia municipale avevano accertato la presenza dell'imputato nell'immobile in sequestro, e che questi "proseguiva i lavori edilizi abusivi mediante il completamento delle opere edili interne."

6.2. Con atto di appello, l'imputato aveva invece fatto presente che lo stesso verbale dava atto soltanto della presenza del Pellegrino nell'immobile, "benché non intento ad alcuna attività lavorativa".

6.3. Tale contrasto, riscontrato da questo Collegio, non ha trovato alcuna soluzione in sentenza.

6.4. Quanto, poi, alle dichiarazioni che il Pellegrino avrebbe reso il 10/8/2016, in sede di accertamento di p.g. e senza la presenza del difensore, si osserva che il relativo verbale non è stato sottoscritto dal ricorrente, come legittimamente verificato da questo Collegio.

Le stesse affermazioni, dunque, non potevano essere utilizzate ai fini della decisione, dato che in tema di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (tra le altre, Sez. 6, n. 14843 del 17/2/2021, Ferrante, Rv. 280880) Sez. 1, n. 12752 del 27/2/2019, PG/Marchese, Rv. 276176).

6.5. Anche al riguardo, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello si conformi a questo principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20/3/2019 dal locale Tribunale con rito abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalle contravvenzioni ascritte ai capi E) ed F), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata quanto al delitto di cui all'art. 349, comma 1, cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il Pellegrino, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - omessa motivazione con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa. Pur formalmente proposta, questa censura non avrebbe ricevuto alcuna trattazione; - vizio di motivazione con riferimento al capo E). La Corte di appello avrebbe assolto il ricorrente dal reato in oggetto perché il fatto non sussiste; nel dispositivo della sentenza, tuttavia, la formula richiamerebbe l'estinzione della fattispecie per intervenuta prescrizione, al pari del capo G); - vizio di motivazione in punto di responsabilità. La sentenza avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente solo in quanto reo confesso, come da verbale redatto dalla Polizia municipale del Comune di Mascalucia in sede di accertamento; in realtà, come indicato nel gravame, non esisterebbe alcun verbale con questo contenuto, emergendo - dal documento del 10/8/2016 - un tenore del tutto diverso e, in particolare, la radicale mancanza di dichiarazioni da parte del Pellegrino. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riferimento, innanzitutto, alla censura con la quale l'appellante aveva eccepito la carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa, è agevole osservare che la questione, con diffuso argomento: a) era stata sollevata in primo grado, nel rispetto del termine di cui all'art. 80, comma 3, cod. proc. pen., ricevendo risposta negativa; b) aveva costituito specifico oggetto di gravame, senza ricevere dalla Corte alcuna risposta, neppure implicita (e sebbene l'eccezione si riscontri nel riassunto dei motivi). Questa palese carenza motivazionale, dunque, giustifica già di per sé l'accoglimento del ricorso. 5. In ordine, poi, alla difformità tra motivazione e dispositivo con riguardo al capo E), questa risulta in effetti lampante: mentre nella prima si afferma che "la Corte ritiene di assolvere l'imputato", in presenza di opere interne che non richiedono titolo abilitativo, il dispositivo recita: "Assolve l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi e) ed f) della rubrica essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione." 5.1. A tale proposito, il Collegio ritiene di dar seguito all'indirizzo per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 17808 del 7/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 5.2. Ciò premesso, proprio quest'ultima ipotesi si riscontra nel caso di specie, dato che l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo E) è stata motivata in sentenza con argomento di merito, sul presupposto che i lavori realizzati consistessero in interventi di completamento delle opere edili interne, per le quali non è necessario alcun titolo abilitativo; per contro, nel dispositivo, la Corte - dopo aver dichiarato di assolvere "l'imputato dai reati a lui ascritti ai capi e) ed f) della rubrica" - precisa "essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione", così evidenziando un mero errore materiale con il quale la formula di proscioglimento applicata per il reato di cui al capo F) è stata estesa anche alla fattispecie precedente. Ed allora, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, come nel caso in esame, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione. 5.2. Alla correzione di tale errore, peraltro, provvederà l Corte di appello in sede di rinvio. 6. Il ricorso, infine, risulta fondato anche con riguardo al terzo motivo. 6.1. Si premette che il Tribunale aveva ritenuto il Pellegrino responsabile del delitto di cui al capo H) sul presupposto che il verbale di accertamento del 18/8/2016 sosteneva che gli agenti della polizia municipale avevano accertato la presenza dell'imputato nell'immobile in sequestro, e che questi "proseguiva i lavori edilizi abusivi mediante il completamento delle opere edili interne." 6.2. Con atto di appello, l'imputato aveva invece fatto presente che lo stesso verbale dava atto soltanto della presenza del Pellegrino nell'immobile, "benché non intento ad alcuna attività lavorativa". 6.3. Tale contrasto, riscontrato da questo Collegio, non ha trovato alcuna soluzione in sentenza. 6.4. Quanto, poi, alle dichiarazioni che il Pellegrino avrebbe reso il 10/8/2016, in sede di accertamento di p.g. e senza la presenza del difensore, si osserva che il relativo verbale non è stato sottoscritto dal ricorrente, come legittimamente verificato da questo Collegio. Le stesse affermazioni, dunque, non potevano essere utilizzate ai fini della decisione, dato che in tema di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (tra le altre, Sez. 6, n. 14843 del 17/2/2021, Ferrante, Rv. 280880) Sez. 1, n. 12752 del 27/2/2019, PG/Marchese, Rv. 276176). 6.5. Anche al riguardo, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello si conformi a questo principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per n
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