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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12459/2026

Testo disponibile della fonte

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;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 57/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 11/04/2022 R.G.N. 803/2019;Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già lavoratore socialmente utile,poi impiegato a tempo determinato presso l’Agenzia del territorio a fardata dal 2001, quindi stabilizzato presso la medesima Agenzia conassunzione in ruolo nel 2007 (ex art. 1, commi 519 e 521, L. n. 296/2006)e inquadramento in area seconda F3, infine trasferito nel 2012 all’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura di mobilità intercompartimentaleconseguente alla soppressione della Agenzia del Territorio, impugnava lasua esclusione da due procedure di progressione (da F3 a F4) indettedall’Agenzia delle Dogane nel 2014 e nel 2016.

Quanto alla prima erastato ritenuto insussistente il requisito dei 4 anni in F3 alla data del 2010.Quanto alla seconda era stato ritenuto insussistente il requisito degli 8anni in F3 (il tutto, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato in entrambele procedure un punteggio superiore a quello ottenuto da altri colleghi chesi erano aggiudicati le progressioni).2.

Il Tribunale di Venezia, pur affermando che il ricorrente, in ragionedella direttiva comunitaria 99/70, aveva diritto di vedersi riconoscere siaai fini economici sia giuridici, l’anzianità maturata nei rapporti a terminestipulati in data 2/5/2001 con l’Agenzia del Territorio, fino allastabilizzazione e assunzione in ruolo avvenuta in data 1/10/2007, coninquadramento in area seconda F3, tuttavia rigettava le domandeproposte ritenendo che se il [OSCURATO:PERSONA] poteva essere consideratoinquadrato in F3 già alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in virtù dei contratti atermine) tuttavia non sussisteva, quanto alla prima procedura, il requisitodell’essere il medesimo in ruolo presso l’Agenzia delle Dogane alla data del30/12/2010 (essendo stato ivi trasferito nel 2012).3.

Proponeva impugnazione il dipendente (lamentando anche l’omessapronuncia da parte del Tribunale quanto alla seconda procedura).RGN 18944/2022Pag.2Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/20264.

La Corte territoriale non condivideva la tesi del Tribunale (espressacon riguardo alla prima procedura) e riteneva che la circostanza che ildipendente avesse operato a termine per l’Agenzia del Territorio primadell’assunzione a tempo indeterminato a seguito di procedura distabilizzazione, non consentiva di considerare irrilevante l’anzianitàmaturata durante il servizio reso.Rilevava che il bando relativo alla procedura del 2014 prevedeva lapartecipazione di coloro che fossero in servizio presso l’Agenzia alla datadel 30 dicembre 2010 e che potessero vantare una permanenza minima di4 anno nella fascia retributiva F3 al 31 dicembre 2009.Evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] era transitato nei ruoli dell’Agenzia delleDogane il 1° febbraio 2010 ed era stato stabilizzato il 17 ottobre 2007,dopo essere stato assunto a tempo determinato dal 2001.Escludeva che il bando richiedesse la permanenza minima maturatanel rapporto di ruolo perché lo stesso ai fini di ammissione alla proceduranon operava alcuna distinzione fra rapporto di ruolo e non di ruolo eneppure fra anzianità maturata presso l’ente e anzianità conseguita pressoenti diversi.Evidenziava, inoltre, che il riferimento al ‘ruolo’ era presente soltantonella prima parte del comma 3 dell’art. 1 del bando, che identificava laplatea dei destinatari delle progressioni orizzontali con il personale "diruolo" al momento della domanda.

Il medesimo bando, nelle disposizionisuccessive, ed in particolare nell’art. 3, si limitava a prevedere, tra i titolivalutabili ai fini del punteggio finale, solo una differenziazione a secondache l’esperienza professionale fosse stata realizzata in fascia inferioreeconomica presso l’Agenzia delle Dogane o in altre Amministrazioni.Quanto, poi, al diritto a conseguire la fascia economica F4 nei terminiinvocati riteneva che i dati forniti dall’appellante ed evinti dall’ammissionecon riserva inizialmente operata dall’Agenzia fossero eloquenti in ordine alsuo buon diritto (rinviava, a tal fine, alle indicazioni contenute nellanarrativa dell’appello a corredo del terzo motivo di impugnazione).RGN 18944/2022Pag.3Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026Riteneva, pertanto, fondata la domanda risarcitoria e quantificava ildanno con riferimento alle differenze retributive tra la fascia F4 cui ildipendente avrebbero avuto diritto e quella F3 posseduta, in relazione alperiodo tra la data individuata dal bando e quella di successivoconseguimento dell’inquadramento in F4 (1° gennaio 2017).5.

Ha chiesto la cassazione della sentenza l’Agenzia con ricorsoaffidato ad un motivo.6.

Il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1362 e seguenti cod. civ., dell’art. 97 Cost., del d.lgs.n. 165/2001, dell’art. 4 Accordo quadro allegato alla Dir. 99/70/CE,dell’art. 78, comma 32, L. n. 388/2000, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.proc. civ.Ripropone la tesi secondo cui il bando avrebbe riservato lapartecipazione alla selezione ai soli dipendenti in possesso di un’anzianitàmaturata nei ruoli dell’amministrazione, ossia a seguito di assunzione atempo indeterminato e sostiene, altresì, la legittimità dell’esclusione degliassunti a tempo determinato in ragione della non equiparabilità con idipendenti a tempo indeterminato.2.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente prospetta una diversa interpretazione del bando, senzaassolvere agli oneri di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e senzadenunciare specificamente, come imposto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., laviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.Solo nella rubrica del motivo vi è il richiamo all’art. 1362 e ss. cod. civ.cui, ma si tratta di denuncia meramente formale in quanto la censura èpriva di una specifica illustrazione “in iure” delle ragioni giuridiche per lequali la Corte avrebbe errato nell’applicazione delle regole interpretative ead essa non corrisponde alcuna puntuale indicazione, nel corpo delRGN 18944/2022Pag.4Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026motivo, dei canoni di ermeneutica contrattuale violati dal giudice dimerito.La ricorrente si limita, così, a proporre un’interpretazione diversa daquella censurata e sollecita in sostanza un accertamento di fatto, cometale inammissibile in sede di legittimità.Come è noto, l’interpretazione degli atti unilaterali, quale è il bandoche indice la procedura selettiva, è attività riservata al giudice del merito,che non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenticod. civ., applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., main tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazionedifforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo,invece, individuare le norme asseritamene violate e i principi in essecontenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (cfr. Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017).3.

Da tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5.

Occorre dare atto, quanto alla sola ricorrente principale, ai fini e pergli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese al 15%.RGN 18944/2022Pag.5Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 18944/2022Pag.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 57/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 11/04/2022 R.G.N. 803/2019;Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già lavoratore socialmente utile,poi impiegato a tempo determinato presso l’Agenzia del territorio a fardata dal 2001, quindi stabilizzato presso la medesima Agenzia conassunzione in ruolo nel 2007 (ex art. 1, commi 519 e 521, L. n. 296/2006)e inquadramento in area seconda F3, infine trasferito nel 2012 all’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura di mobilità intercompartimentaleconseguente alla soppressione della Agenzia del Territorio, impugnava lasua esclusione da due procedure di progressione (da F3 a F4) indettedall’Agenzia delle Dogane nel 2014 e nel 2016. Quanto alla prima erastato ritenuto insussistente il requisito dei 4 anni in F3 alla data del 2010.Quanto alla seconda era stato ritenuto insussistente il requisito degli 8anni in F3 (il tutto, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse riportato in entrambele procedure un punteggio superiore a quello ottenuto da altri colleghi chesi erano aggiudicati le progressioni).2. Il Tribunale di Venezia, pur affermando che il ricorrente, in ragionedella direttiva comunitaria 99/70, aveva diritto di vedersi riconoscere siaai fini economici sia giuridici, l’anzianità maturata nei rapporti a terminestipulati in data 2/5/2001 con l’Agenzia del Territorio, fino allastabilizzazione e assunzione in ruolo avvenuta in data 1/10/2007, coninquadramento in area seconda F3, tuttavia rigettava le domandeproposte ritenendo che se il [OSCURATO:PERSONA] poteva essere consideratoinquadrato in F3 già alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in virtù dei contratti atermine) tuttavia non sussisteva, quanto alla prima procedura, il requisitodell’essere il medesimo in ruolo presso l’Agenzia delle Dogane alla data del30/12/2010 (essendo stato ivi trasferito nel 2012).3. Proponeva impugnazione il dipendente (lamentando anche l’omessapronuncia da parte del Tribunale quanto alla seconda procedura).RGN 18944/2022Pag.2Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/20264. La Corte territoriale non condivideva la tesi del Tribunale (espressacon riguardo alla prima procedura) e riteneva che la circostanza che ildipendente avesse operato a termine per l’Agenzia del Territorio primadell’assunzione a tempo indeterminato a seguito di procedura distabilizzazione, non consentiva di considerare irrilevante l’anzianitàmaturata durante il servizio reso.Rilevava che il bando relativo alla procedura del 2014 prevedeva lapartecipazione di coloro che fossero in servizio presso l’Agenzia alla datadel 30 dicembre 2010 e che potessero vantare una permanenza minima di4 anno nella fascia retributiva F3 al 31 dicembre 2009.Evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] era transitato nei ruoli dell’Agenzia delleDogane il 1° febbraio 2010 ed era stato stabilizzato il 17 ottobre 2007,dopo essere stato assunto a tempo determinato dal 2001.Escludeva che il bando richiedesse la permanenza minima maturatanel rapporto di ruolo perché lo stesso ai fini di ammissione alla proceduranon operava alcuna distinzione fra rapporto di ruolo e non di ruolo eneppure fra anzianità maturata presso l’ente e anzianità conseguita pressoenti diversi.Evidenziava, inoltre, che il riferimento al ‘ruolo’ era presente soltantonella prima parte del comma 3 dell’art. 1 del bando, che identificava laplatea dei destinatari delle progressioni orizzontali con il personale "diruolo" al momento della domanda. Il medesimo bando, nelle disposizionisuccessive, ed in particolare nell’art. 3, si limitava a prevedere, tra i titolivalutabili ai fini del punteggio finale, solo una differenziazione a secondache l’esperienza professionale fosse stata realizzata in fascia inferioreeconomica presso l’Agenzia delle Dogane o in altre Amministrazioni.Quanto, poi, al diritto a conseguire la fascia economica F4 nei terminiinvocati riteneva che i dati forniti dall’appellante ed evinti dall’ammissionecon riserva inizialmente operata dall’Agenzia fossero eloquenti in ordine alsuo buon diritto (rinviava, a tal fine, alle indicazioni contenute nellanarrativa dell’appello a corredo del terzo motivo di impugnazione).RGN 18944/2022Pag.3Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026Riteneva, pertanto, fondata la domanda risarcitoria e quantificava ildanno con riferimento alle differenze retributive tra la fascia F4 cui ildipendente avrebbero avuto diritto e quella F3 posseduta, in relazione alperiodo tra la data individuata dal bando e quella di successivoconseguimento dell’inquadramento in F4 (1° gennaio 2017).5. Ha chiesto la cassazione della sentenza l’Agenzia con ricorsoaffidato ad un motivo.6. Il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1362 e seguenti cod. civ., dell’art. 97 Cost., del d.lgs.n. 165/2001, dell’art. 4 Accordo quadro allegato alla Dir. 99/70/CE,dell’art. 78, comma 32, L. n. 388/2000, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.proc. civ.Ripropone la tesi secondo cui il bando avrebbe riservato lapartecipazione alla selezione ai soli dipendenti in possesso di un’anzianitàmaturata nei ruoli dell’amministrazione, ossia a seguito di assunzione atempo indeterminato e sostiene, altresì, la legittimità dell’esclusione degliassunti a tempo determinato in ragione della non equiparabilità con idipendenti a tempo indeterminato.2. Il motivo è inammissibile.La ricorrente prospetta una diversa interpretazione del bando, senzaassolvere agli oneri di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e senzadenunciare specificamente, come imposto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., laviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.Solo nella rubrica del motivo vi è il richiamo all’art. 1362 e ss. cod. civ.cui, ma si tratta di denuncia meramente formale in quanto la censura èpriva di una specifica illustrazione “in iure” delle ragioni giuridiche per lequali la Corte avrebbe errato nell’applicazione delle regole interpretative ead essa non corrisponde alcuna puntuale indicazione, nel corpo delRGN 18944/2022Pag.4Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026motivo, dei canoni di ermeneutica contrattuale violati dal giudice dimerito.La ricorrente si limita, così, a proporre un’interpretazione diversa daquella censurata e sollecita in sostanza un accertamento di fatto, cometale inammissibile in sede di legittimità.Come è noto, l’interpretazione degli atti unilaterali, quale è il bandoche indice la procedura selettiva, è attività riservata al giudice del merito,che non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenticod. civ., applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., main tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazionedifforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo,invece, individuare le norme asseritamene violate e i principi in essecontenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (cfr. Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017).3. Da tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5. Occorre dare atto, quanto alla sola ricorrente principale, ai fini e pergli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese al 15%.RGN 18944/2022Pag.5Numero registro generale 18944/2022Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 12459/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 18944/2022Pag.6
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