CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 agosto 1990
Cassazione n. 14841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1990 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 gennaio 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e per il reato di lesione personale aggravato dai futili motivi e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo chiede che i reati siano dichiarati estinti per intervenuta remissione della querela, allegando al ricorso la documentazione attestante la remissione e l'accettazione della querela. 2.2. Con il secondo motivo chiede che il reato di lesione personale sia dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando la modesta gravità della lesione giudicata guaribile in tre giorni e sostenendo che la non punibilità del fatto ai sensi della citata disposizione può essere invocata e rilevata di ufficio per la prima volta innanzi a questa Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia provveduto d'ufficio ad escludere l'aggravante dei futili motivi, esercitando i poteri officiosi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, secondo la quale la persona offesa aveva cercato l'incontro con il Castelli allo scopo di vendicarsi degli insulti e delle provocazioni ricevute e i rapporti tra i due erano già da tempo conflittuali, comportava l'esclusione dei futili motivi. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica a sostegno dell'ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Conseguentemente deve essere dichiarata l'estinzione del reato di minaccia per intervenuta remissione della querela e deve ridursi la pena in misura corrispondente all'aumento per la continuazione per il reato estinto, pari a giorni quindici di reclusione. Il reato non è procedibile d'ufficio, non essendo la minaccia stata commessa con le modalità di cui all'art. 339 cod. pen.. /ff 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Jaafer, Rv. 278886; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251529). Il ricorrente non ha impugnato con l'appello la sentenza di primo grado nella parte in cui ha applicato l'aggravante dei futili motivi e neppure ha chiesto nel corso del giudizio di secondo grado l'esclusione della aggravante. Ne consegue che egli non può dolersi in questa sede della sua omessa esclusione. 3. Stante la manifesta infondatezza del terzo motivo, anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dei futili motivi osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 4. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. e stante l'inammissibilità del ricorso nel resto, deve pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia perché è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena in continuazione di giorni quindici di reclusione. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t 1)9_ r(r,r1;Ig DEPOSITA