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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10640/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12878-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 905/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico; la regione Abruzzo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 Ric. 2020 n. 12878 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -2- del D.L. n. 2 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione si compie sempre con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e quindi anche nel caso, come quello di specie, di ingiunzione di pagamento.

Il motivo di impugnazione è infondato.

La questione posta dal ricorrente è stata infatti affrontata e risolta da questa Corte con la seguente ordinanza, seguendo un percorso argomentativo logico e razionale, cui questo Collegio intende dare continuità: «L'avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 c.c. e art. 2943 c.c., comma 4) della contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento (30 novembre 2010) e viene a scadere al compimento del successivo triennio (30 novembre 2013).

Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell'anno successivo (1 gennaio 2011) alla notifica dell'avviso di accertamento (30 novembre 2010), secondo la prospettazione della ricorrente, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 c.c., comma 1).

In definitiva, dopo l'interruzione provocata dalla notifica dell'avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per Ric. 2020 n. 12878 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -3- l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario» (Cass. n. 28104 del 2021).

Non è invece pertinente il richiamo, contenuto nel ricorso, alle sentenze di questa Corte Cass.

S.U. n. 23397 del 2016 e Cass. n. 20425 del 2017.

Secondo quest'ultima infatti, che richiama quella delle suddette sezioni unite: «Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c. d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c. c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in Ric. 2020 n. 12878 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -4- ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento» (Cass. n. 20425 del 2017).

Tale pronuncia, infatti, non afferma che il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere, per ogni atto interruttivo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo rispetto alla notifica dell'atto interruttivo, ma si limita semplicemente a richiamare l'art. 5 cit. per rilevare che, in materia di tasse automobilistiche, il termine prescrizionale è di soli tre anni, non potendosi prolungare a dieci anni in assenza di un titolo giudiziale, in conformità all'insegnamento della parimenti citata Cass.

S.U. n. n. 23397 del 2016, la quale pure non prende in esame il suddetto problema del dies a quo del termine prescrizionale di tre anni a seguito di un evento interruttivo. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico - ha ritenuto che, nel caso di specie, avente ad oggetto una intimazione di pagamento, la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno Ric. 2020 n. 12878 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -5- successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso.

Infondato l'unico motivo di impugnazione, ne consegue che il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 1n versamento, da parte del ricorrente riaTiOta, di un ulteriore importo 1 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12878-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 905/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico; la regione Abruzzo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 Ric. 2020 n. 12878 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- del D.L. n. 2 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione si compie sempre con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e quindi anche nel caso, come quello di specie, di ingiunzione di pagamento. Il motivo di impugnazione è infondato. La questione posta dal ricorrente è stata infatti affrontata e risolta da questa Corte con la seguente ordinanza, seguendo un percorso argomentativo logico e razionale, cui questo Collegio intende dare continuità: «L'avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 c.c. e art. 2943 c.c., comma 4) della contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento (30 novembre 2010) e viene a scadere al compimento del successivo triennio (30 novembre 2013). Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell'anno successivo (1 gennaio 2011) alla notifica dell'avviso di accertamento (30 novembre 2010), secondo la prospettazione della ricorrente, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 c.c., comma 1). In definitiva, dopo l'interruzione provocata dalla notifica dell'avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per Ric. 2020 n. 12878 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario» (Cass. n. 28104 del 2021). Non è invece pertinente il richiamo, contenuto nel ricorso, alle sentenze di questa Corte Cass. S.U. n. 23397 del 2016 e Cass. n. 20425 del 2017. Secondo quest'ultima infatti, che richiama quella delle suddette sezioni unite: «Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c. d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c. c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in Ric. 2020 n. 12878 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento» (Cass. n. 20425 del 2017). Tale pronuncia, infatti, non afferma che il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere, per ogni atto interruttivo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo rispetto alla notifica dell'atto interruttivo, ma si limita semplicemente a richiamare l'art. 5 cit. per rilevare che, in materia di tasse automobilistiche, il termine prescrizionale è di soli tre anni, non potendosi prolungare a dieci anni in assenza di un titolo giudiziale, in conformità all'insegnamento della parimenti citata Cass. S.U. n. n. 23397 del 2016, la quale pure non prende in esame il suddetto problema del dies a quo del termine prescrizionale di tre anni a seguito di un evento interruttivo. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico - ha ritenuto che, nel caso di specie, avente ad oggetto una intimazione di pagamento, la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno Ric. 2020 n. 12878 sez. MT - ud. 25-01-2022 -5- successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso. Infondato l'unico motivo di impugnazione, ne consegue che il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 1n versamento, da parte del ricorrente riaTiOta, di un ulteriore importo 1 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 g
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