CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9037/2022 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 27/2021 depositata il11/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che l’estinzione del processo costituisse circostanza idonea a fondare una presunzione di inesistenza del pregiudizio per la durata dello stesso. D’[OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione, che veniva rigettata con motivazione sostanzialmente coincidente. A seguito della cassazione con rinvio della decisione assunta in sede di opposizione, la Corte di Appello di Catanzaro, con il decreto oggi impugnato, accoglieva la domanda, riconoscendo una durata irragionevole di 18 anni, a fronte dei quali liquidava la somma di € 10.800 oltre interessi dalla domanda. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con provvedimento del 6.11.2008 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che l’estinzione del processo costituisse circostanza idonea a fondare una presunzione di inesistenza del pregiudizio per la durata dello stesso. D’[OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione, che veniva rigettata con motivazione sostanzialmente coincidente. A seguito della cassazione con rinvio della decisione assunta in sede di opposizione, la Corte di Appello di Catanzaro, con il decreto oggi impugnato, accoglieva la domanda, riconoscendo una durata irragionevole di 18 anni, a fronte dei quali liquidava la somma di € 10.800 oltre interessi dalla domanda. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che il giudizio presupposto si era protratto per 26 anni. Al ricorrente dunque spettava un indennizzo iure proprio a decorrere dal 27.1.2011, giorno successivo a quello del decesso della madre, originaria parte della causa presupposta, sino al 29.6.2017, data in cui il giudizio a quo era stato cancellato dal ruolo. Spettava inoltre un indennizzo iure successionis, in veste di unico erede della madre, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di inizio del giudizio a quo) al 26.1.2011 (data del decesso). Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della liquidazione operata dalla Corte distrettuale, perché l’indennizzo non avrebbe dovuto essere parametrato a 18 anni, bensì a 26 anni; inoltre, il ricorrente contesta la liquidazione del danno operata dal giudice di merito, sostenendo che gli sarebbe dovuta una somma non inferiore ad € 1.500 per ciascun anno o frazione. Con il terzo motivo, il ricorrente precisa che la decisione conclusiva del giudizio presupposto è divenuta definitiva in data 29.1.2018; di conseguenza, l’istanza di equo indennizzo poteva essere proposta sino al 29.7.2018. Con il quarto motivo, il ricorrente precisa che la durata irragionevole del giudizio presupposto gli avrebbe causato danni esistenziali, biologici e morali. Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Innanzitutto, si rileva che gli ultimi due motivi non contengono alcuna censura alla decisione impugnata: essi, dunque, sono in radice inammissibili, dovendosi ribadire il principio secondo cui “La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556). I primi due motivi sono a loro volta inammissibili, in primo luogo perché essi non indicano le norme che si assumono violate; sul punto, va ribadito che “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012, Rv. 621660). In ogni caso, con detti motivi il ricorrente si limita a contestare il quantum dell’indennizzo riconosciutogli, sotto il duplice profilo della durata irragionevole del giudizio e dell’importo liquidato per ciascun anno o frazione. Sotto il primo profilo, le censure in esame sono inammissibili per difetto di specificità, poiché –a fronte della dettagliata disamina condotta dal giudice di merito sulla durata del giudizio presupposto–il ricorrente si imita ad indicare una durata maggiore, senza tuttavia attingere in modo specifico l’individuazione degli intervalli temporali non indennizzabili condotta dalla Corte distrettuale (in particolare, tra sentenza di primo grado e notifica dell’atto di appello e tra sentenza di appello e riassunzione del giudizio in prime cure), e dunque senza confrontarsi pienamente con la ratio della decisione impugnata. Analogamente, con riferimento al quantum liquidato per ciascun anno o frazione, il ricorrente indica una somma maggiore di quella riconosciuta dal giudice di merito, senza tuttavia indicare i motivi specifici per cui il minor importo indicato dalla Corte distrettuale risulterebbe inadeguato al giudizio presupposto. Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui “In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.– la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativasulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (Cass. Sez.6 - 2,Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019, Rv. 652280). Peraltro, va anche considerato che “… il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ognianno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020, Rv. 657244). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma di € 600 per ciascun anno o frazione, “… tenuto conto del valore della causa e dell’esito del giudizio, nonché della durata del medesimo …” ed il ricorrente non attinge in modo specifico la valutazione condotta dal giudice di merito in punto di valore della causa ed esito del giudizio presupposto”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contengono elementi ulteriori rispetto ai motivi del ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Con essa, in particolare, il ricorrente lamenta che la proposta formulata dal relatore sarebbe riferita ad un precedente ricorso per cassazione avverso diverso provvedimento di rigetto, pronunciato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 21.2.2019. In realtà, con tale provvedimento la Corte distrettuale aveva rigettato l’opposizione sul presupposto che l’estinzione del processo presupposto fondasse una presunzione di inesistenza del pregiudizio lamentato dalla parte costituita. A seguito della cassazione con rinvio di quel decreto, la Corte territoriale aveva emesso il successivo provvedimento oggi impugnato, riconoscendo all’odierno ricorrente un indennizzo parametrato ad una complessiva durata irragionevole di 18 anni del giudizio presupposto. La proposta formulata dal relatore si riferisce al contenuto di detto ultimo decreto, e dunque l’eccezione contenuta nella memoria depositata da parte ricorrente non è fondata. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif