Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14234/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Pietraperzia il 30 agosto 2017 con querela del 21 novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, tramite il congruo riferimento a peculiari ed incontestati elementi di fatto della fattispecie concreta (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui sono state valorizzate, in particolare, due circostanze decisive ai fini della prova della consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete idrica da parte dell'imputato, ossia che non era presente nella casa, servita dalla tubazione in ghisa, alcun contatore dell'acqua e che la casa stessa era abitata dall'imputato ricorrente proprio nel periodo estivo, in cui secondo la sua prospettazione difensiva, vi ci si sarebbe dovuto trovare lo zio, proprietario della casa ed in tesi difensiva, presumibile autore dell'allaccio abusivo), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (pur affermato in materia di furto di energia elettrica), secondo cui risponde del reato di furto anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Pietraperzia il 30 agosto 2017 con querela del 21 novembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, tramite il congruo riferimento a peculiari ed incontestati elementi di fatto della fattispecie concreta (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui sono state valorizzate, in particolare, due circostanze decisive ai fini della prova della consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete idrica da parte dell'imputato, ossia che non era presente nella casa, servita dalla tubazione in ghisa, alcun contatore dell'acqua e che la casa stessa era abitata dall'imputato ricorrente proprio nel periodo estivo, in cui secondo la sua prospettazione difensiva, vi ci si sarebbe dovuto trovare lo zio, proprietario della casa ed in tesi difensiva, presumibile autore dell'allaccio abusivo), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (pur affermato in materia di furto di energia elettrica), secondo cui risponde del reato di furto anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 14234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris