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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2017

Cassazione n. 14927/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], via M. Fanti n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1043/07/17, depositata il 24 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 1043/07/17 del 24/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia dell'entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 922/01/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2009;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e, quindi, in data 07/06/2019 presentava istanza di sospensione del giudizio in ragione dell'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modi?. nella

I. 17 dicembre 2018, n. 136;

4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/01/2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l'intervenuta definizione della controversia. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria datata 17/05/2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del perfezionamento della definizione agevolata;

2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. 2 Cons. est.

G.M.

Nonno P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) sv>14.44.k [OSCURATO:PERSONA] . 1 1 Re 222

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], via M. Fanti n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1043/07/17, depositata il 24 marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1043/07/17 del 24/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia dell'entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 922/01/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2009; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e, quindi, in data 07/06/2019 presentava istanza di sospensione del giudizio in ragione dell'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modi?. nella I. 17 dicembre 2018, n. 136; 4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/01/2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l'intervenuta definizione della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria datata 17/05/2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del perfezionamento della definizione agevolata; 2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. 2 Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) sv>14.44.k [OSCURATO:PERSONA] . 1 1 Re 222
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