CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A -Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano del 20/09/2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 comma primo n.7, 99 comma quarto cod. pen.); -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla contestata circostanza aggravante di cui alli art.625 comma primo n.7 cod. pen. - è reiterativo delle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e non si confronta con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte (pag.2 laddove la Corte territoriale ha ritenuto il motivo infondato richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui n tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez.5, n. 1509 del 26/10/2020,dep.2021, Rv. 280157). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.- è nnanifestatamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha posto alla base del rigetto della richiesta del beneficio motivazioni immuni da vizi logici (pag.3 laddove il Giudice del gravame sottolinea come i precedenti penali specifici a carico dell'imputata, che denotano la sua abitualità, ed il valore commerciale della merce oggetto del tentativo di sottrazione non consentono un concreto apprezzamento in termini di minimale rilevanza del disvalore della condotta ai fini del riconoscimento dell'esimente ). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende