CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42082/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto nella propria abitazione gr. 94,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 25 bustine di cellophane, nonché gr. 1,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tre parti, destinata allo spaccio, essendo stati ritrovati in suo possesso un bilancino, un coltello con tracce di hashish, biglietti con varie cifre, nonché euro 15,00 in banconote di vario taglio, oggetto di sequestro. 2. Formula due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare in ordine alla responsabilità dell'imputato, non sottraendosi la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. all'obbligo di motivazione. 4. Con il secondo fa valere la violazione dell'art. 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione, per avere il giudice disposto la confisca del denaro, benché si trattasse di una banconota di dieci euro e di una banconota da cinque euro, per un totale di soli quindici euro, senza giustificare il nesso di pertinenzialità e dunque la provenienza della somma da attività illecita, essendo stata contestata la sola detenzione di stupefacenti. 5. La prima doglianza è inammissibile essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, e consistendo la censura in un motivo diverso da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. 6. La seconda doglianza è, invece, fondata. E' sufficiente, infatti, osservare, che "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato" (Sez. 6, Sentenza n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900).7. La sentenza dunque, in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, di cui va disposta la restituzione, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca che elimina, disponendo la restituzione del denaro all'avente diritto. Così deciso il 28/Q9/2021 Il Consigliere estens