CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011 e rideterminava la pena per la residua contrav- venzione di cui all'art. 73 citato Decreto in mesi tre di arresto; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come unico motivo di censura l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe compiutamente esplicitato l'iter logico sotteso alla decisione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché deduce mere doglianze in punto di fatto, peraltro non scandite da analisi critica delle argomentazioni poste a base dell'impugnata decisione. P. Q. M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente