CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PIACENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V1PMS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Piacenza, con la ordinanza impugnata resa nel procedimento per convalida di arresto in flagranza di LOUKILI Ayoub in relazione al reato di tentato furto aggravato in un supermercato con l'impiego di mezzo fraudolento, non disponeva la convalida di arresto assumendo che non ricorreva la circostanza aggravante e che pertanto non sussistevano i limiti di pena per disporsi la convalida ai sensi dell'art.381 comma 2 cod.proc.pen. In particolare assumeva che, in applicazione dei principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, difettava un quid pluris di artificio o di particolare scaltrezza idoneo a trarre in inganno la persona offesa, atteso che l'indagato si era limitato ad occultare le bottiglie trafugate all'interno di uno zaino. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza il quale assume violazione di legge ed assenza di motivazione laddove, sulla base degli elementi investigativi acquisiti dalla PG e riportati nel verbale di arresto e nella notizia di reato era emerso che l'arrestato aveva operato con particolare astuzia in modo da trarre in inganno il personale alla cassa laddove aveva eseguito un piccolo acquisto pagando il relativo modico corrispettivo di fatto distraendo il personale alla cassa in quanto atto idoneo ad eludere gli ordinari controlli ai varchi che si appuntano su soggetti che non eseguono acquisti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Costituisce principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolva in una valutazione di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatto, erano idonei per procedere all'arresto, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità. 2. Il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell'operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare operato dalla polizia, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt'altro compito eventualmente demandato al giudice su richiesta dell'ufficio del PM ( cfr sez.6, n.8341 del 12.2.2015, Ahmad, Rv.262502), ma attiene alla configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa sez. 3, n.8422 del 18 Gennaio 2018, PM i proc.Glory, Rv.272392). invero in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (sez.3, n.12954 del 12/01/2021, pmt/la spina, rv.280886). 3. Nel caso in specie il giudice, con valutazione del tutto corretta sotto il profilo logico giuridico, ha escluso, in termini di ragionevolezza al momento dell'operato arresto, la ricorrenza dell'ipotesi aggravata del mezzo fraudolento, laddove l'occultamento della merce sulla persona non integra il mezzo insidioso o fraudolento che vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene (sez.4, n.8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv.259288), né la circostanza del pagamento di una parte della merce determina una analoga apprezzabile compromissione della sorveglianza apprestatg, se non accompagnata da un quid pluris idoneo ad ingannare il personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso (come invece risulta essere stato accertato in relazione alla condotta di colui che, per oltrepassare il varco del supermercato esibisca al personale uno scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente cfr. sez.5, n.3478 del 5/02/2018, Gullà, Rv.210807). 4. In definitiva va ribadito il principio secondo il quale i motivi di ricorso avverso l'ordinanza del GIP in sede di convalida di arresto o del fermo debbono limitarsi a censurare direttamente il processo logico seguito dal giudice nel pervenire all'adozione del provvedimento, essendo sottratta al giudice di legittimità una valutazione di merito circa le condizioni in presenza delle quali il fermo o l'arresto furono eseguiti dalla polizia giudiziaria, che deve rinvenirsi nella decisione sulla convalida, che costituisce l'oggetto del sindacato di legittimità (sez.4, n.252 del 28/01/2019, Gervasoni, Rv.213220; sez.6, n.21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato,~i= pp~e-de-Pte-s=perse-ppaccessztaft. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di