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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08552/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19704/2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difes e da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],9 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] all’Orto,10 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: intermediazione finanziaria -intimato- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bari n. 126 /20 2 1 pubblicata il21.1.2021, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30 .1 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione, notificato in data 9.10.20 06 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a convenivano in giudizio gli odierni appellati per accertare le violazioni commesse da Martinetti, quale promotore finanziario, e sentirlo condannare in solido con la [OSCURATO:SOCIETA], exart.2049 c.c. e 31 TUF alla restituzione della somma corrisposta dalle attrici pari ad € 275.409,oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e agli ulteriori danni, pari alla remunerazione che sarebbe derivata, dagli investimenti affidati al Martinetti, ove gli stessi fossero stati regolarmente effettuati.

Sin dal 1997 Martinetti era stato promotore finanziario di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano investito nell’acquisto di vari prodotti finanziari della [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), tra cui alcune polizze assicurative.

Nel 2006, avendo appreso notizie non rassicuranti sul Martinetti, le Teasto avevano chiesto informazioni direttamente alla BNL di Foggia e avevano appreso che le polizze erano state rimborsate e accreditate sul c.c. n. 20933 intestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. –All’esito di assunzione di prove, tra cui unaperizia grafologica, il Tribunale di Foggia rigettava le domande, poiché sussisteva corrispondenza tra le richieste di disinvestimento delle polizze e i bonifici effettuati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con le relative causali, nonostante l’apocrificità di alcune firme apposte sui moduli di disinvestimento o riscatto, circostanza tuttavia non sufficiente a dimostrare l’asserita distrazione del Martinetti delle somme, comunque rimborsate a seguito degli eseguiti disinvestimenti.3. – [OSCURATO:PERSONA] ina in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari, ch e con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e condannava l’attuale controricorrente (nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]) in solido con [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attrice di €

30.573. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuivache: a)dagli esiti istruttori era risultato che : a1) il Martinetti a veva svolto attività di promotore finanziario per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; a2)era divenuto promotore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e Ripalta , le quali avevano investito i loro risparmi nell’acquisto di prodotti finanziari BNL.

Risultava , inoltre , che le investitrici avevano sottoscritto una serie di prodotti finanziari proposti dal Martinetti quale promotore della [OSCURATO:SOCIETA]; a3) l e stesse avevano appreso dalla BNL di Foggia che gli investimenti erano stati inizialmente effettuati, ma non erano stati rinnovati o erano stati dismessi prime della scadenza stessa ed in alcuni casi non erano stati mai effettuati, sebbene le somme rinvenienti dagli disinvestimenti erano state accreditate sul loro conto; a4) la perizia grafologica aveva accertato che effettivamente su alcuni dei moduli le firme erano apocrife; b) l’eccezione sulla valutazione della capacità di rischio e di investimento delle attrici con violazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 26,28 e 29 Reg.

Consob n. 11522/1998 non era mai stata proposta in I grado e come tale era inammissibile; c) l a banca a veva violato gli obblighi di diligenza professionale richiesti ad un operatore bancario qualificatosulla base di una serie di fatti accertati:c1)aveva accreditato le somme disinvestite da [OSCURATO:PERSONA] sul conto di [OSCURATO:PERSONA]; c2) non aveva proceduto ad alcun accertamento né sull’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], che non era titolare di alcun conto corrente, né sulla domanda di disinvestimento, né sulla delega all’incasso su un conto a s é non direttamente riferibile , né sulla legittimazione del presentatore del titolo a pretendere la liquidazione, pagando ad una persona diversa dalla diretta beneficiaria; d) diversamente le operazioni di [OSCURATO:PERSONA] pur essendo avvenute con sottoscrizioni apocrife erano state accreditate sul conto corrente a lei intestato e non è stata allegato alcun elemento su come tali somme fossero state distratte dal Martinetti all’insaputa della titolare del conto;per il prelievo illecito di tali somme sarebbe stato necessarioindividuare la complicità di un funzionario all’interno della banca depositaria delle somme che avrebbe identificato il soggetto o autenticato la delega per il rimborso delle somme regolarmente accreditate.

Di tale complicità l’odierna appellante non ha fornito prova alcuna. e) alcun concorso di colpa poteva sussistere a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella redazione delle false domande di disinvestimento; f) non era stata p rodotta prova idonea a dimostrar e l’asserito versamento di 10.000 in contanti al Martinetti.

4. - Rosa ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione con unmotivo articolato in più censure. 5.- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrentideducono:

6. - Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1176 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., art. 31, comma 3, TUF_ Omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione ai sensi della art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c.

L a censura rip e rcorre i rapporti intervenuti tra le Teasto e il Martinetti per contestare che , nonostante gli accertamenti sulla responsabilità del Martinetti e della Banca, la Corte avesse escluso la restituzione delle somme e il conseguente risarcimento dei danni sull’erroneo assunto che dette somme erano state trasferite su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA].

Le somme, infatti, non appena transitate su un conto alla stessa non conosciuto e solo apparentemente intestatole, venivano distratte a beneficio del Martinetti e di altri soggetti sconosciuti alla Teasto.

Tutte le operazioni erano state effettuate con firme apocrife.

La Corte aveva ritenuto carente di prova tali circostanze e quelle relative al coinvolgimento di terzi soggetti connessi alla BNL ed al Martinetti (le ricorrenti avevano evidenziato che il fratello della Martinetti era dipendente della Banca).

L e ricorrenti evidenziavano che la stessa BNL aveva con comunicazione del 22.4.2010 aveva precisato che presso la filiale non vi era alcun conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] e soltanto dopo l’inizio del giudizio di I grado erano riuscite ad ottenere copia della documentazione relativa al conto. 6.1Le censure sono inammissibili.

E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denunciataviolazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n.34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023).

Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Compito della Corte di cassazione non è quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito.

Il ricorso per cassazione conferisce , infatti,al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass., n. 331/2020).

Come si è più volte sottolineato, la Corte di cassazione non è, dunque,tenuta a condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, dovendo invece limitare il proprio compitoa controllare se i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamentodecisorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile(Cass., n. 7523/2022).Non integra, peraltro, violazione o falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass.,n. 10313/ 2006; Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n.16698/2010; Cass. n. 7394/2010).

Nel caso che ne occupa le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, sicché esse ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015).

In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere denunciato sollecitando la riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass., n. 7993/2023; Cass., n. 35041/2022).Il ricorso per cassazione non rappresenta infatti uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata ed il giudizio di legittimità non può essere, perciò, surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017, Cass., SU, n. 34476/2019 e Cass., n. 32026 / 2021; Cass., n. 40493/ 2021; Cass., n. 1822 / 2022; Cass. , n. 2195 / 2022; Cass. , n. 3250 / 2002; Cass., n. 5490 / 2022; Cass. , n. 9352 / 2022; Cass. , 13408 / 2022; Cass.,n. 15237/2022; Cass., n. 21424 / 2022; Cass. , n. 30435 / 2022; Cass., n. 35041 / 2022; Cass. , n.35870 / 2022; Cass. , n. 1015 / 2023; Cass.,n. 7993/ 2023).

7. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19704/2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difes e da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],9 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] all’Orto,10 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: intermediazione finanziaria -intimato- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bari n. 126 /20 2 1 pubblicata il21.1.2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30 .1 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione, notificato in data 9.10.20 06 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a convenivano in giudizio gli odierni appellati per accertare le violazioni commesse da Martinetti, quale promotore finanziario, e sentirlo condannare in solido con la [OSCURATO:SOCIETA], exart.2049 c.c. e 31 TUF alla restituzione della somma corrisposta dalle attrici pari ad € 275.409,oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e agli ulteriori danni, pari alla remunerazione che sarebbe derivata, dagli investimenti affidati al Martinetti, ove gli stessi fossero stati regolarmente effettuati. Sin dal 1997 Martinetti era stato promotore finanziario di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano investito nell’acquisto di vari prodotti finanziari della [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), tra cui alcune polizze assicurative. Nel 2006, avendo appreso notizie non rassicuranti sul Martinetti, le Teasto avevano chiesto informazioni direttamente alla BNL di Foggia e avevano appreso che le polizze erano state rimborsate e accreditate sul c.c. n. 20933 intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. –All’esito di assunzione di prove, tra cui unaperizia grafologica, il Tribunale di Foggia rigettava le domande, poiché sussisteva corrispondenza tra le richieste di disinvestimento delle polizze e i bonifici effettuati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con le relative causali, nonostante l’apocrificità di alcune firme apposte sui moduli di disinvestimento o riscatto, circostanza tuttavia non sufficiente a dimostrare l’asserita distrazione del Martinetti delle somme, comunque rimborsate a seguito degli eseguiti disinvestimenti.3. – [OSCURATO:PERSONA] ina in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari, ch e con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello e condannava l’attuale controricorrente (nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]) in solido con [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attrice di € 30.573. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuivache: a)dagli esiti istruttori era risultato che : a1) il Martinetti a veva svolto attività di promotore finanziario per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; a2)era divenuto promotore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e Ripalta , le quali avevano investito i loro risparmi nell’acquisto di prodotti finanziari BNL. Risultava , inoltre , che le investitrici avevano sottoscritto una serie di prodotti finanziari proposti dal Martinetti quale promotore della [OSCURATO:SOCIETA]; a3) l e stesse avevano appreso dalla BNL di Foggia che gli investimenti erano stati inizialmente effettuati, ma non erano stati rinnovati o erano stati dismessi prime della scadenza stessa ed in alcuni casi non erano stati mai effettuati, sebbene le somme rinvenienti dagli disinvestimenti erano state accreditate sul loro conto; a4) la perizia grafologica aveva accertato che effettivamente su alcuni dei moduli le firme erano apocrife; b) l’eccezione sulla valutazione della capacità di rischio e di investimento delle attrici con violazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 26,28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 non era mai stata proposta in I grado e come tale era inammissibile; c) l a banca a veva violato gli obblighi di diligenza professionale richiesti ad un operatore bancario qualificatosulla base di una serie di fatti accertati:c1)aveva accreditato le somme disinvestite da [OSCURATO:PERSONA] sul conto di [OSCURATO:PERSONA]; c2) non aveva proceduto ad alcun accertamento né sull’autenticità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], che non era titolare di alcun conto corrente, né sulla domanda di disinvestimento, né sulla delega all’incasso su un conto a s é non direttamente riferibile , né sulla legittimazione del presentatore del titolo a pretendere la liquidazione, pagando ad una persona diversa dalla diretta beneficiaria; d) diversamente le operazioni di [OSCURATO:PERSONA] pur essendo avvenute con sottoscrizioni apocrife erano state accreditate sul conto corrente a lei intestato e non è stata allegato alcun elemento su come tali somme fossero state distratte dal Martinetti all’insaputa della titolare del conto;per il prelievo illecito di tali somme sarebbe stato necessarioindividuare la complicità di un funzionario all’interno della banca depositaria delle somme che avrebbe identificato il soggetto o autenticato la delega per il rimborso delle somme regolarmente accreditate. Di tale complicità l’odierna appellante non ha fornito prova alcuna. e) alcun concorso di colpa poteva sussistere a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella redazione delle false domande di disinvestimento; f) non era stata p rodotta prova idonea a dimostrar e l’asserito versamento di 10.000 in contanti al Martinetti. 4. - Rosa ed [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione con unmotivo articolato in più censure. 5.- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrentideducono: 6. - Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1176 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., art. 31, comma 3, TUF_ Omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione ai sensi della art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c. L a censura rip e rcorre i rapporti intervenuti tra le Teasto e il Martinetti per contestare che , nonostante gli accertamenti sulla responsabilità del Martinetti e della Banca, la Corte avesse escluso la restituzione delle somme e il conseguente risarcimento dei danni sull’erroneo assunto che dette somme erano state trasferite su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Le somme, infatti, non appena transitate su un conto alla stessa non conosciuto e solo apparentemente intestatole, venivano distratte a beneficio del Martinetti e di altri soggetti sconosciuti alla Teasto. Tutte le operazioni erano state effettuate con firme apocrife. La Corte aveva ritenuto carente di prova tali circostanze e quelle relative al coinvolgimento di terzi soggetti connessi alla BNL ed al Martinetti (le ricorrenti avevano evidenziato che il fratello della Martinetti era dipendente della Banca). L e ricorrenti evidenziavano che la stessa BNL aveva con comunicazione del 22.4.2010 aveva precisato che presso la filiale non vi era alcun conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] e soltanto dopo l’inizio del giudizio di I grado erano riuscite ad ottenere copia della documentazione relativa al conto. 6.1Le censure sono inammissibili. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denunciataviolazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n.34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023). Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Compito della Corte di cassazione non è quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito. Il ricorso per cassazione conferisce , infatti,al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass., n. 331/2020). Come si è più volte sottolineato, la Corte di cassazione non è, dunque,tenuta a condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, dovendo invece limitare il proprio compitoa controllare se i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamentodecisorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile(Cass., n. 7523/2022).Non integra, peraltro, violazione o falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass.,n. 10313/ 2006; Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n.16698/2010; Cass. n. 7394/2010). Nel caso che ne occupa le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, sicché esse ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015). In altri termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere denunciato sollecitando la riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass., n. 7993/2023; Cass., n. 35041/2022).Il ricorso per cassazione non rappresenta infatti uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata ed il giudizio di legittimità non può essere, perciò, surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017, Cass., SU, n. 34476/2019 e Cass., n. 32026 / 2021; Cass., n. 40493/ 2021; Cass., n. 1822 / 2022; Cass. , n. 2195 / 2022; Cass. , n. 3250 / 2002; Cass., n. 5490 / 2022; Cass. , n. 9352 / 2022; Cass. , 13408 / 2022; Cass.,n. 15237/2022; Cass., n. 21424 / 2022; Cass. , n. 30435 / 2022; Cass., n. 35041 / 2022; Cass. , n.35870 / 2022; Cass. , n. 1015 / 2023; Cass.,n. 7993/ 2023). 7. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 08552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris