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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07762/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di furto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Inoltre, le ragioni difensive sono formulate in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità per giurisprudenza costante, e manifestamente infondate poiché il concorso di persone nel reato si ravvisa in qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'aggravante ex art. 114 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La sentenza impugnata ha valorizzato il ruolo non secondario dei coimputati e del ricorrente - la giurisprudenza di legittimità ritiene il "palo" un concorrente nel reato non meritevole di una valutazione di contributo di minima importanza: cfr. Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) - ed ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di furto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, le ragioni difensive sono formulate in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità per giurisprudenza costante, e manifestamente infondate poiché il concorso di persone nel reato si ravvisa in qualsiasi condotta agevolatrice apprezzabile (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'aggravante ex art. 114 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata ha valorizzato il ruolo non secondario dei coimputati e del ricorrente - la giurisprudenza di legittimità ritiene il "palo" un concorrente nel reato non meritevole di una valutazione di contributo di minima importanza: cfr. Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) - ed ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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