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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25904/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24426-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente domiciliata; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6877/05/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2010 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Roma e di trasporto per turismo a noleggio per diversi comuni laziali, ritenendo non ricorrenti le condizioni perché la predetta società contribuente potesse beneficiare del regime del c.d. cuneo fiscale di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado riconoscendo alla società contribuente il diritto al predetto beneficio sul presupposto che la stessa avesse i requisiti per godere dell'agevolazione, in quanto non svolgeva la propria attività in regime di concessione traslativa, ma in virtù di un contratto d'appalto di servizi ed anche perché, nell'ambito del rapporto contrattuale con gli enti territoriali, non era individuabile la corresponsione di una tariffa remunerativa; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:1.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), ,d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni del contratto stipulato dalla società contribuente nella specie con il comune di Fiumicino, la CTR aveva errato nel qualificare il contratto come appalto di servizi, anziché come concessione traslativa, ostativa al conseguimento dell'agevolazione fiscale IRAP, introdotta per abbattere il cuneo fiscale, dal quale sono escluse le imprese operanti in virtù di "concessione traslativa" e con "tariffa remuneratoria".

2. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 1315 del 2018, n. 2244 del 2018, n. 2245 del 2018; Cass. n. 7280 del 2019 e, più specificamente Cass. n. 29648 del 2018) secondo cui l'interpretazione degli accordi negoziali intercorsi tra le parti è riservata al giudice del merito ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sulla base dell'indicazione specifica del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (come affermato da Cass.19/02/2004, n. 3296).

L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito (Cass. 29/07/2003, n. 11679).

3. Nella specie, ribadendo quanto affermato in analoga fattispecie da Cass. n. 29648 del 2018, il motivo di ricorso in esame non si appunta su alcuna specifica violazione delle regole legali di interpretazione del rapporto giuridico intercorso tra la contribuente e 11,.) i o ky_ gli enti locali, ma piuttosto pongorip, in modo non consentito in questa sede di legittimità, di valutare diversamente il contenuto concreto dei detti negozi o delle clausole rilevanti (neppure trascritto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza) e la connessa qualificazione giuridica del rapporto giuridico insorto (in senso conforme, sulla non sindacabilità, in sede di legittimità, della distinzione in fatto tra affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione ovvero a mezzo di contratto di appalto, vedi anche: Cass. 19/01/2018, n. 1315; 30/01/2018, n. 2244; 30/01/2018, n. 2245).

4. La rilevata inammissibilità del ricorso preclude l'esame delle questioni di diritto poste dalla ricorrente che, peraltro, sono anche infondate alla stregua di quanto affermato da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 29648 del 2019 (in particolare al par. 11.4).

5. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24426-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente domiciliata; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6877/05/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2010 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune di Roma e di trasporto per turismo a noleggio per diversi comuni laziali, ritenendo non ricorrenti le condizioni perché la predetta società contribuente potesse beneficiare del regime del c.d. cuneo fiscale di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado riconoscendo alla società contribuente il diritto al predetto beneficio sul presupposto che la stessa avesse i requisiti per godere dell'agevolazione, in quanto non svolgeva la propria attività in regime di concessione traslativa, ma in virtù di un contratto d'appalto di servizi ed anche perché, nell'ambito del rapporto contrattuale con gli enti territoriali, non era individuabile la corresponsione di una tariffa remunerativa; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), ,d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni del contratto stipulato dalla società contribuente nella specie con il comune di Fiumicino, la CTR aveva errato nel qualificare il contratto come appalto di servizi, anziché come concessione traslativa, ostativa al conseguimento dell'agevolazione fiscale IRAP, introdotta per abbattere il cuneo fiscale, dal quale sono escluse le imprese operanti in virtù di "concessione traslativa" e con "tariffa remuneratoria". 2. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 1315 del 2018, n. 2244 del 2018, n. 2245 del 2018; Cass. n. 7280 del 2019 e, più specificamente Cass. n. 29648 del 2018) secondo cui l'interpretazione degli accordi negoziali intercorsi tra le parti è riservata al giudice del merito ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sulla base dell'indicazione specifica del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (come affermato da Cass.19/02/2004, n. 3296). L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito (Cass. 29/07/2003, n. 11679). 3. Nella specie, ribadendo quanto affermato in analoga fattispecie da Cass. n. 29648 del 2018, il motivo di ricorso in esame non si appunta su alcuna specifica violazione delle regole legali di interpretazione del rapporto giuridico intercorso tra la contribuente e 11,.) i o ky_ gli enti locali, ma piuttosto pongorip, in modo non consentito in questa sede di legittimità, di valutare diversamente il contenuto concreto dei detti negozi o delle clausole rilevanti (neppure trascritto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza) e la connessa qualificazione giuridica del rapporto giuridico insorto (in senso conforme, sulla non sindacabilità, in sede di legittimità, della distinzione in fatto tra affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione ovvero a mezzo di contratto di appalto, vedi anche: Cass. 19/01/2018, n. 1315; 30/01/2018, n. 2244; 30/01/2018, n. 2245). 4. La rilevata inammissibilità del ricorso preclude l'esame delle questioni di diritto poste dalla ricorrente che, peraltro, sono anche infondate alla stregua di quanto affermato da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 29648 del 2019 (in particolare al par. 11.4). 5. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento