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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 34766/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Katiuscia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/1/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello- di Brescia ricorre, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe, che, all'esito del dibattimento, sulle concordi conclusioni delle parti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata per essere i reati a lei ascritti (riqualificato quello di ricettazione nella fattispecie autonoma di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.) estinti per intervenuta prescrizione.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 648, corna quarto, cod. pen.) in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen. fosse in realtà fattispecie autonoma di reato, così computando un termine di prescrizione più breve di quello previsto per il reato non attenuato, giacché ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze attenuanti, ancorché ad effetto speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. L'imputata era tratta a giudizio per rispondere dei delitti di detenzione finalizzata al commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e ricettazione degli stessi.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto di ricettazione nella ipotesi lieve descritta (quale autonoma fattispecie dal comma quarto dell'art. 648 cod. pen.).

Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando la causa estintiva anche per il reato di ricettazione, attesa la pena edittale massima prevista per l'ipotesi (autonoma) attenuata (art. 648 comma quarto cod. pen.).

Il Procuratore generale territoriale impugnava la detta sentenza ritenendola illegittima, nella parte in cui dichiara estinto il reato di ricettazione, così come qualificato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime oggetto di massimazione si richiama Sez. 2, n. 14767 del 21/3/2017, Rv. 269492; che indica precedenti conformi fino alla lontana Sez.

U., n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003) in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.2.1.

La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della legge, va pertanto annullata sul capo oggetto di impugnazione.

3. All'accoglimento del ricorso diretto consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 cod. proc. pen., va disposto in favore del giudice competente per l'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Katiuscia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/1/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello- di Brescia ricorre, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe, che, all'esito del dibattimento, sulle concordi conclusioni delle parti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata per essere i reati a lei ascritti (riqualificato quello di ricettazione nella fattispecie autonoma di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.) estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 648, corna quarto, cod. pen.) in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen. fosse in realtà fattispecie autonoma di reato, così computando un termine di prescrizione più breve di quello previsto per il reato non attenuato, giacché ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze attenuanti, ancorché ad effetto speciale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'imputata era tratta a giudizio per rispondere dei delitti di detenzione finalizzata al commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e ricettazione degli stessi. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto di ricettazione nella ipotesi lieve descritta (quale autonoma fattispecie dal comma quarto dell'art. 648 cod. pen.). Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando la causa estintiva anche per il reato di ricettazione, attesa la pena edittale massima prevista per l'ipotesi (autonoma) attenuata (art. 648 comma quarto cod. pen.). Il Procuratore generale territoriale impugnava la detta sentenza ritenendola illegittima, nella parte in cui dichiara estinto il reato di ricettazione, così come qualificato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime oggetto di massimazione si richiama Sez. 2, n. 14767 del 21/3/2017, Rv. 269492; che indica precedenti conformi fino alla lontana Sez. U., n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003) in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.2.1. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della legge, va pertanto annullata sul capo oggetto di impugnazione. 3. All'accoglimento del ricorso diretto consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 cod. proc. pen., va disposto in favore del giudice competente per l'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.
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