CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difesa dall'avvocatoGIOVANNI GOZZI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 519/2023depositata il 15/02/2023.Numero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Tribunale di Milano, deducendo l’esistenzadi un rapporto negoziale inter partes in ragione di contratto disomministrazione di carburante e di collegato contratto di comodatodell’impianto di distribuzione, e lamentando l’abuso di posizionedominante di controparte, spinto sino a integrare gli estremi dellaviolenza morale.2. Con sentenza n. 1619/2021 il Tribunale di Milano rigettava ledomande attoree mentre accoglieva la domanda in via riconvenzionalespiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di pagamento dell’indennità di abusivaoccupazione dell’impianto nonché delle royalties.3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,cui resisteva [OSCURATO:SOCIETA].4. Successivamente, con sentenza N. 519/2023 la Corte d’Appello diMilano rigettava l’interposto gravame.5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la societàValdastico [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia “Violazionedegli articoli 1435, 1218, 2043, 2697 del c.c. e dell’art. 12 Preleggi conriferimento agli articoli 1362, 1363, 1364 e 1366 del c.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.”.Si duole che la corte d’appello abbia escluso il risarcimento dei danniNumero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026lamentati in conseguenza della subita violenza morale per non esserestata la domanda preceduta da domanda di annullamento del contratto.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Dirimente risulta osservare che la ricorrente censura soltantouna delle rationes decidendi poste a fondamento dell’impugnatasentenza, e non anche l’ulteriore ed autonoma ragione consistentenell’esclusione della ricorrenza nella specie dei presupposti dell’invocatovizio del consenso all’esito di un apprezzamento di fatto congruamentemotivato (v. in termini Cass., n. 12058/2022: “In materia diannullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesidella violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraentisubisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consensoalla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da unterzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, suldeterminismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia nonavrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non puòessere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte siastata determinata da timori meramente interni ovvero da personalivalutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudiziorisalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delleproprie scelte”).Il motivo è pertanto inammissibile a mente del consolidato principiosecondo cui “quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nelcaso in esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso cheognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che ilsoccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una diesse rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e lerestanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamentodella sentenza” (v. Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass.,Numero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026Sez. Un., n. 7931/2013).2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degliarticoli 1435 e 2697 del c.c. e dell’art. 12 Preleggi con riferimento agliarticoli 1362, 1363, 1364 e 1366 del c.c. in relazione all’art. 360 comma1 n.3 del c.p.c.”.Si duole che la corte d’appello abbia escluso la ricorrenza nellaspecie dei presupposti della violenza morale.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte dimerito ha ritenuto che la stipulazione tra le parti del contratto oil siastata frutto di una scelta consapevole e volontaria di [OSCURATO:SOCIETA]. edall’uopo ha espressamente affermato: “Inoltre, le dedotte circostanze -secondo cui il dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe redatto unilateralmente laproposta contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] del 4/02/2011 e poi avrebbe“costretto con violenza morale” il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] asottoscrivere il contratto oil del 13/04/2011 promettendo verbalmente lacontestuale sottoscrizione del più redditizio contratto non oil poi nonverificatasi- non integrano la prospettazione di un male ingiusto enotevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 1435 c.c.”.Con il motivo in scrutinio la ricorrente non fa che riproporre ledoglianze già svolte in appello, senza tenere conto della motivazioneresa dalla corte territoriale in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici.Emerge altresì con evidenza che le deduzioni dell’odierna ricorrentesostanzialmente si risolvono nella mera inammissibile prospettazione diuna rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti difatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché unarivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudicedi merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a talefine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza,Numero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,essendo estraneo al sindacato di legittimità il potere di riesaminare ilmerito dell’intera vicenda processuale (v. Cass., n. 34791/2021; Cass.,n. 21244/2006).3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli articoli1591 c.c. e dell’art. 12 preleggi con riferimento agli articoli 1362, 1363,1364 e 1366 del Cc in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 del c.p.c.”.Si duole che, nel confermare l’accoglimento della domandariconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA] di condanna al pagamento dell’indennità dioccupazione e delle royalties maturate successivamente al maggio 2015in relazione al contratto di affitto di ramo di azienda a suo tempostipulato per l’attività non oil, la corte di merito abbia violato l’art. 1591c.c., affermando l’irrilevanza della mora del conduttore ai fini della suaapplicazione.Lamenta l’omessa considerazione della circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] nonha mai aveva richiesto la restituzione dell’attività non oil, di talché tra leparti il rapporto sarebbe proseguito nelle forme di un nuovo contratto dicomodato.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Dall’impugnata sentenza si evince anzitutto che in sede digravame l’odierna ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione daparte del giudice di prime cure della sua contestazione mossa avverso ladomanda riconvenzionale di controparte, “avendone eccepitol’inammissibilità”, e che la corte territoriale ha affermato esserel’eccezione di inammissibilità del tutto diversa dalla non contestazione,causa” e, solo in seconda battuta, con l’incdipit “Si osserva inoltre”, haaffermato che l’art. 1591 c.c. non richiede la costituzione in mora, percui sulla prima statuizione, invero non specificatamente censurata, laNumero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026motivazione della sentenza si consolida.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando lasentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su piùrationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse èsufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuritutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitival’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure nonpotrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza(Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., Sez. Un., n.7931/2013).Va d’altro canto osservato che la ricorrente fonda la sua censura suun’alternativa ricostruzione dei fatti di causa, deducendo che [OSCURATO:SOCIETA],dopo avere comunicato in data 2 dicembre 2013 la cessazione dellaconcessione autostradale al 31 dicembre 2013 e avere invitatoValdastico alla restituzione dell’area di servizio, avrebbesuccessivamente, con comunicazione del 28 dicembre 2013, annullato laprecedente “messa in mora”, rappresentando di avere raggiunto con unasocietà terza un accordo di prosecuzione delle attività dell’area diservizio di [OSCURATO:PERSONA] e precisando che “il termine di riconsegnadell’area di servizio indicato al 31.12.2013 viene annullato e gli accordidi affidamento oil e non oil proseguiranno. Sarà nostra cura comunicarvisuccessivamente la nuova data di scadenza”.A tale stregua la censura è inammissibile sotto un duplice profilo.Essa è formulata in termini generici e assertivi, in violazione dell’art.366, n. 6, c.p.c.: la ricorrente richiama, infatti, una precedente “messain mora”, senza riprodurne il contenuto e senza localizzarla nelprecedente contesto processuale, e, quanto alla successivacomunicazione di [OSCURATO:SOCIETA], pur trascrivendone il contenuto, non localizza ildocumento negli atti di causa, neppure indicando il numero della suaNumero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026produzione.Per altro verso, con essa la ricorrente mira a contrapporre allaricostruzione operata dal giudice di merito una diversa lettura dellavicenda negoziale e dei documenti di causa, sollecitando così un nuovoapprezzamento del fatto e delle risultanze probatorie, non consentito insede di legittimità.Nel confermare la statuizione del giudice di prime cure la corteterritoriale ha rilevato essere stato sottoscritto tra le parti solo ilcontratto oil, eseguito in maniera pacifica e continuativa sino allaraccomandata inviata da [OSCURATO:SOCIETA] nell’anno 2014; mentre il contratto nonoil non è stato sottoscritto, per cui la società oggi ricorrente versava inuna situazione di occupazione senza titolo (v. p. 5 dell’impugnatasentenza).Emerge pertanto evidente che l’odierna ricorrente contrappone allavalutazione in fatto della corte territoriale ( invero conforme alconsolidato principio di diritto secondo cui il conduttore è tenuto ex art.1591 c.c. al pagamento del corrispettivo pattuito per tutto il tempo incui rimanga nella detenzione dell’immobile, senza che sia necessaria lacostituzione in mora: v. Cass., n. 10926/2018 ) una propria diversa edoppositiva interpretazione, sollecitando a questa Corte un riesame delfatto e della prova, estraneo al sindacato di legittimità.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 del c.p.c.”.Si duole che la corte d’appello si sia limitata ad escludere lanecessità della messa in mora del conduttore senza esaminarnel’esistenza e la portata in relazione ai documenti 10, 11 e 12, prodotti edacquisiti in giudizio.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. In primo luogo, per violazione dell’art. 360, quarto commaNumero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026c.p.c., in presenza di cd. “doppia conforme”, dato che il tribunale e lacorte d’appello, infatti, hanno accolto la domanda riconvenzionale diTamoil partendo dal medesimo presupposto giuridico, e cioè quella dellaintervenuta cessazione del rapporto di locazione tra le parti.In secondo luogo, perché il ricorrente si limita ad indicare idocumenti asseritamente non esaminati senza invero esporrechiaramente né quali sarebbero i passaggi di tali documenti che, seesaminati, avrebbero portato il giudicante a conclusioni diverse, né leragioni per cui ciò sarebbe potuto accadere.La censura viene dunque dedotta in patente violazione del principiodi diritto, secondo cui “Il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità,l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbesenza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (v. tra le tante Cass.,n. 16812/2018; Cass., n. 16583/2024).5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell’art.2967 del Cc, dell’art. 210 del c.p.c. e dell’art. 12 preleggi conriferimento agli articoli 1362, 1363, 1364 e 1366 del Cc in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.”.Si duole dell’illegittimità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.emesso dal giudice di primo grado e confermato dalla corte d’appello.Lamenta che la corte d’appello ha “scansato” il motivo diimpugnazione con cui si lamentava la “improcedibilità” dell’art. 210Numero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026c.p.c., non avendo attribuito nessun rilievo al fatto, dedottodall’appellante in sede di gravame, per cui [OSCURATO:SOCIETA] non aveva per nullaallegato e provato di aver, vanamente, già richiesto il documento aValdastico s.r.l. in via stragiudiziale.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. L’evocata violazione dell’art. 2697 c.c. è generica ed assertiva, enon risulta dedotta secondo gli insegnamenti di questa Corte (v. inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto da Cass., Sez.Un., n. 16598 del 2016, e ribadito – ex multis - da Cass., n. 26769 del2018).5.3. Neppure correttamente dedotta è la lamentata violazionedell’art. 210 c.p.c., in relazione alla istanza di esibizione di copiaautentica del registro dei corrispettivi di [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2016.La ricorrente deduce, come già in sede di gravame, che il tribunaleavrebbe ordinato l’esibizione richiesta, e la corte territoriale avrebbeconfermato tale statuizione, senza tener conto che la parte istante nonaveva né allegato né provato di aver previamente inviato allacontroparte, in via stragiudiziale, una richiesta di consegna deldocumento.La corte di merito ha viceversa esaminato e correttamente rigettatoil motivo di appello, dirimente essendo che l’emanazione dell'ordine diesibizione è riservata al potere discrezionale del giudice di merito esvincolata da ogni onere motivazionale (v., in termini, Cass., n.5059/2024; Cass., n. 27412/2021).La ricorrente omette altresì di considerare che la corte di merito, puravendo confermato le statuizioni del tribunale in punto di accoglimentodell’istanza di esibizione, ha altresì affermato: “In ogni caso, l’odiernaappellante non aveva contestato la pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA] nelmerito (né nell’an, né nel quantum) per quanto sopra esposto”, di talchéle pretese di [OSCURATO:SOCIETA] sono state ritenute dimostrate in forza della diversaNumero registro generale 9432/2023Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 21377/2026Data pubblicazione 23/06/2026e summenzionata ratio decidendi, sulla quale, pertanto, la motivazionedell’impugnata sentenza si consolida.6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]