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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08595/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30 C/ [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 2B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n.1988/2020 depositata il 24/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in sede di pronuncia del presente decreto si può provvedere sulle spese; Considerato che il potere previsto dalla norma è del tutto particolare e deve esercitarsi anche sulla base di valutazioni inerenti al la positività della sostanziale desistenza dal giudizio espressa dalla mancata richiesta di decisione; Rilevato che nel ricorso si prospettava una questione di legittimità costituzionale all’epoca ancora in corso di decisione, il che rende scusabile comunque l’introduzione del giudizio di legittimità; Ritenuto, dunque, che le spese possono compensarsi; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30 C/ [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 2B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n.1988/2020 depositata il 24/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in sede di pronuncia del presente decreto si può provvedere sulle spese; Considerato che il potere previsto dalla norma è del tutto particolare e deve esercitarsi anche sulla base di valutazioni inerenti al la positività della sostanziale desistenza dal giudizio espressa dalla mancata richiesta di decisione; Rilevato che nel ricorso si prospettava una questione di legittimità costituzionale all’epoca ancora in corso di decisione, il che rende scusabile comunque l’introduzione del giudizio di legittimità; Ritenuto, dunque, che le spese possono compensarsi; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità
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