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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 41105/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo nei procedimento a carico di: CULCASI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza emessa il 04/02/2022 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] i.

Con sentenza emessa con rito abbreviato in data 04/02/2022, il Tribunale di Trapani ha condannato alla pena di ventotto giorni di arresto CULCASI [OSCURATO:PERSONA], :n relazione ai reato a lui ascritto di abusiva raccolta di scommesse in assenza di titolo concessorio.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, deducendo violazione di lenge con riferimento alla pena applicata, essendo il reato ascritto al CULCASI un delitto.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una deciaratoria di inammissibilità del ricorso, non esperible per la sola sollecitazione di poteri di rettificazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, l'affermazione della penale responsabilità dei CULCASI, per il reato a lui ascritto di abusiva accettazione e raccolta di scommesse per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di titolo abilitativo, concerne all'evidenza il delitto di cui all'art. 4, commi 4 e 4 -bis della

I. n. 401 del 1989.

Peraltro, dopo aver compiutamente argomentato le ragioni a sostegno della condanna, il Tribunale di Trapani ha determinato il trattamento sanzionatorio su parametri contravvenzionali riguardanti altra fattispecie.

Deve conseguentemente disporsi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'Appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamenl:o sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo.

Così deciso il 13 settembre 2022 il Consigli ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo nei procedimento a carico di: CULCASI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza emessa il 04/02/2022 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] i. Con sentenza emessa con rito abbreviato in data 04/02/2022, il Tribunale di Trapani ha condannato alla pena di ventotto giorni di arresto CULCASI [OSCURATO:PERSONA], :n relazione ai reato a lui ascritto di abusiva raccolta di scommesse in assenza di titolo concessorio. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, deducendo violazione di lenge con riferimento alla pena applicata, essendo il reato ascritto al CULCASI un delitto. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una deciaratoria di inammissibilità del ricorso, non esperible per la sola sollecitazione di poteri di rettificazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, l'affermazione della penale responsabilità dei CULCASI, per il reato a lui ascritto di abusiva accettazione e raccolta di scommesse per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di titolo abilitativo, concerne all'evidenza il delitto di cui all'art. 4, commi 4 e 4 -bis della I. n. 401 del 1989. Peraltro, dopo aver compiutamente argomentato le ragioni a sostegno della condanna, il Tribunale di Trapani ha determinato il trattamento sanzionatorio su parametri contravvenzionali riguardanti altra fattispecie. Deve conseguentemente disporsi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d'Appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamenl:o sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso il 13 settembre 2022 il Consigli ste
Sentenza Cassazione n. 41105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris