CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 10923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso__ A Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio del tenente dei [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo esplose, a distanza ravvicinata, ben due colpi di pistola mentre fuggiva dopo un controllo operato dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, colpi che il tenente Caputo riuscì a schivare, per il delitto di porto in luogo pubblico della pistola clandestina, utilizzata per il tentativo di omicidio, e per il delitto di ricettazione della stessa, fatti commessi in Bisceglie il 25 aprile 2019. Ha però riformato la menzionata sentenza in punto di pena, rideterminandola in anni sei e mesi quattro di reclusione. 2. Il tenente dei [OSCURATO:PERSONA] si mise alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], siccome era stato segnalato che si trovava nel possesso di una pistola, per le vie del centro storico di Bisceglie; lo incrociò quindi nei pressi della Piazza del pesce, a circa dieci metri di distanza, fermo su una bicicletta. Appena lo vide gli intimò di stare fermo, qualificandosi seppure non ve ne fosse necessità per precedente conoscenza, e allora Petruzzi si dette alla fuga a piedi ma fu prontamente seguito dal tenente, che lo teneva a circa sei metri di distanza. Petruzzi, accortosi di esser ancora inseguito, estrasse dalla cintola una pistola e fece più volte fuoco guardando il tenente e prendendo la mira. Esplose così due colpi di pistola, che non andarono a segno perché il tenente riuscì a togliersi, con un gesto repentino, dalla traiettoria di mira. 3. Questa ricostruzione, per la gran parte affidata al narrato della vittima, ha trovato riscontro negli esiti dell'ispezione dei luoghi, per la presenza di un proiettile sul lastrico solare di un palazzo attiguo, rimbalzato su un'autovetturà parcheggiata nei pressi, che ha consentito di individuare la traiettoria in termini di piena compatibilità con quanto riferito dalla vittima. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. I giudici di merito hanno errato nel ritenere configurabile il delitto di tentativo di omicidio in luogo del delitto di lesioni aggravate. In capo all'imputato ha fatto difetto il cd. animus necandi. Non è stato possibile ricostruire la traiettoria dei proiettili e la scena della sparatoria. Non è stato accertato se e quali zone vitali del corpo della vittima furono mai prese di mira dall'imputato, e ciò anche per l'assenza di lesioni sulla vittima, non raggiunta da alcun colpo. Non si è considerato che, a quella così breve distanza, la vittima non avrebbe potuto schivare i colpi per mera agilità, ove questi fossero stati esplosi nella sua direzione. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha dato compiutamente atto, in tal modo rispondendo ai motivi di impugnazione, dei riscontri alle dichiarazioni dell'ufficiale dei Carabinieri, che ha riferito che l'imputato gli puntò contro la pistola, prendendo la mira ed esplodendo al suo indirizzo più colpi. Ha a tal fine richiamato la ricostruzione della traiettoria di almeno un proiettile, sì come rappresentata graficamente nelle fotografie dei rilievi tecnici in atti, rispetto alla quale, ha aggiunto, l'imputato non ha mosso specifiche critiche, limitandosi ad affermare che "non è mai stata chiarita con certezza la traiettoria" (fl. 7 della sentenza impugnata). La Corte di appello ha proseguito dimostrando logicamente la assoluta implausibilità della tesi difensiva dei colpi sparati in aria, osservando che se ciò fosse stato, l'ogiva rinvenuta non avrebbe presentato deformazioni e tracce di colore verde invero attribuibili al rimbalzo contro una superficie dura, verosimilmente un'autovettura parcheggiata nei pressi del luogo dell'aggressione. 2.1. Come opportunamente chiarito dalla impugnata sentenza, la volontà omicida dell'imputato è ricostruibile agevolmente sulla base del numero dei colpi esplosi, dalla direzione dei colpi, che furono sparati ad altezza di uomo, dalla distanza ravvicinata tra sparatore e vittima, dal mezzo micidiale utilizzato. 2.2. Né può desumersi l'inidoneità della condotta dal fatto che la vittima non fu colpita, perché, come osservato dalla Corte di appello, la deduzione difensiva fa leva sull'inaccettabile inversione dell'ordine logico dell'accertamento, pretendendo di trarre dalle conseguenze degli atti, giocoforza improduttivi dell'evento lesivo, gli indici di valutazione ex ante sulla idoneità e univocità degli atti medesimi. 3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna )1a. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022 Il coniciIièce estensore Il