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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44377/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza n. 46957 del 9.6.2021 della VI Sezione di questa Corte; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], solo in parte riformata dalla Corte di Appello etnea, [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei delitti di cui ai capi A), F), G), H), I), L), M), N), P), Q), V), i) della imputazione; contro la sentenza della Corte di Appello il Grasso, per il tramite del difensore, aveva proposto ricorso per cassazione articolato su tredici motivi che la VI Sezione di questa Corte, con sentenza del 9.6.2021, ha giudicato complessivamente inammissibile;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] denunziando una serie di errori di fatto e, in particolare, segnalando che nella sentenza impugnata: a pag. 24 la Corte di Cassazione non ha considerato che la delibazione circa la finalità della acquisizione probatoria sollecitata quale condizione posta all'abbreviato va operata "ex post" e non già "ex ante" e, comunque, nel contraddittorio; a pag. 25 la Corte non ha considerato che l'esame di riscontro ex art. 195 cod. proc. pen. verteva su un tema essenziale per il giudizio risultando in tal modo la difesa privata dal diritto di scandagliare il narrato del dichiarante con conseguente violazione delle previsioni contenute nella CEDU circa il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare dal difensore tutte le fonti di prova s suo carico; a pag. 25 la Corte non ha considerato che il profilo assolutorio dedotto è ammesso dalla dottrina e che, in ogni caso, l'assorbimento del titolo di reato in un altro implica la impossibilità del PM di accedere alla impugnazione; a pag. 26 la Corte ha errato nell'escludere il "ne bis in idem" soprattutto all'esito della sentenza n. 200 della Corte Costituzionale; a pag. 26 la Corte ha errato nel non considerare che la doglianza aveva attinto la motivazione meramente assertiva quanto alla configurazione della consorteria; a pag. 27 la Corte non ha considerato che, con il ricorso, era stato dedotto ogni profilo di doglianza sul ruolo di capo mentre la sentenza si limita a richiamare la decisione di merito omettendo del tutto di esaminare i pur diffusi ed articolati rilievi difensivi; a pag. 27 la Corte ha ammesso che non era stato mai proposto appello da parte del PM e, perciò, non vi era spazio per la congetturata estensione della impugnazione; a pag. 28 la Corte si è limitata a richiamare il contenuto della decisione di merito a fronte del ricorso in cui era stata sottoposta alla sua attenzione della Corte la dimensione dimostrativa dei dati che consentivano di operare una corretta qualificazione del fatto ed il giudizio di responsabilità soggettiva mentre anche su questo punto la

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le censure articolate sono estranee al perimetro degli errori richiamati dall'art. 625bis cod. proc. pen. sostanziandosi in mere contestazioni sulle conclusioni raggiunte dal provvedimento impugnato e, comunque, nella denuncia di errori di natura valutativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Sono noti e consolidati i principi in materia di "errore di fatto" ed i presupposti che consentono di ricorrere allo strumento di impugnazione straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. nei confronti delle sentenze della stessa Corte di Cassazione.

In particolare, è pacifica e ricorrente la affermazione secondo cui l'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa ed è configurabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; il rimedio del ricorso straordinario (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391b1s cod. proc. civ.), consente perciò di porre rimedio ad una svista o ad un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, rimanendo del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo ed indiscusso, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220373 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6493 del 13/12/2001, Reggiani, Rv. 220994 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).

E' certo, quindi, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625bís cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01, secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa però a circostanze di fatto che siano state correttamente percepite).

Tanto premesso, è agevole perciò concludere nel senso della impossibilità di ricondurre alcuna delle censure articolate nel presente ricorso nell'alveo degli errori "di fatto" suscettibili di dar luogo alla revoca della sentenza impugnata in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto tredici motivi di ricorso che sono stati partitamente esaminati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui si chiede la revoca e ritenuti manifestamente infondati sulla scorta di valutazioni assolutamente insuscettibili di essere rimesse in discussione con lo strumento del ricorso straordinario. 1.1 Il primo motivo, riguardante la mancata riduzione per il rito abbreviato, in conseguenza del rigetto della relativa richiesta è stato ritenuto tale "... oltre che generico rispetto alle osservazioni contenute alle pagg. 2 e ssgg. della sentenza impugnata; la Corte ha spiegato che, come correttamente rilevato dai giudici d'appello, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta di accesso al rito dev'essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, e può considerarsi 'necessaria' quando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda"; ne consegue, secondo la Corte, che "... allorquando - come nel presente processo - la richiesta d'integrazione probatoria abbia ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, essa deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese"; ha perciò concluso nel senso che ai rilievi della Corte d'appello sulla mancata indicazione delle circostanze oggetto della nuova escussione e sulla completezza del compendio probatorio, con la conseguente assenza di attitudine integrativa della riassunzione di prove invocata con la richiesta di rito abbreviato, il ricorso si limita ad opporre una generica opinione dissenziente; mentre, sull'ulteriore profilo della decisività di tali prove, addirittura tace del tutto.

Si tratta, com'è evidente, di una valutazione in diritto che la difesa contesta al punto 1 del presente ricorso ma che è il frutto di una valutazione giuridica e non certo di un "errore di fatto". 1.2 I giudici della VI Sezione hanno inoltre considerato manifestamento infondato il secondo motivo, con cui la difesa aveva denunziato la violazione del disposto di cui all'art. 195, cod. proc. pen., ed al connesso rigetto dell'istanza difensiva di rinnovazione istruttoria in appello; a tal fine hanno evocato il principio secondo cui non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la deposizione di un ufficiale od agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali od agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 248536); il che sarebbe quanto è avvenuto nel caso specifico, secondo quel che afferma lo stesso ricorrente.

Anche in tal caso, perciò, la decisione si fonda su una considerazione di carattere giuridico e non certo su una erronea percezione di atti o fatti processualmente incontroversi. 1.3 La sentenza qui impugnata ha giudicato manifestamente infondato anche il terzo motivo concernente la valutazione di ammissibilità dell'appello del Pubblico ministero "... poiché il c.d.

"assorbimento" nell'associazione mafiosa di quella finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuto dal giudice di primo grado, non avrebbe implicato una pronuncia assolutoria dal relativo addebito"; la VI Sezione ha infatti spiegato che "... un tale assunto è erroneo, poiché l'esclusione di un reato, per effetto del ritenuto 'assorbimento' in un altro, comunque comporta un'assoluzione dalla relativa imputazione: ond'è che l'appello del Pubblico ministero, a norma dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., era senza dubbio consentito".

Ancora una volta si tratta di una valutazione - anche in tal caso peraltro corretta - e non già di un errore "di fatto" come tale dedotto nel presente ricorso al punto sub 3. 1.4 Manifestamente infondato è stato inoltre giudicato il quarto motivo, con cui la difesa aveva sostenuto che la condanna per entrambi i delitti associativi avrebbe integrato un "bis in idem"; la Corte ha fatto presente che "... in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15, cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle ..."; ha aggiunto che "... nello specifico, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi" in quanto "... l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto a quella dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis, cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori".

Ancora una volta si è in presenza di valutazioni - del tutto corrette in quanto fondate su una giurisprudenza ampiamente condivisa - sul concorso formale tra il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. e quello contemplato all'art. 74 DPR 309 del 1990 in alcun modo riconducibili ad errori "di fatto" denunciabili ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen. come invece ritenuto dal ricorrente al punto sub 4 del ricorso. 1.5 La VI Sezione ha, inoltre, stimato del tutto aspecifica, risolvendosi in una mera asserzione, la quinta doglianza relativa alla dedotta insussistenza dei presupposti del delitto associativo ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; ha spiegato che "... la sentenza, infatti, motiva compiutamente sul punto, evidenziando indici eloquenti (esistenza di una cassa comune, reiterate forniture e correlata attività di vendita, diversificazione delle sostanze trattate, ripartizione dei ruoli, sostegno ai parenti dei sodali arrestati: amplius, pagg. 8 - 10, sent.), e con tale apparato argomentativo il ricorso non si misura in alcun modo".

Il rilievo (contenuto alle pagg. 3-4 del ricorso con riferimento a pag. 26 della sentenza) si limita meramente e del tutto genericamente a contestare il contenuto della decisione senza riuscire ad individuare alcun profilo di errore "percettivo" suscettibile di avere cittadinanza in questa sede. 1.8 Manifestamente infondato è stato stimato dalla sentenza qui impugnata anche l'ottavo motivo del ricorso, relativo all'attribuzione al Grasso della qualifica dirigenziale dell'associazione dedita al narcotraffico, chetato considerato "... inammissibile per genericità e perché fondato esclusivamente su una rilettura di alcune delle risultanze probatorie, che - come già s'è detto in esordio - non può interessare la Corte di cassazione.

E' sufficiente osservare, allora, che, a carico di costui, la sentenza pone in rilievo - ed il ricorso non contesta specificamente - plurimi comportamenti riconducibili, per giurisprudenza unanime, alla figura del dirigente-organizzatore del sodalizio: la gestione della cassa comune (la c.d.

"pignata"), la conduzione delle trattative con i fornitori per gli acquisti ed i relativi pagamenti, l'assegnazione dei ruoli agli adepti, le reprimende verso coloro, tra questi, che non rispettavano le regole interne, la risoluzione dei contrasti tra sodali (pagg. 8 - 10 e 24 s., sent.)".

La Corte aveva rilevato, quindi, il carattere generico del ricorso che non si sarebbe confrontato con il contenuto della sentenza impugnata di cui nel contempo ha riassunto il contenuto che ha stimato congruo e parametrato, in punto di fatto, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla figura del "capo" o "dirigente" del sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990; nessun "errore", perciò, è rinvenibile nella pronuncia ma esclusivamente valutazioni in diritto nemmeno contrastate in questa sede. 1.9 Stessa sorte ha avuto il nono motivo di ricorso, concernente la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.) poiché, secondo la difesa, il Pubblico ministero non ne avrebbe fatto oggetto di uno specifico motivo d'appello; la Corte ha spiegato che "... dalla lettura di quell'atto d'impugnazione del Pubblico ministero ... si coglie all'evidenza come la censura sollevata da quell'autorità abbia riguardato il reato associativo nella sua interezza, sì come contestato, dovendo perciò ritenersi estesa anche agli elementi circostanziali indicati nella relativa imputazione".

Anche in tal caso, perciò, la Corte ha operato una valutazione sicuramente non suscettibile di essere ricondotta ad un "errore di fatto" sussumibile nel perimetro dell'art. 625bis cod. proc. pen.. 1.11 Inammissibile è stato da ultimo considerato l'undicesimo motivo, con cui la difesa aveva censurato la sentenza di merito sui capi relativi alle imputazioni di estorsione; la Corte ha chiarito che il motivo è tale "... per un verso, perché reitera le obiezioni e gli argomenti già proposti al giudice d'appello, senza misurarsi criticamente con le osservazioni, giuridicamente ineccepibili, da questo rassegnate per disattenderli (vds. pagg. da 28 a 44 della sentenza); e, per l'altro, perché comunque solleva questioni riservate al giudice di merito, in quanto afferenti al significato di alcuni elementi di prova ovvero alla rilevanza di alcuni piuttosto che di altri tra questi"; ha pertanto affrontato l'unica questione di diritto meritevole di attenzione - quella, cioè, relativa a quali delle due fattispecie di cui agli artt. 393 e 629, cod. pen., sia applicabile al caso di esazione della prestazione effettuata da soggetto diverso dal creditore richiamando la decisione delle Sezioni unite di esta Corte secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); con riguardo al caso esaminato, ha tuttavia fatto presente che "... la sentenza spiega, senza essere specificamente contraddetta dal ricorrente, che almeno in un episodio - quello rubricato al capo 3) dell'imputazione - è stata raggiunta la prova della riscossione, da parte di costui, di una percentuale sul credito da lui esatto.

E, poiché si tratta di una vicenda che presenta caratteristiche del tutto analoghe a quelle degli altri episodi di tal genere addebitati al Grasso, la deduzione logica di un suo modus operandi sperimentato e consolidato in tal senso si rivela indiscutibilmente coerente, mancando qualsiasi elemento che possa anche soltanto astrattamente far ipotizzare che egli, tranne che in quel caso, abbia agito per puro spirito collaborativo e di solidarietà verso il creditore insoddisfatto".

Si tratta di argomentazioni che spiegano per quali ragioni il contenuto della sentenza impugnata dovesse essere considerato corretto in fatto ed in diritto a fronte di un atto di appello del tutto generico; il ricorso non riesce ad evidenziare alcun errore "percettivo" e, anzi, risulta a sua volta assolutamente oscuro nel contenuto e nella individuazione della censura mossa nei confronti della decisione della VI Sezione di questa Corte.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza n. 46957 del 9.6.2021 della VI Sezione di questa Corte; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], solo in parte riformata dalla Corte di Appello etnea, [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei delitti di cui ai capi A), F), G), H), I), L), M), N), P), Q), V), i) della imputazione; contro la sentenza della Corte di Appello il Grasso, per il tramite del difensore, aveva proposto ricorso per cassazione articolato su tredici motivi che la VI Sezione di questa Corte, con sentenza del 9.6.2021, ha giudicato complessivamente inammissibile; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] denunziando una serie di errori di fatto e, in particolare, segnalando che nella sentenza impugnata: a pag. 24 la Corte di Cassazione non ha considerato che la delibazione circa la finalità della acquisizione probatoria sollecitata quale condizione posta all'abbreviato va operata "ex post" e non già "ex ante" e, comunque, nel contraddittorio; a pag. 25 la Corte non ha considerato che l'esame di riscontro ex art. 195 cod. proc. pen. verteva su un tema essenziale per il giudizio risultando in tal modo la difesa privata dal diritto di scandagliare il narrato del dichiarante con conseguente violazione delle previsioni contenute nella CEDU circa il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare dal difensore tutte le fonti di prova s suo carico; a pag. 25 la Corte non ha considerato che il profilo assolutorio dedotto è ammesso dalla dottrina e che, in ogni caso, l'assorbimento del titolo di reato in un altro implica la impossibilità del PM di accedere alla impugnazione; a pag. 26 la Corte ha errato nell'escludere il "ne bis in idem" soprattutto all'esito della sentenza n. 200 della Corte Costituzionale; a pag. 26 la Corte ha errato nel non considerare che la doglianza aveva attinto la motivazione meramente assertiva quanto alla configurazione della consorteria; a pag. 27 la Corte non ha considerato che, con il ricorso, era stato dedotto ogni profilo di doglianza sul ruolo di capo mentre la sentenza si limita a richiamare la decisione di merito omettendo del tutto di esaminare i pur diffusi ed articolati rilievi difensivi; a pag. 27 la Corte ha ammesso che non era stato mai proposto appello da parte del PM e, perciò, non vi era spazio per la congetturata estensione della impugnazione; a pag. 28 la Corte si è limitata a richiamare il contenuto della decisione di merito a fronte del ricorso in cui era stata sottoposta alla sua attenzione della Corte la dimensione dimostrativa dei dati che consentivano di operare una corretta qualificazione del fatto ed il giudizio di responsabilità soggettiva mentre anche su questo punto la 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le censure articolate sono estranee al perimetro degli errori richiamati dall'art. 625bis cod. proc. pen. sostanziandosi in mere contestazioni sulle conclusioni raggiunte dal provvedimento impugnato e, comunque, nella denuncia di errori di natura valutativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Sono noti e consolidati i principi in materia di "errore di fatto" ed i presupposti che consentono di ricorrere allo strumento di impugnazione straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen. nei confronti delle sentenze della stessa Corte di Cassazione. In particolare, è pacifica e ricorrente la affermazione secondo cui l'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa ed è configurabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; il rimedio del ricorso straordinario (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391b1s cod. proc. civ.), consente perciò di porre rimedio ad una svista o ad un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, rimanendo del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo ed indiscusso, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 45731 del 13/11/2001, Salerno, Rv. 220373 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6493 del 13/12/2001, Reggiani, Rv. 220994 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, Troise, Rv. 268953 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). E' certo, quindi, che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625bís cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01, secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa però a circostanze di fatto che siano state correttamente percepite). Tanto premesso, è agevole perciò concludere nel senso della impossibilità di ricondurre alcuna delle censure articolate nel presente ricorso nell'alveo degli errori "di fatto" suscettibili di dar luogo alla revoca della sentenza impugnata in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto tredici motivi di ricorso che sono stati partitamente esaminati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui si chiede la revoca e ritenuti manifestamente infondati sulla scorta di valutazioni assolutamente insuscettibili di essere rimesse in discussione con lo strumento del ricorso straordinario. 1.1 Il primo motivo, riguardante la mancata riduzione per il rito abbreviato, in conseguenza del rigetto della relativa richiesta è stato ritenuto tale "... oltre che generico rispetto alle osservazioni contenute alle pagg. 2 e ssgg. della sentenza impugnata; la Corte ha spiegato che, come correttamente rilevato dai giudici d'appello, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta di accesso al rito dev'essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, e può considerarsi 'necessaria' quando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda"; ne consegue, secondo la Corte, che "... allorquando - come nel presente processo - la richiesta d'integrazione probatoria abbia ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, essa deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese"; ha perciò concluso nel senso che ai rilievi della Corte d'appello sulla mancata indicazione delle circostanze oggetto della nuova escussione e sulla completezza del compendio probatorio, con la conseguente assenza di attitudine integrativa della riassunzione di prove invocata con la richiesta di rito abbreviato, il ricorso si limita ad opporre una generica opinione dissenziente; mentre, sull'ulteriore profilo della decisività di tali prove, addirittura tace del tutto. Si tratta, com'è evidente, di una valutazione in diritto che la difesa contesta al punto 1 del presente ricorso ma che è il frutto di una valutazione giuridica e non certo di un "errore di fatto". 1.2 I giudici della VI Sezione hanno inoltre considerato manifestamento infondato il secondo motivo, con cui la difesa aveva denunziato la violazione del disposto di cui all'art. 195, cod. proc. pen., ed al connesso rigetto dell'istanza difensiva di rinnovazione istruttoria in appello; a tal fine hanno evocato il principio secondo cui non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la deposizione di un ufficiale od agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali od agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 248536); il che sarebbe quanto è avvenuto nel caso specifico, secondo quel che afferma lo stesso ricorrente. Anche in tal caso, perciò, la decisione si fonda su una considerazione di carattere giuridico e non certo su una erronea percezione di atti o fatti processualmente incontroversi. 1.3 La sentenza qui impugnata ha giudicato manifestamente infondato anche il terzo motivo concernente la valutazione di ammissibilità dell'appello del Pubblico ministero "... poiché il c.d. "assorbimento" nell'associazione mafiosa di quella finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuto dal giudice di primo grado, non avrebbe implicato una pronuncia assolutoria dal relativo addebito"; la VI Sezione ha infatti spiegato che "... un tale assunto è erroneo, poiché l'esclusione di un reato, per effetto del ritenuto 'assorbimento' in un altro, comunque comporta un'assoluzione dalla relativa imputazione: ond'è che l'appello del Pubblico ministero, a norma dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., era senza dubbio consentito". Ancora una volta si tratta di una valutazione - anche in tal caso peraltro corretta - e non già di un errore "di fatto" come tale dedotto nel presente ricorso al punto sub 3. 1.4 Manifestamente infondato è stato inoltre giudicato il quarto motivo, con cui la difesa aveva sostenuto che la condanna per entrambi i delitti associativi avrebbe integrato un "bis in idem"; la Corte ha fatto presente che "... in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15, cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle ..."; ha aggiunto che "... nello specifico, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi" in quanto "... l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto a quella dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis, cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori". Ancora una volta si è in presenza di valutazioni - del tutto corrette in quanto fondate su una giurisprudenza ampiamente condivisa - sul concorso formale tra il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. e quello contemplato all'art. 74 DPR 309 del 1990 in alcun modo riconducibili ad errori "di fatto" denunciabili ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen. come invece ritenuto dal ricorrente al punto sub 4 del ricorso. 1.5 La VI Sezione ha, inoltre, stimato del tutto aspecifica, risolvendosi in una mera asserzione, la quinta doglianza relativa alla dedotta insussistenza dei presupposti del delitto associativo ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; ha spiegato che "... la sentenza, infatti, motiva compiutamente sul punto, evidenziando indici eloquenti (esistenza di una cassa comune, reiterate forniture e correlata attività di vendita, diversificazione delle sostanze trattate, ripartizione dei ruoli, sostegno ai parenti dei sodali arrestati: amplius, pagg. 8 - 10, sent.), e con tale apparato argomentativo il ricorso non si misura in alcun modo". Il rilievo (contenuto alle pagg. 3-4 del ricorso con riferimento a pag. 26 della sentenza) si limita meramente e del tutto genericamente a contestare il contenuto della decisione senza riuscire ad individuare alcun profilo di errore "percettivo" suscettibile di avere cittadinanza in questa sede. 1.8 Manifestamente infondato è stato stimato dalla sentenza qui impugnata anche l'ottavo motivo del ricorso, relativo all'attribuzione al Grasso della qualifica dirigenziale dell'associazione dedita al narcotraffico, chetato considerato "... inammissibile per genericità e perché fondato esclusivamente su una rilettura di alcune delle risultanze probatorie, che - come già s'è detto in esordio - non può interessare la Corte di cassazione. E' sufficiente osservare, allora, che, a carico di costui, la sentenza pone in rilievo - ed il ricorso non contesta specificamente - plurimi comportamenti riconducibili, per giurisprudenza unanime, alla figura del dirigente-organizzatore del sodalizio: la gestione della cassa comune (la c.d. "pignata"), la conduzione delle trattative con i fornitori per gli acquisti ed i relativi pagamenti, l'assegnazione dei ruoli agli adepti, le reprimende verso coloro, tra questi, che non rispettavano le regole interne, la risoluzione dei contrasti tra sodali (pagg. 8 - 10 e 24 s., sent.)". La Corte aveva rilevato, quindi, il carattere generico del ricorso che non si sarebbe confrontato con il contenuto della sentenza impugnata di cui nel contempo ha riassunto il contenuto che ha stimato congruo e parametrato, in punto di fatto, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla figura del "capo" o "dirigente" del sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990; nessun "errore", perciò, è rinvenibile nella pronuncia ma esclusivamente valutazioni in diritto nemmeno contrastate in questa sede. 1.9 Stessa sorte ha avuto il nono motivo di ricorso, concernente la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.) poiché, secondo la difesa, il Pubblico ministero non ne avrebbe fatto oggetto di uno specifico motivo d'appello; la Corte ha spiegato che "... dalla lettura di quell'atto d'impugnazione del Pubblico ministero ... si coglie all'evidenza come la censura sollevata da quell'autorità abbia riguardato il reato associativo nella sua interezza, sì come contestato, dovendo perciò ritenersi estesa anche agli elementi circostanziali indicati nella relativa imputazione". Anche in tal caso, perciò, la Corte ha operato una valutazione sicuramente non suscettibile di essere ricondotta ad un "errore di fatto" sussumibile nel perimetro dell'art. 625bis cod. proc. pen.. 1.11 Inammissibile è stato da ultimo considerato l'undicesimo motivo, con cui la difesa aveva censurato la sentenza di merito sui capi relativi alle imputazioni di estorsione; la Corte ha chiarito che il motivo è tale "... per un verso, perché reitera le obiezioni e gli argomenti già proposti al giudice d'appello, senza misurarsi criticamente con le osservazioni, giuridicamente ineccepibili, da questo rassegnate per disattenderli (vds. pagg. da 28 a 44 della sentenza); e, per l'altro, perché comunque solleva questioni riservate al giudice di merito, in quanto afferenti al significato di alcuni elementi di prova ovvero alla rilevanza di alcuni piuttosto che di altri tra questi"; ha pertanto affrontato l'unica questione di diritto meritevole di attenzione - quella, cioè, relativa a quali delle due fattispecie di cui agli artt. 393 e 629, cod. pen., sia applicabile al caso di esazione della prestazione effettuata da soggetto diverso dal creditore richiamando la decisione delle Sezioni unite di esta Corte secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); con riguardo al caso esaminato, ha tuttavia fatto presente che "... la sentenza spiega, senza essere specificamente contraddetta dal ricorrente, che almeno in un episodio - quello rubricato al capo 3) dell'imputazione - è stata raggiunta la prova della riscossione, da parte di costui, di una percentuale sul credito da lui esatto. E, poiché si tratta di una vicenda che presenta caratteristiche del tutto analoghe a quelle degli altri episodi di tal genere addebitati al Grasso, la deduzione logica di un suo modus operandi sperimentato e consolidato in tal senso si rivela indiscutibilmente coerente, mancando qualsiasi elemento che possa anche soltanto astrattamente far ipotizzare che egli, tranne che in quel caso, abbia agito per puro spirito collaborativo e di solidarietà verso il creditore insoddisfatto". Si tratta di argomentazioni che spiegano per quali ragioni il contenuto della sentenza impugnata dovesse essere considerato corretto in fatto ed in diritto a fronte di un atto di appello del tutto generico; il ricorso non riesce ad evidenziare alcun errore "percettivo" e, anzi, risulta a sua volta assolutamente oscuro nel contenuto e nella individuazione della censura mossa nei confronti della decisione della VI Sezione di questa Corte. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi motivo
Sentenza Cassazione n. 44377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris