CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 09087/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17053/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26129/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al reato ex art. 54 1161 c.n. è inammissibile. Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità, per non avere tenuto conto, i giudici, dell'imminente situazione di pericolo esistente sull'area demaniale in assenza dell'intervento dell'imputato, in tal modo svolto in buona fede e diretto a fronteggiare un'emergenza, si deve osservare che dagli atti e dallo stesso ricorso emerge che l'iniziativa del ricorrente di movimentare grossi massi così da attenuare o evitare danni da mareggiate eventuali, che già in precedenza avevano danneggiato una sua recinzione, attiene ad un pericolo per cose, per cui non è pertinente il richiamo allo stato di necessità posto che l'art. 54 cod. pen. si riferisce, pur sempre, alla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo che non deve essere causato volontariamente dall'agente e non altrimenti evitabile. Anche il richiamo alla buona fede, conseguentemente, non è pertinente atteso che riguarda l'errore di diritto scusabile e non dipende dalla convinzione di dovere agire per tutelarsi. Si tratta quindi solo di una personale rivalutazione di fatti senza fondamenti giuridici. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9087/2026 Roma, lì, 09/03/2026 euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]