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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 05644/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO.

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. ) [OSCURATO:PERSONA]

1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della terza sezione penale di questa Corte di legittimità n.1555-22, pronunciata il pronunciata il 21.09.2022 e depositata il 17.01.22 nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dal medesimo Fiarè contro la sentenza di condanna a 18 anni di reclusione, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 26.11.2019, con riferimento alla affermazione della responsabilità penale per i reati descritti ai capi A) D) E), ( promotore dell' associazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e a due episodi di reato consumato e tentato di cui all'art. 73 DPR 309/90), ad eccezione del motivo nuovo avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. per il quale è stato disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

2. Il ricorso straordinario si riferisce, in particolare, a pag 9 dell'originario ricorso che evidenziava come, con riferimento al capo D), riguardante l'arrivo del carico di droga al Porto di Livorno, "l'informativa e il provvedimento di fermo aveva evidenziato che il 21.01.2015 Pititto non avesse incontrato Fiarè, come si evince dal posizionamento del sistema GPOS i soggetti avrebbero stazionato all'interno della proprietà Fiarè senza riuscire ad incontrarlo"; ciò nonostante nella sentenza impugnata si afferma a fol 82 che [OSCURATO:PERSONA] si è recato da Fiarè nei momenti più rilevanti dell'operazione culminata con l'arrivo del carico di droga nel porto di Livorno e ciò è avvenuto ad esempio il 21.01.2015 cioè nei giorni successivi all'arrivo in Calabria di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce inoltre l'errore di fatto riportato a fol 81 e 82 della sentenza impugnata con riferimento alla pag. 11 dell'originario ricorso che evidenziava come la conversazione n.1973 rit 49/15 del 1.04.2015 è stata oggetto di perizia fonica dalla quale è emerso che l'interlocutore di Pititto non è Fiarè; e ancora che a pag. 14 dell'originaripo ricorso con riferimento alla conversazione del 7.04.2015 progr 1973 1974 nelle quali Pititto e Fiarè hanno discusso di somme di denaro l'oggetto della conversazione era chiaramente riferito ad un compromesso inteso come atto di acquisto di proprietà.

Infine deduce l'errore di fatto con riferimento alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia riportate a fol 10 e 11 del ricorso nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla cui lettura integrale si evince la estraneità della partecipazione di Fiarè al tentativo di importazione di stupefacente contestato al capo D) così come al reato sub A e sub E. Il ricorrente lamenta che la terza Sezione penale di questa Corte avrebbe, attraverso l'erronea percezione di risultanze probatorie non sussistenti, determinato un condizionamento del processo formativo della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati siano manifestamente infondati e pertanto il ricorso straordinario proposto debba essere dichiarato inammissibile.

Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.

2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità.

Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.

In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.

Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.

Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.Sostanzialmente i motivi del ricorso straordinario ripercorrono i motivi e le doglianze già espresse nel ricorso originario per cassazione, descritti a foglio 15 e ss della sentenza impugnata e a cui i giudici della Sezione terza della Corte di Cassazione hanno dato risposte puntuali, logiche e adeguate attraverso il percorso argomentativo illustrato al paragrafo 6.2, foll. 80,81,82,83,84, che individua rigorosi riscontri probatori anche in relazione ai rilievi difensivi.

La Corte di legittimità ha riportato la scansione degli incontri e il contenuto dei dialoghi non in maniera isolata o frazionata come indicato nel ricorso ma in maniera ragionata, corroborata dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia In particolare, alla luce degli accertamenti in fatto dei Giudici di merito, ha ritenuto immuni da vizi logici le argomentazioni relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa e al finanziamento delle operazioni di importazione di cocaina.

E' palese pertanto che la doglianza del ricorrente non riguardi un mero apprezzamento di un dato fattuale incontrovertibile, ma implichi un'operazione valutativa, che peraltro è stata già compiuta ed argomentata dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorrente lamenta solo in apparenza un errore di fatto per travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione»; ipotizza, piuttosto, vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

Utilizza dunque il ricorso straordinario fuori dei limiti per i quali esso è previsto, non essendo legittimo avvalersi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. ) [OSCURATO:PERSONA] 1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della terza sezione penale di questa Corte di legittimità n.1555-22, pronunciata il pronunciata il 21.09.2022 e depositata il 17.01.22 nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dal medesimo Fiarè contro la sentenza di condanna a 18 anni di reclusione, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 26.11.2019, con riferimento alla affermazione della responsabilità penale per i reati descritti ai capi A) D) E), ( promotore dell' associazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e a due episodi di reato consumato e tentato di cui all'art. 73 DPR 309/90), ad eccezione del motivo nuovo avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. per il quale è stato disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 2. Il ricorso straordinario si riferisce, in particolare, a pag 9 dell'originario ricorso che evidenziava come, con riferimento al capo D), riguardante l'arrivo del carico di droga al Porto di Livorno, "l'informativa e il provvedimento di fermo aveva evidenziato che il 21.01.2015 Pititto non avesse incontrato Fiarè, come si evince dal posizionamento del sistema GPOS i soggetti avrebbero stazionato all'interno della proprietà Fiarè senza riuscire ad incontrarlo"; ciò nonostante nella sentenza impugnata si afferma a fol 82 che [OSCURATO:PERSONA] si è recato da Fiarè nei momenti più rilevanti dell'operazione culminata con l'arrivo del carico di droga nel porto di Livorno e ciò è avvenuto ad esempio il 21.01.2015 cioè nei giorni successivi all'arrivo in Calabria di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce inoltre l'errore di fatto riportato a fol 81 e 82 della sentenza impugnata con riferimento alla pag. 11 dell'originario ricorso che evidenziava come la conversazione n.1973 rit 49/15 del 1.04.2015 è stata oggetto di perizia fonica dalla quale è emerso che l'interlocutore di Pititto non è Fiarè; e ancora che a pag. 14 dell'originaripo ricorso con riferimento alla conversazione del 7.04.2015 progr 1973 1974 nelle quali Pititto e Fiarè hanno discusso di somme di denaro l'oggetto della conversazione era chiaramente riferito ad un compromesso inteso come atto di acquisto di proprietà. Infine deduce l'errore di fatto con riferimento alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia riportate a fol 10 e 11 del ricorso nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla cui lettura integrale si evince la estraneità della partecipazione di Fiarè al tentativo di importazione di stupefacente contestato al capo D) così come al reato sub A e sub E. Il ricorrente lamenta che la terza Sezione penale di questa Corte avrebbe, attraverso l'erronea percezione di risultanze probatorie non sussistenti, determinato un condizionamento del processo formativo della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati siano manifestamente infondati e pertanto il ricorso straordinario proposto debba essere dichiarato inammissibile. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.Sostanzialmente i motivi del ricorso straordinario ripercorrono i motivi e le doglianze già espresse nel ricorso originario per cassazione, descritti a foglio 15 e ss della sentenza impugnata e a cui i giudici della Sezione terza della Corte di Cassazione hanno dato risposte puntuali, logiche e adeguate attraverso il percorso argomentativo illustrato al paragrafo 6.2, foll. 80,81,82,83,84, che individua rigorosi riscontri probatori anche in relazione ai rilievi difensivi. La Corte di legittimità ha riportato la scansione degli incontri e il contenuto dei dialoghi non in maniera isolata o frazionata come indicato nel ricorso ma in maniera ragionata, corroborata dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia In particolare, alla luce degli accertamenti in fatto dei Giudici di merito, ha ritenuto immuni da vizi logici le argomentazioni relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa e al finanziamento delle operazioni di importazione di cocaina. E' palese pertanto che la doglianza del ricorrente non riguardi un mero apprezzamento di un dato fattuale incontrovertibile, ma implichi un'operazione valutativa, che peraltro è stata già compiuta ed argomentata dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata. In conclusione, il ricorrente lamenta solo in apparenza un errore di fatto per travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione»; ipotizza, piuttosto, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Utilizza dunque il ricorso straordinario fuori dei limiti per i quali esso è previsto, non essendo legittimo avvalersi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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