CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9290/2016 R.G. proposto da lla spa [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ofanto, n. 18, presso lo studio dell’Avv.Antonio ESPOSITO ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, con vertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorrendo s tatui re sulle spese, stante la mancanza di accettazione della controricorrente, le stesse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 150,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il