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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12287/2022

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nte 32 ;2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1035/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e clfende; contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 76, presso lo studio di quest'ultimo; nonché Ferrero \ [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado da [OSCURATO:PERSONA], V vs.n Papaleo P. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1759/06/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TL3020105028 — TL30119055145 - TL30119055146.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma `) _ Presidente [OSCURATO:PERSONA] i 4 R 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte 32 ;2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1035/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e clfende; contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 76, presso lo studio di quest'ultimo; nonché Ferrero \ [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa nel giudizio di secondo grado da [OSCURATO:PERSONA], V vs.n Papaleo P. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1759/06/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. TL3020105028 — TL30119055145 - TL30119055146. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma `) _ Presidente [OSCURATO:PERSONA] i 4 R 2022
Decreto Cassazione n. 12287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris