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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 39239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha subito l'aggravarnento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con estensione della sua durata a cinque anni, in ragione dei comportamenti illeciti posti in essere dopo la sottoposizione alla misura medesima, a lungo sospesa per il concomitante stato detentivo del destinatario, autore, tra il 2013 ed il 2015 e, quindi, nel 2021, di reati, che gli sono valsi, nella quasi totalità dei casi, l'arresto in flagranza e che, secondo la valutazione concordemente operata da Tribunale e Corte di appello, mettono in evidenza una pericolosità sociale ancora più spiccata, non essendo stata in alcun modo infrenata l'inveterata propensione a delinquere del prevenuto; che il ricorrente, con unico motivo, contesta l'attitudine delle circostanze segnalate ad attestare l'accresciuta intensità della pericolosità sociale e la sua attualità, così svolgendo considerazioni critiche che, nel sollecitare la rivalutazione delle evidenze disponibili, non appaiono idonee ad evidenziare la dedotta violazione di legge, sub specie di apparenza della motivazione; che, in 'particolare, ineccepibile appare la valorizzazione di comportamenti che, ancorché non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, hanno condotto all'adozione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ciò che presuppone un, sia pur provvisorio, riscontro della fondatezza dell'ipotesi di accusa che, peraltro, non risulta smentito nel prosieguo dei rispettivi procedimenti; che, d'altro canto, è significativo il fatto che le segnalate manifestazioni antisociali si collochino negli intervalli di libertà dell'odierno ricorrente, il quale ha patito, nel corso degli anni, consistenti periodi di detenzione che, evidentemente, non hanno fiaccato la sua tendenza a delinquere, che si è, anzi, consolidata, sì da giustificare il severo giudizio formulato dai giudici della prevenzione che, si ripete, appare scevro dal vizio denunziato dal ricorrente; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha subito l'aggravarnento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con estensione della sua durata a cinque anni, in ragione dei comportamenti illeciti posti in essere dopo la sottoposizione alla misura medesima, a lungo sospesa per il concomitante stato detentivo del destinatario, autore, tra il 2013 ed il 2015 e, quindi, nel 2021, di reati, che gli sono valsi, nella quasi totalità dei casi, l'arresto in flagranza e che, secondo la valutazione concordemente operata da Tribunale e Corte di appello, mettono in evidenza una pericolosità sociale ancora più spiccata, non essendo stata in alcun modo infrenata l'inveterata propensione a delinquere del prevenuto; che il ricorrente, con unico motivo, contesta l'attitudine delle circostanze segnalate ad attestare l'accresciuta intensità della pericolosità sociale e la sua attualità, così svolgendo considerazioni critiche che, nel sollecitare la rivalutazione delle evidenze disponibili, non appaiono idonee ad evidenziare la dedotta violazione di legge, sub specie di apparenza della motivazione; che, in 'particolare, ineccepibile appare la valorizzazione di comportamenti che, ancorché non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, hanno condotto all'adozione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ciò che presuppone un, sia pur provvisorio, riscontro della fondatezza dell'ipotesi di accusa che, peraltro, non risulta smentito nel prosieguo dei rispettivi procedimenti; che, d'altro canto, è significativo il fatto che le segnalate manifestazioni antisociali si collochino negli intervalli di libertà dell'odierno ricorrente, il quale ha patito, nel corso degli anni, consistenti periodi di detenzione che, evidentemente, non hanno fiaccato la sua tendenza a delinquere, che si è, anzi, consolidata, sì da giustificare il severo giudizio formulato dai giudici della prevenzione che, si ripete, appare scevro dal vizio denunziato dal ricorrente; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 39239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris