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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14952/2026

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i Bologna, in funzione di giudicedell’appello cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2025, il Tribunale di Bologna,in funzione di giudice dell’appello cautelare, in accoglimento del gravame propostodal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere.Il provvedimento genetico trae origine dai fatti commessi il 3 dicembre 2024,in relazione ai quali si procede per i delitti di furto aggravato e di indebito utilizzodi strumenti di pagamento.

Nello specifico, all’indagato è contestato di essersiimpossessato, con destrezza, della borsa di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoladall’autovettura della persona offesa mentre questa era intenta a prelevare acquada una fontana pubblica; la condotta è stata ritenuta, in sede cautelare, aggravatadal nesso teleologico, essendo finalizzata al successivo utilizzo delle carte dipagamento ivi contenute.

Infatti, secondo l’accusa, immediatamente dopo il furtoRenard [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato numerosi acquisti presso vari esercizi commerciali(distributori di carburante, negozi di abbigliamento ecc.), per un importocomplessivo di 2.490,60 euro.Il Tribunale, riformando la decisione del primo giudice, il quale, acclarati igravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso l’attualità del pericolo direiterazione in ragione del tempo trascorso, ha ritenuto sussistenti le esigenzecautelari sulla base di una serie di elementi, fra cui i numerosissimi precedentipenali dell’indagato (anche specifici, ivi incluse numerose condanne per furto, altreper rapina ed evasione) e il suo status di delinquente abituale, giudicando lacustodia in carcere l’unica misura adeguata, stanti anche la precedente condannaper evasione, il compimento, pochi mesi prima, di analoghi reati, la sostanzialeinutilità, ai fini deterrenti, dei pregressi periodi di detenzione carceraria e lacommissione dei fatti nel mentre l’indagato era sottoposto a una misura disicurezza.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.La parte ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale collegiale,lamentando che i giudici di merito abbiano completamente pretermesso unacircostanza decisiva evidenziata dalla difesa: il Tribunale di Sorveglianza, conprovvedimento del 18 gennaio 2023, aveva rivalutato la pericolosità sociale delprevenuto, sostituendo la più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro conquella della libertà vigilata.

Secondo la prospettazione difensiva, tale elemento,unitamente al fatto che i precedenti penali iscritti a carico del ricorrente risalganoal 2022 e che non vi siano pendenze recenti, avrebbe dovuto condurre ad ungiudizio di insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.Al fine di corroborare l’assenza dell’attualità del pericolo, parte ricorrenterimarca - in adesione a quanto originariamente rilevato dal Giudice per le indaginipreliminari - il lasso di tempo di svariati mesi trascorso dalla commissione del fatto(avvenuto nel dicembre 2024): ciò che, a suo dire, renderebbe la misura carcerariatardiva e priva di concreta efficacia preventiva.Si contesta, infine, la sussistenza sia del pericolo di fuga, essendo ilricorrente radicato a Rimini, sia del pericolo di inquinamento probatorio.2.2.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanzaper mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inrelazione ai criteri di scelta della misura e al principio di proporzionalità di cuiall’art. 275 cod. proc. pen.Si critica la stringatezza dell’apparato argomentativo del Tribunale, che sisarebbe limitato a definire la custodia in carcere come "unico presidio adeguato"mediante clausole di stile, senza operare un reale vaglio sulla gradualità dellemisure possibili, in violazione del canone di proporzionalità tra l’entità del fatto equella disposta, nonché del principio del "minore sacrificio necessario" sancito dallaConsulta.Si assume, in sintesi, che le ipotetiche esigenze cautelari avrebbero potutotrovare soddisfacimento mediante l’applicazione di misure non detentive, profilosul quale l’ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni doverosa motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.I motivi dedotti ripropongono, nella sostanza, questioni di merito rispettoalle quali il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione aquella dei giudici di merito.

Come ricordato dalle Sezioni Unite, esula dai poteridella Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice dimerito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e dellacoerenza logica della motivazione, non potendo essere utilizzato per prospettareun’interpretazione alternativa, ancorché plausibile, delle risultanze processuali(Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv 207944; Sez.

U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205621).Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedanoSez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019,Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circal’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093-01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sullaadeguatezza della misura.2.

Con riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità dellavalutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione.

La censura, pur formalmentericondotta al vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una diversaricostruzione dei fatti e delle circostanze personali dell’indagato.2.1.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che l’intervallo temporaletrascorso dai fatti (cosiddetto “tempo silente”) non esclude, di per sé, l’attualitàdel pericolo, ma richiede semplicemente una motivazione tanto più approfonditaquanto maggiore è la distanza temporale.

Il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla probabilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sianecessaria – si ripete – la previsione che vi siano, in concreto, specifiche occasionidi recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; così pure Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01 e Sez.5, n. 42580 del 2/10/2024, non massimata).In tale ottica, l’attualità del pericolo di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.può essere apprezzata sulla base di ragioni indicative della persistenza dellapersonalità criminale dell’indagato, desumibile, tra l’altro, dalla sistematicità egravità delle condotte pregresse, anche se non recentissime, oltre che dallemodalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (così, ad esempio,Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; confronta, negli stessitermini: Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567-01 e Sez. 2, n. 9501del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01): di modo che, in sostanza, «lacondotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale»(Sez. 5, n. 42580 del 02/10/2024, non massimata).2.2.

Nella specie, il Tribunale di Bologna ha compiuto una valutazioneprognostica fondata su elementi concreti ed assolutamente logici, che – a suo dire– superano il mero dato temporale correlato relativo al momento dellacommissione dei reati.Precisamente, il Tribunale ha richiamato: l’elevatissimo numero deiprecedenti e la loro gravità (“dodici condanne per furto, una condanna per furto inabitazione, una condanna per rapina, una condanna per coltivazione illecita disostanze stupefacenti, una condanna per ricettazione, una condanna per indebitoutilizzo di carte di credito, due condanne per evasione”); la declaratoria didelinquenza abituale nel 2018; i periodi di carcerazione e di sottoposizione adetenzione domiciliare (evidentemente ritenuti, nel provvedimento impugnato,privi di capacità deterrente); lo stato di disoccupazione dell’indagato (che facevaritenere che lo stesso traesse quanto necessario per vivere dalla commissione direati contro il patrimonio); l’assenza di qualsivoglia elemento positivo, sintomaticodi un cambiamento di rotta (“come, ad esempio, il reperimento di lecitaoccupazione”); la circostanza secondo cui, nonostante “la sottoposizione a talemisura di sicurezza (della durata di due anni) l’indagato non ha avuto scrupoli acommettere i reati per cui si procede”.A tali elementi di valutazione, il Tribunale ha aggiunto l’esistenza di unprocedimento pendente per fatti analoghi (sempre per furto ed indebito utilizzo diun bancomat) commessi il 5 settembre 2024.Da tutti tali dati, il provvedimento impugnato ha tratto la convinzione che,“con una probabilità vicina alla certezza, [OSCURATO:PERSONA] ricadrà nella commissione di reaticonnotati dal fine di lucro, a cui si è dedicato professionalmente econtinuativamente negli ultimi trent’anni” (p. 4), così ritenendo concreto e attualeil pericolo di ulteriore recidiva.La doglianza relativa alla mancata valorizzazione dell’ordinanza delmagistrato di sorveglianza del 18 gennaio 2023 è, dunque, infondata.

Comeosservato, il Tribunale non solo ha considerato tale provvedimento (che haconvertito la misura di sicurezza della casa di lavoro in libertà vigilata), ma lo ha,anzi, valorizzato, rimarcando che esso non attesti, ex se, la cessazione dellapericolosità dell’indagato, e che, anzi, dimostri la pervicacia delinquenziale delRenard, che non aveva avuto remore nel commettere i delitti nel mentre era inesecuzione la detta misura.Anche tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della detta congruamotivazione, si risolve, in definitiva, nella mera richiesta di una nuova valutazionedel merito, estranea al giudizio di legittimità.Infine, le doglianze di parte ricorrente concernenti l’insussistenza del pericolodi fuga e di inquinamento probatorio sono del tutto irrilevanti, non avendo ilTribunale dedotto nulla al riguardo.3.

Il secondo motivo, che investe la scelta della misura custodiale e ilprincipio di proporzionalità, è infondato.Invero, questa Corte, in aderenza a quanto più volte statuito, tra l’altro, dallaConsulta e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha costantemente ribadito chela custodia cautelare è misura eccezionale e deve essere applicata solo quandotutte le altre misure appaiano insufficienti e per il tempo strettamente necessario.È, al riguardo, certamente vero che la legge 47/2015 ha, non solo, ancoratola restrizione ante iudicium ad esigenze cautelari necessariamente connotate daconcretezza e attualità, ma ha anche circoscritto gli automatismi ex lege (previstinegli artt. 275, comma 3, 276, comma 1-bis, e 284, comma 5-bis, cod. proc.pen.), correlativamente ampliando gli spazi valutativi del giudice, al fine digarantire sia la "individualizzazione" della coercizione ai pericula effettivamentesussistenti, sia il "minimo sacrificio necessario", in ossequio al dettato di cui agliartt. 3, 13 e 27 Cost. e ai principi espressi – come detto – dalla Consulta e dallaCorte di Strasburgo (ex plurimis, Corte cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2 luglio2009, Vafiadis c.

Grecia, e 8 novembre 2007, Lelièvre c.

Belgio).Dunque, è indubbio che la custodia cautelare in carcere resti misura diextrema ratio, da applicare solo quando le altre misure risultino inidonee.Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha rispettato tali criteri, non fermandosi alrichiamo del comma 5 bis dell’art. 284 cod. proc. pen. (secondo cui «non possonoessere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per ilreato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvoche il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entitàe che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»),motivando espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità dellamisura adottata.In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato puntuale conto delle ragioniper cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee a scongiurare il dettorilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopra menzionati, fracui, in particolare, le due condanne per evasione, la recidiva reiterata e ladichiarata abitualità delinquenziale, l’entità del danno procurato alla vittima (circa2.490,00 euro), la gravità dei reati e la loro commissione nel mentre il ricorrenteera sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (circostanza, questa,ritenuta espressamente dimostrativa dell’inefficacia deterrente di eventuali misuremeno rigide).Tali argomentazioni, che non sono affatto manifestamente illogiche, sonoidonee a sorreggere la scelta della misura e valgono a escludere la lamentataviolazione del principio di proporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti allaconclusione che solo la custodia in carcere possa prevenire la reiterazione dianaloghi reati.4.

In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola inmaniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge,sicché il ricorso deve essere rigettato.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento diesecuzione del codice di procedura penale.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Bologna, in funzione di giudicedell’appello cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2025, il Tribunale di Bologna,in funzione di giudice dell’appello cautelare, in accoglimento del gravame propostodal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere.Il provvedimento genetico trae origine dai fatti commessi il 3 dicembre 2024,in relazione ai quali si procede per i delitti di furto aggravato e di indebito utilizzodi strumenti di pagamento. Nello specifico, all’indagato è contestato di essersiimpossessato, con destrezza, della borsa di [OSCURATO:PERSONA], sottraendoladall’autovettura della persona offesa mentre questa era intenta a prelevare acquada una fontana pubblica; la condotta è stata ritenuta, in sede cautelare, aggravatadal nesso teleologico, essendo finalizzata al successivo utilizzo delle carte dipagamento ivi contenute. Infatti, secondo l’accusa, immediatamente dopo il furtoRenard [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato numerosi acquisti presso vari esercizi commerciali(distributori di carburante, negozi di abbigliamento ecc.), per un importocomplessivo di 2.490,60 euro.Il Tribunale, riformando la decisione del primo giudice, il quale, acclarati igravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso l’attualità del pericolo direiterazione in ragione del tempo trascorso, ha ritenuto sussistenti le esigenzecautelari sulla base di una serie di elementi, fra cui i numerosissimi precedentipenali dell’indagato (anche specifici, ivi incluse numerose condanne per furto, altreper rapina ed evasione) e il suo status di delinquente abituale, giudicando lacustodia in carcere l’unica misura adeguata, stanti anche la precedente condannaper evasione, il compimento, pochi mesi prima, di analoghi reati, la sostanzialeinutilità, ai fini deterrenti, dei pregressi periodi di detenzione carceraria e lacommissione dei fatti nel mentre l’indagato era sottoposto a una misura disicurezza.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.La parte ricorrente censura la valutazione operata dal Tribunale collegiale,lamentando che i giudici di merito abbiano completamente pretermesso unacircostanza decisiva evidenziata dalla difesa: il Tribunale di Sorveglianza, conprovvedimento del 18 gennaio 2023, aveva rivalutato la pericolosità sociale delprevenuto, sostituendo la più afflittiva misura di sicurezza della casa di lavoro conquella della libertà vigilata. Secondo la prospettazione difensiva, tale elemento,unitamente al fatto che i precedenti penali iscritti a carico del ricorrente risalganoal 2022 e che non vi siano pendenze recenti, avrebbe dovuto condurre ad ungiudizio di insussistenza del pericolo di reiterazione criminosa.Al fine di corroborare l’assenza dell’attualità del pericolo, parte ricorrenterimarca - in adesione a quanto originariamente rilevato dal Giudice per le indaginipreliminari - il lasso di tempo di svariati mesi trascorso dalla commissione del fatto(avvenuto nel dicembre 2024): ciò che, a suo dire, renderebbe la misura carcerariatardiva e priva di concreta efficacia preventiva.Si contesta, infine, la sussistenza sia del pericolo di fuga, essendo ilricorrente radicato a Rimini, sia del pericolo di inquinamento probatorio.2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanzaper mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inrelazione ai criteri di scelta della misura e al principio di proporzionalità di cuiall’art. 275 cod. proc. pen.Si critica la stringatezza dell’apparato argomentativo del Tribunale, che sisarebbe limitato a definire la custodia in carcere come "unico presidio adeguato"mediante clausole di stile, senza operare un reale vaglio sulla gradualità dellemisure possibili, in violazione del canone di proporzionalità tra l’entità del fatto equella disposta, nonché del principio del "minore sacrificio necessario" sancito dallaConsulta.Si assume, in sintesi, che le ipotetiche esigenze cautelari avrebbero potutotrovare soddisfacimento mediante l’applicazione di misure non detentive, profilosul quale l’ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni doverosa motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.I motivi dedotti ripropongono, nella sostanza, questioni di merito rispettoalle quali il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione aquella dei giudici di merito. Come ricordato dalle Sezioni Unite, esula dai poteridella Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice dimerito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e dellacoerenza logica della motivazione, non potendo essere utilizzato per prospettareun’interpretazione alternativa, ancorché plausibile, delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv 207944; Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205621).Per l’affermazione di siffatti principi, anche in materia cautelare, si vedanoSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019,Rv. 275851-01 e Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01, circal’incensurabilità della valutazione della gravità indiziaria, nonché Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093-01, circa l’incensurabilità della valutazione delle esigenze cautelari e sullaadeguatezza della misura.2. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità dellavalutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione. La censura, pur formalmentericondotta al vizio di motivazione, tende in realtà a sollecitare una diversaricostruzione dei fatti e delle circostanze personali dell’indagato.2.1. Questa Corte ha in più occasioni precisato che l’intervallo temporaletrascorso dai fatti (cosiddetto “tempo silente”) non esclude, di per sé, l’attualitàdel pericolo, ma richiede semplicemente una motivazione tanto più approfonditaquanto maggiore è la distanza temporale. Il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla probabilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sianecessaria – si ripete – la previsione che vi siano, in concreto, specifiche occasionidi recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; così pure Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197-01 e Sez.5, n. 42580 del 2/10/2024, non massimata).In tale ottica, l’attualità del pericolo di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.può essere apprezzata sulla base di ragioni indicative della persistenza dellapersonalità criminale dell’indagato, desumibile, tra l’altro, dalla sistematicità egravità delle condotte pregresse, anche se non recentissime, oltre che dallemodalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (così, ad esempio,Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; confronta, negli stessitermini: Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567-01 e Sez. 2, n. 9501del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01): di modo che, in sostanza, «lacondotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale»(Sez. 5, n. 42580 del 02/10/2024, non massimata).2.2. Nella specie, il Tribunale di Bologna ha compiuto una valutazioneprognostica fondata su elementi concreti ed assolutamente logici, che – a suo dire– superano il mero dato temporale correlato relativo al momento dellacommissione dei reati.Precisamente, il Tribunale ha richiamato: l’elevatissimo numero deiprecedenti e la loro gravità (“dodici condanne per furto, una condanna per furto inabitazione, una condanna per rapina, una condanna per coltivazione illecita disostanze stupefacenti, una condanna per ricettazione, una condanna per indebitoutilizzo di carte di credito, due condanne per evasione”); la declaratoria didelinquenza abituale nel 2018; i periodi di carcerazione e di sottoposizione adetenzione domiciliare (evidentemente ritenuti, nel provvedimento impugnato,privi di capacità deterrente); lo stato di disoccupazione dell’indagato (che facevaritenere che lo stesso traesse quanto necessario per vivere dalla commissione direati contro il patrimonio); l’assenza di qualsivoglia elemento positivo, sintomaticodi un cambiamento di rotta (“come, ad esempio, il reperimento di lecitaoccupazione”); la circostanza secondo cui, nonostante “la sottoposizione a talemisura di sicurezza (della durata di due anni) l’indagato non ha avuto scrupoli acommettere i reati per cui si procede”.A tali elementi di valutazione, il Tribunale ha aggiunto l’esistenza di unprocedimento pendente per fatti analoghi (sempre per furto ed indebito utilizzo diun bancomat) commessi il 5 settembre 2024.Da tutti tali dati, il provvedimento impugnato ha tratto la convinzione che,“con una probabilità vicina alla certezza, [OSCURATO:PERSONA] ricadrà nella commissione di reaticonnotati dal fine di lucro, a cui si è dedicato professionalmente econtinuativamente negli ultimi trent’anni” (p. 4), così ritenendo concreto e attualeil pericolo di ulteriore recidiva.La doglianza relativa alla mancata valorizzazione dell’ordinanza delmagistrato di sorveglianza del 18 gennaio 2023 è, dunque, infondata. Comeosservato, il Tribunale non solo ha considerato tale provvedimento (che haconvertito la misura di sicurezza della casa di lavoro in libertà vigilata), ma lo ha,anzi, valorizzato, rimarcando che esso non attesti, ex se, la cessazione dellapericolosità dell’indagato, e che, anzi, dimostri la pervicacia delinquenziale delRenard, che non aveva avuto remore nel commettere i delitti nel mentre era inesecuzione la detta misura.Anche tale deduzione difensiva, pertanto, a fronte della detta congruamotivazione, si risolve, in definitiva, nella mera richiesta di una nuova valutazionedel merito, estranea al giudizio di legittimità.Infine, le doglianze di parte ricorrente concernenti l’insussistenza del pericolodi fuga e di inquinamento probatorio sono del tutto irrilevanti, non avendo ilTribunale dedotto nulla al riguardo.3. Il secondo motivo, che investe la scelta della misura custodiale e ilprincipio di proporzionalità, è infondato.Invero, questa Corte, in aderenza a quanto più volte statuito, tra l’altro, dallaConsulta e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha costantemente ribadito chela custodia cautelare è misura eccezionale e deve essere applicata solo quandotutte le altre misure appaiano insufficienti e per il tempo strettamente necessario.È, al riguardo, certamente vero che la legge 47/2015 ha, non solo, ancoratola restrizione ante iudicium ad esigenze cautelari necessariamente connotate daconcretezza e attualità, ma ha anche circoscritto gli automatismi ex lege (previstinegli artt. 275, comma 3, 276, comma 1-bis, e 284, comma 5-bis, cod. proc.pen.), correlativamente ampliando gli spazi valutativi del giudice, al fine digarantire sia la "individualizzazione" della coercizione ai pericula effettivamentesussistenti, sia il "minimo sacrificio necessario", in ossequio al dettato di cui agliartt. 3, 13 e 27 Cost. e ai principi espressi – come detto – dalla Consulta e dallaCorte di Strasburgo (ex plurimis, Corte cost. n. 299/2005; CEDU sent. 2 luglio2009, Vafiadis c. Grecia, e 8 novembre 2007, Lelièvre c. Belgio).Dunque, è indubbio che la custodia cautelare in carcere resti misura diextrema ratio, da applicare solo quando le altre misure risultino inidonee.Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha rispettato tali criteri, non fermandosi alrichiamo del comma 5 bis dell’art. 284 cod. proc. pen. (secondo cui «non possonoessere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per ilreato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvoche il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entitàe che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura»),motivando espressamente sulla proporzione tra pericolo concreto e intensità dellamisura adottata.In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato puntuale conto delle ragioniper cui misure meno afflittive non fossero in concreto idonee a scongiurare il dettorilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando gli elementi sopra menzionati, fracui, in particolare, le due condanne per evasione, la recidiva reiterata e ladichiarata abitualità delinquenziale, l’entità del danno procurato alla vittima (circa2.490,00 euro), la gravità dei reati e la loro commissione nel mentre il ricorrenteera sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (circostanza, questa,ritenuta espressamente dimostrativa dell’inefficacia deterrente di eventuali misuremeno rigide).Tali argomentazioni, che non sono affatto manifestamente illogiche, sonoidonee a sorreggere la scelta della misura e valgono a escludere la lamentataviolazione del principio di proporzionalità, essendo, i giudici di merito, giunti allaconclusione che solo la custodia in carcere possa prevenire la reiterazione dianaloghi reati.4. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata si articola inmaniera completa, coerente e priva di illogicità manifeste o violazioni di legge,sicché il ricorso deve essere rigettato.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento diesecuzione del codice di procedura penale. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]