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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 25944/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19160/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA n.4957/2023 depositata i l 16/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3146/2013, accolse la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertato il suo diritto a ricevere l'indennizzo previsto dalle L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985 e L. n. 98 del 1994 rispetto a due aziende agricole che la propria dante causa aveva perduto in Somalia e, di conseguenza, condannò il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della complessiva somma di euro 1.492.056,06, oltre interessi al saggio legale dal 16 marzo 1997, data dei decreti ministeriali di liquidazione, all'effettivo pagamento.

La Corte d'appello di Roma accolse solo parzialmente l’impugnazione presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Segnatamente, ravvisata la violazione degli artt.1282 e 1224, secondo comma, c.c., accolse l'appello in punto di decorrenza degli interessi dovuti, stabilendo che gli stessi andassero computati non dalla data di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, bensì dalla notificazione dell'atto di citazione.

Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 dicembre 2017, propose ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prospettando tre motivi di doglianza, ai quali resistette con controricorso Bollati di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, a sua volta, propose ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso.

Questa Corte, con ordinanza n.4957/2023 del 16 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale con compensazione integrale delle spese di lite.

Con il presente ricorso, seguito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 4957/2023 e l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti.

L’Amministrazione ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si chiede la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. dell’ordinanza n. 4957/2023 di questa Corte per errata decisione fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto e precisamente di un documento pacificamente presente in giudizio, il cui rilievo era stato dedotto mediante il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’odierna ricorrente.

A parere della ricorrente, il vizio denunciato si rileva dalla semplice lettura dell’ordinanza impugnata ed ancor più esattamente dal confronto tra tale decisione e gli atti e i documenti del processo.

Tale errore di fatto consisterebbe nella mancata percezione della produzione del documento costituito dall’istanza presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 1994, produzione ritenuta dalla Corte, erroneamente spesso datata 6 giugno 1994 e non riprodotta, mentre essa era pacificamente presente tra i documenti di causa ed espressamente riprodotta con il ricorso incidentale, alla lettera L seppur, per economia processuale, con specifico rimando al documento avversario.

La ricorrente assume che l’omesso esame di tale documento ha precluso, nell’esame del secondo motivo del ricorso incidentale, la sua valutazione in merito alla configurabilità di una messa in mora alla [OSCURATO:PERSONA] relativa al proprio diritto ad un indennizzo “nella sua interezza”,per la corretta valutazione di beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana.

La censura propone anche una critica per l’applicazione ritenuta eccessivamente rigorosa e formalistica del principio di autosufficienza 3.-Il ricorso per revocazione è inammissibile. 4.- Come costantemente affermato, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180/2009).

In particolare, non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., n. 4, l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore di giudizio/ di valutazione (Cass. n. 30994/2017; Cass. Sez.

U. n. 8984/2018).

E', inoltre, inammissibile ilricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza delricorso per cassazione, corollario di quello dispecificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024). 5.- Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata afferma «

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 11.1 Si è appena detto della possibilità di denunciare, attraverso il canone di critica previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma non di una questione posta dalla difesa.

Risultano perciò inammissibili le censure volte a denunciare l’omesso esame delle questioni difensive concernenti, da una parte, la decorrenza degli interessi dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, dall’altra il valore di messa in mora, e non di atto di impulso, dell’istanza presentata in data 6 giugno 1994.

Peraltro, il tenore di quest’ultima istanza non è stato in alcun modo riprodotto, in maniera diretta o indiretta, precludendo a questa Corte l’esame della decisività del documento ai fini di una messa in mora rispetto al diritto all’indennizzo nella sua interezza.».

La ricorrente nulla ha osservato in merito alla carenza evidenziata nell’originario ricorso in ragione della mancata riproduzione del contenuto del documento, ma, a contestazione della declaratoria di inammissibilità, ha dedotto che il documento risultava essere stato depositato in atti (all.L), sia pure dalla controparte.

Orbene, la decisione impugnata espone una espressa statuizione circa la carenza di specificità del motivo di ricorso in ordine all’effettivo contenuto del documento da cui avrebbe potuto essere dedotta, a parere della ricorrente, la “messa in mora” – contenuto che non risulta riprodotto né direttamente, e cioè mediante estrapolazione di passaggi significativi, né indirettamente, e cioè per sintesi -.

Ne consegue che il motivo revocatorio risulta inammissibilmente proposto in quanto è volto a criticare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza delricorso per cassazione, corollario di quello dispecificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024).

Inoltre, il motivo non ha attinto la specifica ratio decidendi riguardante l’onere della parte di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed idocumenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 342/2021; Cass. n. 13625 /2019).

Tale conclusione è corroborata dall’esame del documento in questione datato “Roma lì 22.06.94” il cui testo è costituito dalla seguente richiesta “chiede che ai sensi della legge 98/94 venga liquidato alla mandante anche il valore dell’avviamento dell’impresa”, senza che sia evincibile dallo stesso alcun contenuto riconducibile alla pretesa “messa in mora”, sol che si consideri – come già affermato da questa Corte - che a tali fini è necessaria una specifica richiesta e non è idonea la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito (Cass. n.7468/2020).

Resta da aggiungere, che quanto dedotto dalla ricorrente nella parte conclusiva del ricorso in revocazione (fol.9) - e già nel precedente ricorso - a presumibile sostegno della decisività del fatto risultante dal documento del 22 giugno 1994, e cioè che «Trovava, dunque, conforto l’argomento che l’atto di impulso amministrativo fosse rintracciabile nella domanda del 1980 e la domanda del 1994 avesse da valere quale richiesta di pagamento dell’indennizzo con funzione e natura di messa in mora, con riferimento all’indennizzo nella sua interezza (a quel momento non erogato).» è deduzione non decisiva perché priva di qualsivoglia riscontro circa la “domanda del 1980” di cui non risulta essere stato indicato né il momento della sua eventuale allegazione, né il contenuto, né la allocazione tra gli atti processuali, e quindi, come tale, è inidonea a sovvertire la decisione. 6.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19160/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA n.4957/2023 depositata i l 16/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3146/2013, accolse la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse accertato il suo diritto a ricevere l'indennizzo previsto dalle L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985 e L. n. 98 del 1994 rispetto a due aziende agricole che la propria dante causa aveva perduto in Somalia e, di conseguenza, condannò il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della complessiva somma di euro 1.492.056,06, oltre interessi al saggio legale dal 16 marzo 1997, data dei decreti ministeriali di liquidazione, all'effettivo pagamento. La Corte d'appello di Roma accolse solo parzialmente l’impugnazione presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Segnatamente, ravvisata la violazione degli artt.1282 e 1224, secondo comma, c.c., accolse l'appello in punto di decorrenza degli interessi dovuti, stabilendo che gli stessi andassero computati non dalla data di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, bensì dalla notificazione dell'atto di citazione. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 dicembre 2017, propose ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prospettando tre motivi di doglianza, ai quali resistette con controricorso Bollati di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, a sua volta, propose ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso. Questa Corte, con ordinanza n.4957/2023 del 16 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale con compensazione integrale delle spese di lite. Con il presente ricorso, seguito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 4957/2023 e l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti. L’Amministrazione ha replicato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si chiede la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. dell’ordinanza n. 4957/2023 di questa Corte per errata decisione fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto e precisamente di un documento pacificamente presente in giudizio, il cui rilievo era stato dedotto mediante il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’odierna ricorrente. A parere della ricorrente, il vizio denunciato si rileva dalla semplice lettura dell’ordinanza impugnata ed ancor più esattamente dal confronto tra tale decisione e gli atti e i documenti del processo. Tale errore di fatto consisterebbe nella mancata percezione della produzione del documento costituito dall’istanza presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 1994, produzione ritenuta dalla Corte, erroneamente spesso datata 6 giugno 1994 e non riprodotta, mentre essa era pacificamente presente tra i documenti di causa ed espressamente riprodotta con il ricorso incidentale, alla lettera L seppur, per economia processuale, con specifico rimando al documento avversario. La ricorrente assume che l’omesso esame di tale documento ha precluso, nell’esame del secondo motivo del ricorso incidentale, la sua valutazione in merito alla configurabilità di una messa in mora alla [OSCURATO:PERSONA] relativa al proprio diritto ad un indennizzo “nella sua interezza”,per la corretta valutazione di beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana. La censura propone anche una critica per l’applicazione ritenuta eccessivamente rigorosa e formalistica del principio di autosufficienza 3.-Il ricorso per revocazione è inammissibile. 4.- Come costantemente affermato, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180/2009). In particolare, non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., n. 4, l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore di giudizio/ di valutazione (Cass. n. 30994/2017; Cass. Sez. U. n. 8984/2018). E', inoltre, inammissibile ilricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza delricorso per cassazione, corollario di quello dispecificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024). 5.- Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata afferma « 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 11.1 Si è appena detto della possibilità di denunciare, attraverso il canone di critica previsto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, ma non di una questione posta dalla difesa. Risultano perciò inammissibili le censure volte a denunciare l’omesso esame delle questioni difensive concernenti, da una parte, la decorrenza degli interessi dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, dall’altra il valore di messa in mora, e non di atto di impulso, dell’istanza presentata in data 6 giugno 1994. Peraltro, il tenore di quest’ultima istanza non è stato in alcun modo riprodotto, in maniera diretta o indiretta, precludendo a questa Corte l’esame della decisività del documento ai fini di una messa in mora rispetto al diritto all’indennizzo nella sua interezza.». La ricorrente nulla ha osservato in merito alla carenza evidenziata nell’originario ricorso in ragione della mancata riproduzione del contenuto del documento, ma, a contestazione della declaratoria di inammissibilità, ha dedotto che il documento risultava essere stato depositato in atti (all.L), sia pure dalla controparte. Orbene, la decisione impugnata espone una espressa statuizione circa la carenza di specificità del motivo di ricorso in ordine all’effettivo contenuto del documento da cui avrebbe potuto essere dedotta, a parere della ricorrente, la “messa in mora” – contenuto che non risulta riprodotto né direttamente, e cioè mediante estrapolazione di passaggi significativi, né indirettamente, e cioè per sintesi -. Ne consegue che il motivo revocatorio risulta inammissibilmente proposto in quanto è volto a criticare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza delricorso per cassazione, corollario di quello dispecificità sancito dall'art. 366, primo comma, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024). Inoltre, il motivo non ha attinto la specifica ratio decidendi riguardante l’onere della parte di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed idocumenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo delladecisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 342/2021; Cass. n. 13625 /2019). Tale conclusione è corroborata dall’esame del documento in questione datato “Roma lì 22.06.94” il cui testo è costituito dalla seguente richiesta “chiede che ai sensi della legge 98/94 venga liquidato alla mandante anche il valore dell’avviamento dell’impresa”, senza che sia evincibile dallo stesso alcun contenuto riconducibile alla pretesa “messa in mora”, sol che si consideri – come già affermato da questa Corte - che a tali fini è necessaria una specifica richiesta e non è idonea la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito (Cass. n.7468/2020). Resta da aggiungere, che quanto dedotto dalla ricorrente nella parte conclusiva del ricorso in revocazione (fol.9) - e già nel precedente ricorso - a presumibile sostegno della decisività del fatto risultante dal documento del 22 giugno 1994, e cioè che «Trovava, dunque, conforto l’argomento che l’atto di impulso amministrativo fosse rintracciabile nella domanda del 1980 e la domanda del 1994 avesse da valere quale richiesta di pagamento dell’indennizzo con funzione e natura di messa in mora, con riferimento all’indennizzo nella sua interezza (a quel momento non erogato).» è deduzione non decisiva perché priva di qualsivoglia riscontro circa la “domanda del 1980” di cui non risulta essere stato indicato né il momento della sua eventuale allegazione, né il contenuto, né la allocazione tra gli atti processuali, e quindi, come tale, è inidonea a sovvertire la decisione. 6.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
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