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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22275/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21868-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 21868 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva dalla ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’[OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 30 d.l. 78/2010;

3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] e AdERhanno resistito con controricorso; Ric. 2020 n. 21868 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -3-

4. la causa, già fissata alla precedente adunanza dell’11 gennaio 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo,e quindi rifissata all’odierna, per consentire alla ricorrente, su sua richiesta, di poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma comportata dall’adesione, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia per “saldo e stralcio” a termini del d.l. 145/2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha richiesto un ulteriore rinvio dell’adunanza per poter completare il pagamento dell’intera somma;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incomb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21868-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 21868 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione; 2. come il primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva dalla ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’[OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 30 d.l. 78/2010; 3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] e AdERhanno resistito con controricorso; Ric. 2020 n. 21868 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- 4. la causa, già fissata alla precedente adunanza dell’11 gennaio 2022, è stata rinviata a nuovo ruolo,e quindi rifissata all’odierna, per consentire alla ricorrente, su sua richiesta, di poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma comportata dall’adesione, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia per “saldo e stralcio” a termini del d.l. 145/2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.la ricorrente ha richiesto un ulteriore rinvio dell’adunanza per poter completare il pagamento dell’intera somma; 2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incomb
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