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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38024/2021

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eguente Rep.

ORDINANZA CLek,_ ,3q-c) e c( sul ricorso iscritto al numero 35186 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A04 H501U) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Presidente, del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempo- re -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11356/2018, pubblicata in data 4 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 35186/2018 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 6 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale Agente della Riscossione, di [OSCURATO:PERSONA], dell'Amministrazione provinciale di Latina, nonché del Ministe- ro dell'Interno, impugnando una intimazione di pagamento fondata su sanzioni amministrative per infrazioni al codice del- la strada, iscritte a ruolo da [OSCURATO:PERSONA], dall'Amministrazione provinciale di Latina, nonché dalle Pre- fetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone.

L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando la "giu- ridica inesistenza di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi" e condannando al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido.

La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall'opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l'importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto.

Il Tribunale di Roma, rilevata la non integrità del contradditto- rio nel giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest'ultimo la causa.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato, previa verifica del perfeziona- mento della notifica del ricorso.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 È stata disposta (con ordinanza interlocutoria n. 27916, in da- ta 7 dicembre 2020) ed effettuata la rinnovazione della notifi- cazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione dell'art. 7 R.D. 1611/933 e degli artt. 101, 102 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.».

L'opposizione è stata proposta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], ol- tre che nei confronti dell'agente della riscossione, nei confronti degli enti individuati quali titolari dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, e cioè: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) l'Amministrazione provinciale di Latina; c) il Ministero dell'Interno (per le sanzioni di competenza delle Prefetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone).

La domanda è stata integralmente accolta, nel merito, dal giudice di pace, con annullamento del provvedimento impu- gnato e dichiarazione di "giuridica inesistenza di tutti i prov- vedimenti sanzionatori sottesi".

Il giudice di pace ha di conseguenza condannato al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido (sebbene con una incongruenza tra motivazione e dispositivo, come sottoli- neato dal Tribunale).

La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall'opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l'importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto.

Non vi è stato appello incidentale da parte di nessuno dei predetti enti opposti.

Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 Il Tribunale di Roma ha correttamente dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merito, nella parte iniziale della decisione impugnata.

Ha però poi rilevato la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado (ai sensi dell'art. 102 c.p.c.), per non essere state convenute direttamente in giudizio, in proprio, le Prefetture di Roma, Caserta e Frosinone (mentre ha indicato come costituita nel giudizio di primo grado la Prefettura di Ta- ranto) e ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest'ultimo la causa (in applicazione dell'art. 354 c.p.c.).

Il ricorrente contesta la decisione, sostenendo che - anche per la mancanza di appello incidentale sul merito della contro- versia - non vi fossero i presupposti per dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, essendo il contraddittorio corret- tamente instaurato con tutti i soggetti legittimati passivi, quanto meno con riguardo alle sanzioni irrogate da [OSCURATO:PERSONA]- pitale, dalla Provincia di Latina e dalla Prefettura di Taranto.

Osserva la Corte che la decisione impugnata, nel rilevare il di- fetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in relazione al merito della controversia, risulta in insanabile contraddizione logica con la sua stessa premessa, nella quale si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia sul merito dell'opposizione per mancanza di impugnazioni in- cidentali, essendo stato l'appello proposto esclusivamente dall'opponente vittorioso in relazione alla mera liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite in suo favore.

Da un lato, infatti, il giudicato interno sul merito della contro- versia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull'oggetto del suddetto giudizio di merito, anche al solo sco- po di valutare in proposito l'integrità del contraddittorio (del resto la rimessione della causa al giudice del primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro Ric. n. 35186/2018 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 6 può avere senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effet- tivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso, il che nella specie è impedito in radice dal giudicato interno).

D'altro canto, l'oggetto del giudizio di secondo grado era limi- tato al solo capo accessorio della sentenza di primo grado re- lativo alle spese e, precisamente, alla sola questione dell'importo liquidato a titolo di spese processuali in favore dell'opponente vittorioso e a carico delle parti opposte, cioè a carico degli enti in concreto evocati in giudizio dallo stesso opponente (giusta o sbagliata che fosse l'individuazione dei legittimati passivi per l'azione di merito).

Con riguardo a tale questione (sorta evidentemente solo al momento della decisione di primo grado in ordine alla liquida- zione delle spese di lite), è evidente che gli unici soggetti le- gittimati passivi sono gli enti condannati al pagamento di quelle spese, cioè gli enti che avevano acquistato, nel giudi- zio, la qualità di parti processuali, in concreto, per essere stati di fatto evocati in primo grado e per essere risultati soccom- benti (a prescindere quindi dalla sussistenza della loro effetti- va originaria legittimazione sostanziale e processuale per l'azione di merito, non essendo possibile mettere nuovamente in discussione il merito della lite a causa del giudicato inter- no).

Sotto tale profilo, dunque, non sussisteva affatto un difetto di integrità del contraddittorio tale da giustificare la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa a quest'ultimo; né avrebbe senso, sul piano logico, la rinnovazione del giudizio di primo grado con parti diverse, pur non potendosi tornare sul merito della domanda, al solo scopo di decidere in ordine alla corretta liquidazione delle spese della precedente fase, cui dette parti non hanno partecipato.

Il tribunale avrebbe, in definitiva, dovuto pronunziarsi sul me- rito dell'impugnazione proposta, e cioè sulla corretta liquida- Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 zione dell'importo delle spese del giudizio di primo grado a ca- rico degli enti che avevano in concreto acquistato la qualità di parti processuali dello stesso, per essere stati evocati in tale giudizio e che, quindi, erano stati destinatari della suddetta condanna.

A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di le- gittimità.

Così deciso nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Rep. ORDINANZA CLek,_ ,3q-c) e c( sul ricorso iscritto al numero 35186 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A04 H501U) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Presidente, del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempo- re -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11356/2018, pubblicata in data 4 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 35186/2018 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 6 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del locale Agente della Riscossione, di [OSCURATO:PERSONA], dell'Amministrazione provinciale di Latina, nonché del Ministe- ro dell'Interno, impugnando una intimazione di pagamento fondata su sanzioni amministrative per infrazioni al codice del- la strada, iscritte a ruolo da [OSCURATO:PERSONA], dall'Amministrazione provinciale di Latina, nonché dalle Pre- fetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone. L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando la "giu- ridica inesistenza di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi" e condannando al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido. La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall'opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l'importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto. Il Tribunale di Roma, rilevata la non integrità del contradditto- rio nel giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest'ultimo la causa. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato, previa verifica del perfeziona- mento della notifica del ricorso. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 È stata disposta (con ordinanza interlocutoria n. 27916, in da- ta 7 dicembre 2020) ed effettuata la rinnovazione della notifi- cazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione dell'art. 7 R.D. 1611/933 e degli artt. 101, 102 e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.». L'opposizione è stata proposta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], ol- tre che nei confronti dell'agente della riscossione, nei confronti degli enti individuati quali titolari dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, e cioè: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) l'Amministrazione provinciale di Latina; c) il Ministero dell'Interno (per le sanzioni di competenza delle Prefetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone). La domanda è stata integralmente accolta, nel merito, dal giudice di pace, con annullamento del provvedimento impu- gnato e dichiarazione di "giuridica inesistenza di tutti i prov- vedimenti sanzionatori sottesi". Il giudice di pace ha di conseguenza condannato al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido (sebbene con una incongruenza tra motivazione e dispositivo, come sottoli- neato dal Tribunale). La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall'opponente vittorioso [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l'importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto. Non vi è stato appello incidentale da parte di nessuno dei predetti enti opposti. Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 Il Tribunale di Roma ha correttamente dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merito, nella parte iniziale della decisione impugnata. Ha però poi rilevato la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado (ai sensi dell'art. 102 c.p.c.), per non essere state convenute direttamente in giudizio, in proprio, le Prefetture di Roma, Caserta e Frosinone (mentre ha indicato come costituita nel giudizio di primo grado la Prefettura di Ta- ranto) e ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest'ultimo la causa (in applicazione dell'art. 354 c.p.c.). Il ricorrente contesta la decisione, sostenendo che - anche per la mancanza di appello incidentale sul merito della contro- versia - non vi fossero i presupposti per dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, essendo il contraddittorio corret- tamente instaurato con tutti i soggetti legittimati passivi, quanto meno con riguardo alle sanzioni irrogate da [OSCURATO:PERSONA]- pitale, dalla Provincia di Latina e dalla Prefettura di Taranto. Osserva la Corte che la decisione impugnata, nel rilevare il di- fetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in relazione al merito della controversia, risulta in insanabile contraddizione logica con la sua stessa premessa, nella quale si dà atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia sul merito dell'opposizione per mancanza di impugnazioni in- cidentali, essendo stato l'appello proposto esclusivamente dall'opponente vittorioso in relazione alla mera liquidazione dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite in suo favore. Da un lato, infatti, il giudicato interno sul merito della contro- versia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull'oggetto del suddetto giudizio di merito, anche al solo sco- po di valutare in proposito l'integrità del contraddittorio (del resto la rimessione della causa al giudice del primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro Ric. n. 35186/2018 — Sez. 6-3 — Ad. 28 settembre 2021 — Ordinanza — Pagina 4 di 6 può avere senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effet- tivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso, il che nella specie è impedito in radice dal giudicato interno). D'altro canto, l'oggetto del giudizio di secondo grado era limi- tato al solo capo accessorio della sentenza di primo grado re- lativo alle spese e, precisamente, alla sola questione dell'importo liquidato a titolo di spese processuali in favore dell'opponente vittorioso e a carico delle parti opposte, cioè a carico degli enti in concreto evocati in giudizio dallo stesso opponente (giusta o sbagliata che fosse l'individuazione dei legittimati passivi per l'azione di merito). Con riguardo a tale questione (sorta evidentemente solo al momento della decisione di primo grado in ordine alla liquida- zione delle spese di lite), è evidente che gli unici soggetti le- gittimati passivi sono gli enti condannati al pagamento di quelle spese, cioè gli enti che avevano acquistato, nel giudi- zio, la qualità di parti processuali, in concreto, per essere stati di fatto evocati in primo grado e per essere risultati soccom- benti (a prescindere quindi dalla sussistenza della loro effetti- va originaria legittimazione sostanziale e processuale per l'azione di merito, non essendo possibile mettere nuovamente in discussione il merito della lite a causa del giudicato inter- no). Sotto tale profilo, dunque, non sussisteva affatto un difetto di integrità del contraddittorio tale da giustificare la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa a quest'ultimo; né avrebbe senso, sul piano logico, la rinnovazione del giudizio di primo grado con parti diverse, pur non potendosi tornare sul merito della domanda, al solo scopo di decidere in ordine alla corretta liquidazione delle spese della precedente fase, cui dette parti non hanno partecipato. Il tribunale avrebbe, in definitiva, dovuto pronunziarsi sul me- rito dell'impugnazione proposta, e cioè sulla corretta liquida- Ric. n. 35186/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 zione dell'importo delle spese del giudizio di primo grado a ca- rico degli enti che avevano in concreto acquistato la qualità di parti processuali dello stesso, per essere stati evocati in tale giudizio e che, quindi, erano stati destinatari della suddetta condanna. A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso nella camera di consig
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