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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01391/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma, ha respinto l’istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre dall’8 febbraio 2022 all’8 agosto 2022; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il rilievo da attribuire alla violazione disciplinare contestata, consistita nel rifiuto di rientrare nella camera detentiva adducendo motivazioni di salute; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con o specifico riferimento alla violazione commessa e considerato anche il fatto che lo stesso detenuto si era autodimesso il giorno precedente dal reparto ospedaliero, ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione nel senso che la condotta esclude la concessione del beneficio per tale singolo semestre; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma, ha respinto l’istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre dall’8 febbraio 2022 all’8 agosto 2022; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il rilievo da attribuire alla violazione disciplinare contestata, consistita nel rifiuto di rientrare nella camera detentiva adducendo motivazioni di salute; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con o specifico riferimento alla violazione commessa e considerato anche il fatto che lo stesso detenuto si era autodimesso il giorno precedente dal reparto ospedaliero, ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione nel senso che la condotta esclude la concessione del beneficio per tale singolo semestre; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/202
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