Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35649/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiPgid ii rigPttd dPi rirdrd q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa, in data 26/04/2021, dal Tribunale di Noia, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13 d.lgs 25 luglio leicig, n 78F, perché - cphhene ecpuico riai i-Preii-nrin na7ionaiP in riai-a 1pCi i co mediante accompagnamento alla frontiera e imbarco, in forza di provvedimento del Questore di Brindisi del 19/11/2019 - faceva rientro, privo di autorizzazione, in territorio italiano; per l'effetto, l'imputato era stato condannato - previo riconoscimento deiie circostanze attenuanti generiche, nonché P roplirAtA la diminuente del rito abbreviato - alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; con sospensione condizionale della pena; con espulsione mediante accompagnamento alla frontiPrP,l.i Ingfag t I i rc i ai paccngin in giiidirato riPiia cPnten7a.

1.1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .9. con ii primo motivo, viene dedotta nuiiità deiia sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 180 cod. proc. pen. e 23-bis Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Al difensore è stato notificato l'avviso di trattazione del giudizio di appello, indicnndo io formo dotante riai rito cartoiare; nonostonte ciò, l'udien7a .si è celebrata in presenza, senza che di ciò la difesa sia stata resa edotta.

Al difensore, inoltre, non sono state notificate né le conclusioni formulate dall'accusa, né il dispositivo della sentenza.

In data antecedente, rispetto alla proposizione del gravami-, infine, era stato conferito mandato difensivo aiVavv.

Marino, di tal che ii difensore d'ufficio - peraltro erroneamente indicato come difensore di fiducia - non avrebbe potuto formulare istanza di trattazione orale del processo.

Sostiene la difesa, quindi, essersi concretizzata una ipotesi di nullità di ordine generale a rogirno intP•rmodio, connossa vioi>7iono dei contrarldittorio cartol2r0.

1.3. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 13 d.lgs n. 286 del 1998 ed all'art. 54 cod. pen.

La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le ragioni (-hp avevano determinato i reingresso dei soggetto in Itali a, o AimPno in stato di necessità (costituito dall'assenza di mezzi economici di sussistenza, determinati dalla presenza dell'intero nucleo familiare in territorio italiano), che ne aveva comportato la permanenza in Italia. i .4. rnn il ìr7n motivo, viene riPnlinriAtA vioiR7ionp corriniA 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

La difesa sottolinea la natura non abituale della condotta, nonché l'assenza di qualsivoglia condizione soggettiva di carattere ostativo.

1.5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Quanto alla prima doglianza, pur nella difficoltà organizzativa tra trattazione scritta e orale, non risulta che alla difesa sia stata negata la possibilità di formulare le proprie conclusioni. .11 secondo motivo è infondato, stante irinsiiscicton7A dei presupposti per l'applicazione dell'invocata scriminante, come ritenuto e adeguatamente motivato nella sentenza impugnata.

Il terzo punto del ricorso è, invece, inammissibile in quanto prospetta censure in fatto.

2. Il ricorso è fondato quanto al motivo di carattere processuale, rimanendo consequenzialmente assorbite le ulteriori doglianze.

2.1. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione ci rip(iiira ia sussistenza di un error in procedendo riiPvante= A norma deirart. r-.;‘)A, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, poirAgtro, re/. 7 7C1 Ci C4 ; C;P7. 4, n. 47q8 i dei 2Finciplyi4, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01).

2.2. Il processo è stato trattato secondo le forme del rito ordinario, pur non essendo presente in atti la relativa richiesta di discussione orale e, soprattutto, senza che questa risuiti Pgar stata notificata Alia riifPcA.

La giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel senso di ritenere che - nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - occorra che sia data comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che dispone la trattazione (-cm rito ordinario, disposta a seguito ripliA richiesta di dicruccinnp orale.

In caso di omissione di tale comunicazione, si realizza una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Fe.v . 2A-27.w)

2.3. La fondatezza della sopra esposta questione, tempestivamente eccepita attraverso la proposizione del ricorso per cassazione, impone dichiararsi la dedotta nullità.

Restano assorbite, in tale decisione di tipo processuale, le iliterion censure prospettate daiia difes›.

2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio.

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiPgid ii rigPttd dPi rirdrd q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa, in data 26/04/2021, dal Tribunale di Noia, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13 d.lgs 25 luglio leicig, n 78F, perché - cphhene ecpuico riai i-Preii-nrin na7ionaiP in riai-a 1pCi i co mediante accompagnamento alla frontiera e imbarco, in forza di provvedimento del Questore di Brindisi del 19/11/2019 - faceva rientro, privo di autorizzazione, in territorio italiano; per l'effetto, l'imputato era stato condannato - previo riconoscimento deiie circostanze attenuanti generiche, nonché P roplirAtA la diminuente del rito abbreviato - alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; con sospensione condizionale della pena; con espulsione mediante accompagnamento alla frontiPrP,l.i Ingfag t I i rc i ai paccngin in giiidirato riPiia cPnten7a. 1.1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .9. con ii primo motivo, viene dedotta nuiiità deiia sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 180 cod. proc. pen. e 23-bis Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Al difensore è stato notificato l'avviso di trattazione del giudizio di appello, indicnndo io formo dotante riai rito cartoiare; nonostonte ciò, l'udien7a .si è celebrata in presenza, senza che di ciò la difesa sia stata resa edotta. Al difensore, inoltre, non sono state notificate né le conclusioni formulate dall'accusa, né il dispositivo della sentenza. In data antecedente, rispetto alla proposizione del gravami-, infine, era stato conferito mandato difensivo aiVavv. Marino, di tal che ii difensore d'ufficio - peraltro erroneamente indicato come difensore di fiducia - non avrebbe potuto formulare istanza di trattazione orale del processo. Sostiene la difesa, quindi, essersi concretizzata una ipotesi di nullità di ordine generale a rogirno intP•rmodio, connossa vioi>7iono dei contrarldittorio cartol2r0. 1.3. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 13 d.lgs n. 286 del 1998 ed all'art. 54 cod. pen. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le ragioni (-hp avevano determinato i reingresso dei soggetto in Itali a, o AimPno in stato di necessità (costituito dall'assenza di mezzi economici di sussistenza, determinati dalla presenza dell'intero nucleo familiare in territorio italiano), che ne aveva comportato la permanenza in Italia. i .4. rnn il ìr7n motivo, viene riPnlinriAtA vioiR7ionp corriniA 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La difesa sottolinea la natura non abituale della condotta, nonché l'assenza di qualsivoglia condizione soggettiva di carattere ostativo. 1.5. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Quanto alla prima doglianza, pur nella difficoltà organizzativa tra trattazione scritta e orale, non risulta che alla difesa sia stata negata la possibilità di formulare le proprie conclusioni. .11 secondo motivo è infondato, stante irinsiiscicton7A dei presupposti per l'applicazione dell'invocata scriminante, come ritenuto e adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. Il terzo punto del ricorso è, invece, inammissibile in quanto prospetta censure in fatto. 2. Il ricorso è fondato quanto al motivo di carattere processuale, rimanendo consequenzialmente assorbite le ulteriori doglianze. 2.1. Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione ci rip(iiira ia sussistenza di un error in procedendo riiPvante= A norma deirart. r-.;‘)A, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi - al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione - ha accesso all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, poirAgtro, re/. 7 7C1 Ci C4 ; C;P7. 4, n. 47q8 i dei 2Finciplyi4, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01). 2.2. Il processo è stato trattato secondo le forme del rito ordinario, pur non essendo presente in atti la relativa richiesta di discussione orale e, soprattutto, senza che questa risuiti Pgar stata notificata Alia riifPcA. La giurisprudenza di questa Corte è costantemente orientata nel senso di ritenere che - nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - occorra che sia data comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che dispone la trattazione (-cm rito ordinario, disposta a seguito ripliA richiesta di dicruccinnp orale. In caso di omissione di tale comunicazione, si realizza una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Fe.v . 2A-27.w) 2.3. La fondatezza della sopra esposta questione, tempestivamente eccepita attraverso la proposizione del ricorso per cassazione, impone dichiararsi la dedotta nullità. Restano assorbite, in tale decisione di tipo processuale, le iliterion censure prospettate daiia difes›. 2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app
Sentenza Cassazione n. 35649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris