CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 01735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 novembre 2019, la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il Tribunale di Roma, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di due reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (artt. 56-393 cod. pen.); in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale, riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità per il delitto di ricettazione, rideterminava la pena inflitta dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di due distinti reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (e, quindi, alla quantificazione della pena in aumento a titolo di continuazione su quella inflitta per il delitto di ricettazione). Le condotte poste in essere dal ricorrente si sono sostanziate in due episodi e sono state il frutto di una unica e continua determinazione: "la presenza di due azioni naturalistiche - pur a distanza di tre mesi l'una dall'altra - sono riconducibili ad un'azione giuridicamente unitaria volta ad ottenere il medesimo risultato". 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 4. La stessa difesa non contesta la ricostruzione in fatto effettuata dai giudici di merito, secondo la quale l'imputato, in una prima occasione, con violenza e minaccia, richiese alla persona offesa il versamento della somma di cinquecento euro, mentre a distanza di tre mesi, con minaccia, cercò di ottenere dalla stessa la conSegna di mille euro. Si è in presenza, dunque, di due distinti reati, pur se commessi in presenza di una unitaria determinazione criminosa, che trae origine dalla medesima causale delle richieste, circostanza che impone l'applicazione della favorevole disciplina del reato continuato, ma non già la considerazione delle condotte come una unica violazione della medesima norma incriminatrice. Con riferimento al reato di estorsione, che si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone in relazione all'elemento psicologico (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), è consolidato in giurisprudenza il principio, ribadito anche da ultimo da questa Corte (Sez. 2, n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, Raffone, Rv. 280655), secondo il quale è ravvisabile un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni o desistenze (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 05/06/2003, Abate, Rv. 225174); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità (v. Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 nonché Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729, entrambe relative a fattispecie in cui le richieste avevano ad oggetto distinte pretese, come nel caso qui in esame). 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Sentenza a motivazione semplificata. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini • 11ICM