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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07127/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17387/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45M71 C897V), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. depositata il 30 gennaio 2023, con nomina di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], piazzettaCavour n. 4, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B01 L781R), GUIOTTO Lara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81R70 I775S), MARTELLETTO Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T14 L781D), MARTELLETTO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79R19 M172K), GOZZI Lisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D51 L364G), PAGANI Irma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44H62 E284J), BARISON Graziella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P61 Z103V), MILANI Veronica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78S43 L364R), PERTILE Floriano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58C15 M178I) e CASTAGNA Consolata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M47 L781W), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, R.G.N. 17387/17 C.C.10/02/2023 Servitù –Actio negatoria– Scolo acque meteoriche unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e ALDEGHERI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81E41 L364C), ANDRETTI Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B65 L781S), LORENZINI Valter (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D27 L781T), DEMONTE Sandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48L11 H665O), SORTINO Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R47 C351X), MARCHI Diego (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D09 L781X) e VANTINI Emanuela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H70 L781H), elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; nonché Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; nonché CHIECCHI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C21 L781V) e [OSCURATO:PERSONA] Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C52 H783L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - e DARIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T68 B402E), PALMA Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A24 E682V), MASCHI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81E05 L364R), ZAMPERLINI Corrado, ZAMPICININI Alessandra, [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo curatore pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1247/2017, pubblicata il 12 giugno 2017, notificata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Verona, i soggetti interessati dalla lottizzazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, i soggetti facenti parte del compendio immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché la lottizzante Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertato che nessuna servitù di scolo di acque meteoriche gravava sul fondo di proprietà dell’attrice, sito in Comune di Colognola ai Colli, riportato in catasto al foglio n. 20, mappale n. 1088 (ex mappale n. 115).

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria e sostenevano che l’attrice aveva prestato il suo consenso, mediante la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001 e delle successive varianti, corredate dai relativiprogetti esecutivi, da un lato, confermando la preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi posti a monte sul terreno dell’attrice e, dall’altro, prestando il proprio assenso alle opere di convogliamento delle acque di scolo sul mappale n. 1088.

Svolgevano, altresì, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti delle società costruttrici.

Si costituivano, inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto della domanda avversaria e, al riguardo, esponevano che il compendio immobiliare “[OSCURATO:PERSONA]” era estraneo alla lottizzazione “[OSCURATO:PERSONA]” e al sistema di scarico delle acque piovane da cui era interessata detta lottizzazione, non essendo collegato al suo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si opponevano alla domanda di parte attrice e deducevano che, nell’atto di acquisto, la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione, così garantendo le parti acquirenti.

Per l’effetto, chiedevano la chiamata in causa del terzo a scopo di garanzia.

Si costituiva altresì l’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda attorea e confermava che l’attrice aveva aderito al sistema di smaltimento delle acque meteoriche realizzato dalla lottizzazione mediante l’approvazione della convenzione, dei suoi allegati e delle varianti.

Obiettava, inoltre, che la tubazione utilizzata per lo scolo delle acque meteoriche preesisteva da almeno trent’anni e che le opere realizzate dalla lottizzazione erano congrue.

Chiedeva che fosse reietta la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti da alcuni degli altri convenuti, poiché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato, costruito e compravenduto le unità immobiliari di tali convenuti.

Si costituiva, poi, la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la prescrizione e decadenza dell’azione di manleva spiegata contro di essa.

Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, con sentenza n. 2457/2015, depositata il 16 settembre 2015, il Tribunale adito rigettava la domanda di negatoria servitutis e compensava interamente le spese tra le parti. 2.– Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2015, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’insufficiente motivazione sulla pretesa costituzione della servitù a carico del fondo riportato al mappale n. 1088, in forza della convenzione di lottizzazione, nonché l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata, anche a fronte delle circostanze dedotte ed ignorate.

Resistevano le parti già costituite nel giudizio di primo grado, le quali spiegavano appello incidentale, chiedendo che fosse disposta la condanna alle spese anche del giudizio di primo grado, ivi compreso il liquidato compenso del consulente tecnico d’ufficio.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento degli appelli incidentali proposti, condannava l’appellante principale alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, non solo la convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001, ma anche le successive varianti, comprensive dei progetti esecutivi, che costituivano parte integrante di ciascun atto notarile di convenzione urbanistica e davano atto della preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi situati a monte del terreno di proprietà dell’attrice, posto, invece, più a valle; b ) che dai rilievi tecnici svolti in corso di causa era emerso che lo scarico della lottizzazione era suscettibile di sversamento nella proprietà dell’appellante, destinata a vigneto, mediante il sistema del “troppo pieno”, che entrava in funzione solo ed esclusivamente nel caso in cui il cumulo di acqua avesse superato la capacità di raccolta dei 25 pozzi perdenti, di cui era stata dotata l’area adibita a parcheggio all’interno della lottizzazione; c) che, in particolare, il progetto allegato alle convenzioni prevedeva, seppure con andamento diverso delle condutture, che lo smaltimento delle acque meteoriche della lottizzazione e di quelle provenienti da via Cubetta dovesse avvenire mediante confluenza nel mappale n. 1088, quale terreno estraneo alla lottizzazione; d ) che le convenzioni di lottizzazione, tutte sottoscritte dall’appellante, davano atto di ciò, sicché tali atti avevano dato luogo alla costituzione della servitù, scolo che, peraltro, secondo la stesse ammissioni dell’appellante, rese in sede di interrogatorio formale deferito, sussisteva, in fatto, da oltre venti anni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– La ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso presentato dall’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il “ricorso incidentale” di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che il controricorso attraverso cui quest’ultimi si sono costituiti non contiene alcun ricorso incidentale.

Il mero fatto che dette parti, nelle conclusioni rassegnate, si siano riportate alle conclusioni di cui ai giudizi di merito, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso di legittimità proposto da [OSCURATO:PERSONA], non equivale alla formulazione di un ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., il quale richiede l’articolazione specifica di motivi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1058 e 1063 c.c., per avere la Corte di merito attribuito valore costitutivo della servitù di scolo di acque meteoriche ad una convenzione e successive integrazioni, in difetto di alcuna menzione del fondo servente e di alcuna espressa manifestazione di volontà in tal senso, non avendo la Piccoli sottoscritto la convenzione e le successive integrazioni quale proprietaria del mappale n. 1088.

Soggiunge l’istante che il mero riferimento al mappale n. 1088, quale unico punto di confluenza delle acque meteoriche nei progetti e disegni grafici, non avrebbe legittimato la costituzione volontaria della servitù, la quale avrebbe presupposto la forma scritta ad substantiam e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. 2.1.–La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis , n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.

Ed infatti, il Giudice del gravame ha rilevato, anche all’esito delle svolte indagini tecniche, che la costituzione volontaria della servitù di scolo di acque meteoriche sul mappale n. 1088, in ragione del consenso espressamente prestato da [OSCURATO:PERSONA], poteva essere desunta, non solo dalla sottoscrizione, a cura di quest’ultima, della convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001, ma anche dalla sottoscrizione di tutte le successive varianti, atti tutti corredati dai relativi progetti esecutivi che costituivano parte integrante di ciascun atto notarile di convenzione urbanistica e davano atto della preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi siti a monte del terreno di proprietà dell’attrice, posto invece più a valle.

In specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il progetto allegato a tali convenzioni prevedeva, pur con andamento diverso delle condutture per lo smaltimento delle acque meteoriche della lottizzazione, la confluenza di esse nel mappale n. 1088, quale terreno estraneo alla lottizzazione.

Senonché, secondo la sentenza d’appello, tutte le convenzioni di lottizzazione, sottoscritte specificamente dalla Piccoli, davano atto di ciò, avendo così costituito la servitù volontaria di scolo.

Per l’effetto, la Corte d’appello ha sostenuto che emergeva dai documenti prodotti dalle parti che la Piccoli avesse sottoscritto la convenzione di lottizzazione e il relativo progetto, sia in quanto proprietaria del mappale n. 977, interessato dalla lottizzazione, sia per il mappale n. 1088, in quanto soggetto terzo rispetto alla lottizzazione, avendo, con la propria firma, inequivocabilmente esplicitato la funzione di prestare il proprio consenso alla convenzione di lottizzazione, come indicato nella premessa dell’atto stesso.

In via rafforzativa, la Corte di merito ha precisato che comunque la tubazione di scarico nel fondo corrispondente al mappale n. 1088, adibito appunto allo scarico delle acque meteoriche dei fondi posti a monte, era presente in loco da almeno venti anni, come aveva confessato la Piccoli in sede di esperimento dell’interrogatorio formale.

Sicché detta servitù si era già costituita per usucapione al momento in cui è stato prestato il consenso alla sua costituzione volontaria. 2.2.– Ne discende che la costituzione di servitù sul fondo emarginato ha soddisfatto il requisito della forma scritta, a pena di nullità.

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede, infatti, l’uso di formule sacramentali né di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiame che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10169 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9475 del 28/04/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 23/02/2001).

Il riferimento al mappale n. 1088, ai fini dell’individuazione del fondo servente, negli allegati (progetti e grafici) alla convenzione di lottizzazione e successive integrazioni – allegati espressamente richiamati nel corpo degli atti principali come parte integrante del loro contenuto e specificamente sottoscritti – vale, dunque, a vincolare laPiccoli in ordine al consenso prestato in ordine a tale costituzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 09/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 05/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 06/04/1995). 3.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai s ensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di valorizzare l’esistenza di un’espressa pattuizione in merito all’impegno assunto dalla ditta lottizzante di costituire una servitù di scarico delle acque meteoriche a carico di altri fondi, diversi dal mappale n. 1088, e segnatamente a carico del mappale n. 662 e – per effetto dell’atto integrativo del 10 ottobre 2006 –a c arico di altre particelle, senza che fosse menzionata la particella n. 1088.

Né, ad avviso dell’istante, il Giudice del gravame avrebbe attribuito rilevanza alla missiva del Comune di Colognola ai Colli del 22 aprile 2010, nella quale detto Comune avrebbe più volte sollecitato la costituzione della servitù attraverso il fondo dei terzi interessati. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto, in via rafforzativa, sussistente la costituzione a titolo originario della servitù di scarico per usucapione ventennale, in difetto di alcuna pronuncia giudiziale di accertamento dell’acquisto a titolo originario.

Sul punto, la ricorrente precisa che il riferimento della Piccoli, in sede di interpello, alla vecchia tubatura esistente da molto tempo non avrebbe potuto costituire il fondamento dell’acquisizione della servitù per usucapione, in quanto tale tubatura sarebbe stata in disuso da oltre trent’anni e non avrebbe mai scaricato le acque provenienti dai fondi interessati, solo successivamente, dalla lottizzazione. 4.1.– Le due censure – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto connesse –sono inammissibili.

Esse, infatti, per un verso, denunciano l’omesso esame di fatti storici all’esito di una “doppia conforme” e, per altro verso, introducono, solo nel giudizio di legittimità, circostanze fattuali nuove e, comunque, non decisive.

Ora, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

In secondo luogo, sono precluse nel giudizio di legittimità non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità, posto che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017).

In ultimo, la verifica della esistenza di una tubatura da oltre venti anni, ai fini dell’acquisizione della servitù per usucapione, non ha avuto, ad ogni modo, un ruolo dirimente, posto che le sentenze di merito hanno accertato la costituzione del diritto reale minore in forza di un titolo negoziale. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art. 913 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il terreno corrispondente al mappale n. 1088 fosse posto più a valle rispetto al versante collinare e quindi fosse tenuto a raccogliere il naturale deflusso delle acque, mentre, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, si sarebbe potuto desumere che l’effettivo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione sarebbe avvenuto a seguito dei lavori stessi.

Sicché avrebbe dovuto escludersi che lo scarico nel mappale n. 1088 fosse la conseguenza di un naturale deflusso delle acque, dipendendo tale convogliamento, invece, dalla realizzazione, con opere specifiche, della lottizzazione. 5.1.–Il motivo è inammissibile.

E ciò perché, nonostante la sua apparente formulazione sub specie di vizio di violazione di legge, nella sostanza, il mezzo di critica mira a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).

Segnatamente, la censura è funzionale alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, affinché possa accertarsi che il deflusso delle acque meteoriche nel mappale n. 1088 sarebbe stato frutto dell’opera dell’uomo e non già l’effetto di un percorso naturale dipendente dalla pendenza dei fondi, come ritenuto dalla Corte distrettuale.

Senza, peraltro, che tale rilievo sia decisivo, a fronte della specifica pattuizione dell’asservimento del mappale n. 1088 allo scolo delle acque provenienti dai terreni oggetto della lottizzazione, per effetto del consenso prestato dalla proprietaria del fondo corrispondente a detto mappale, consenso che sarebbe stato vincolante quand’anche il deflusso fosse stato determinato dall’opera dell’uomo. 5.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ivi comprese le spese relative al sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., definito dalla Corte d’appello di Venezia con decreto di rigetto cron. n. 95/2017, depositato il 22 agosto 2017.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esbor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17387/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45M71 C897V), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. depositata il 30 gennaio 2023, con nomina di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], piazzettaCavour n. 4, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B01 L781R), GUIOTTO Lara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81R70 I775S), MARTELLETTO Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T14 L781D), MARTELLETTO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79R19 M172K), GOZZI Lisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D51 L364G), PAGANI Irma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44H62 E284J), BARISON Graziella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P61 Z103V), MILANI Veronica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78S43 L364R), PERTILE Floriano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58C15 M178I) e CASTAGNA Consolata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M47 L781W), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, R.G.N. 17387/17 C.C.10/02/2023 Servitù –Actio negatoria– Scolo acque meteoriche unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e ALDEGHERI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81E41 L364C), ANDRETTI Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70B65 L781S), LORENZINI Valter (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D27 L781T), DEMONTE Sandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48L11 H665O), SORTINO Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R47 C351X), MARCHI Diego (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76D09 L781X) e VANTINI Emanuela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75H70 L781H), elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; nonché Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; nonché CHIECCHI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C21 L781V) e [OSCURATO:PERSONA] Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C52 H783L), elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - e DARIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T68 B402E), PALMA Renato (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A24 E682V), MASCHI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81E05 L364R), ZAMPERLINI Corrado, ZAMPICININI Alessandra, [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo curatore pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1247/2017, pubblicata il 12 giugno 2017, notificata il 14 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Verona, i soggetti interessati dalla lottizzazione denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, i soggetti facenti parte del compendio immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]” nonché la lottizzante Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertato che nessuna servitù di scolo di acque meteoriche gravava sul fondo di proprietà dell’attrice, sito in Comune di Colognola ai Colli, riportato in catasto al foglio n. 20, mappale n. 1088 (ex mappale n. 115). Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda avversaria e sostenevano che l’attrice aveva prestato il suo consenso, mediante la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001 e delle successive varianti, corredate dai relativiprogetti esecutivi, da un lato, confermando la preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi posti a monte sul terreno dell’attrice e, dall’altro, prestando il proprio assenso alle opere di convogliamento delle acque di scolo sul mappale n. 1088. Svolgevano, altresì, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti delle società costruttrici. Si costituivano, inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto della domanda avversaria e, al riguardo, esponevano che il compendio immobiliare “[OSCURATO:PERSONA]” era estraneo alla lottizzazione “[OSCURATO:PERSONA]” e al sistema di scarico delle acque piovane da cui era interessata detta lottizzazione, non essendo collegato al suo sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si opponevano alla domanda di parte attrice e deducevano che, nell’atto di acquisto, la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione, così garantendo le parti acquirenti. Per l’effetto, chiedevano la chiamata in causa del terzo a scopo di garanzia. Si costituiva altresì l’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda attorea e confermava che l’attrice aveva aderito al sistema di smaltimento delle acque meteoriche realizzato dalla lottizzazione mediante l’approvazione della convenzione, dei suoi allegati e delle varianti. Obiettava, inoltre, che la tubazione utilizzata per lo scolo delle acque meteoriche preesisteva da almeno trent’anni e che le opere realizzate dalla lottizzazione erano congrue. Chiedeva che fosse reietta la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti da alcuni degli altri convenuti, poiché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquistato, costruito e compravenduto le unità immobiliari di tali convenuti. Si costituiva, poi, la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la prescrizione e decadenza dell’azione di manleva spiegata contro di essa. Rimanevano contumaci [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, con sentenza n. 2457/2015, depositata il 16 settembre 2015, il Tribunale adito rigettava la domanda di negatoria servitutis e compensava interamente le spese tra le parti. 2.– Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2015, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’insufficiente motivazione sulla pretesa costituzione della servitù a carico del fondo riportato al mappale n. 1088, in forza della convenzione di lottizzazione, nonché l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata, anche a fronte delle circostanze dedotte ed ignorate. Resistevano le parti già costituite nel giudizio di primo grado, le quali spiegavano appello incidentale, chiedendo che fosse disposta la condanna alle spese anche del giudizio di primo grado, ivi compreso il liquidato compenso del consulente tecnico d’ufficio. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento degli appelli incidentali proposti, condannava l’appellante principale alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto, non solo la convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001, ma anche le successive varianti, comprensive dei progetti esecutivi, che costituivano parte integrante di ciascun atto notarile di convenzione urbanistica e davano atto della preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi situati a monte del terreno di proprietà dell’attrice, posto, invece, più a valle; b ) che dai rilievi tecnici svolti in corso di causa era emerso che lo scarico della lottizzazione era suscettibile di sversamento nella proprietà dell’appellante, destinata a vigneto, mediante il sistema del “troppo pieno”, che entrava in funzione solo ed esclusivamente nel caso in cui il cumulo di acqua avesse superato la capacità di raccolta dei 25 pozzi perdenti, di cui era stata dotata l’area adibita a parcheggio all’interno della lottizzazione; c) che, in particolare, il progetto allegato alle convenzioni prevedeva, seppure con andamento diverso delle condutture, che lo smaltimento delle acque meteoriche della lottizzazione e di quelle provenienti da via Cubetta dovesse avvenire mediante confluenza nel mappale n. 1088, quale terreno estraneo alla lottizzazione; d ) che le convenzioni di lottizzazione, tutte sottoscritte dall’appellante, davano atto di ciò, sicché tali atti avevano dato luogo alla costituzione della servitù, scolo che, peraltro, secondo la stesse ammissioni dell’appellante, rese in sede di interrogatorio formale deferito, sussisteva, in fatto, da oltre venti anni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– La ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso presentato dall’Impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il “ricorso incidentale” di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che il controricorso attraverso cui quest’ultimi si sono costituiti non contiene alcun ricorso incidentale. Il mero fatto che dette parti, nelle conclusioni rassegnate, si siano riportate alle conclusioni di cui ai giudizi di merito, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso di legittimità proposto da [OSCURATO:PERSONA], non equivale alla formulazione di un ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., il quale richiede l’articolazione specifica di motivi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1058 e 1063 c.c., per avere la Corte di merito attribuito valore costitutivo della servitù di scolo di acque meteoriche ad una convenzione e successive integrazioni, in difetto di alcuna menzione del fondo servente e di alcuna espressa manifestazione di volontà in tal senso, non avendo la Piccoli sottoscritto la convenzione e le successive integrazioni quale proprietaria del mappale n. 1088. Soggiunge l’istante che il mero riferimento al mappale n. 1088, quale unico punto di confluenza delle acque meteoriche nei progetti e disegni grafici, non avrebbe legittimato la costituzione volontaria della servitù, la quale avrebbe presupposto la forma scritta ad substantiam e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. 2.1.–La doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis , n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento. Ed infatti, il Giudice del gravame ha rilevato, anche all’esito delle svolte indagini tecniche, che la costituzione volontaria della servitù di scolo di acque meteoriche sul mappale n. 1088, in ragione del consenso espressamente prestato da [OSCURATO:PERSONA], poteva essere desunta, non solo dalla sottoscrizione, a cura di quest’ultima, della convenzione di lottizzazione del 13 novembre 2001, ma anche dalla sottoscrizione di tutte le successive varianti, atti tutti corredati dai relativi progetti esecutivi che costituivano parte integrante di ciascun atto notarile di convenzione urbanistica e davano atto della preesistenza del canale di scolo delle acque meteoriche dei fondi siti a monte del terreno di proprietà dell’attrice, posto invece più a valle. In specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il progetto allegato a tali convenzioni prevedeva, pur con andamento diverso delle condutture per lo smaltimento delle acque meteoriche della lottizzazione, la confluenza di esse nel mappale n. 1088, quale terreno estraneo alla lottizzazione. Senonché, secondo la sentenza d’appello, tutte le convenzioni di lottizzazione, sottoscritte specificamente dalla Piccoli, davano atto di ciò, avendo così costituito la servitù volontaria di scolo. Per l’effetto, la Corte d’appello ha sostenuto che emergeva dai documenti prodotti dalle parti che la Piccoli avesse sottoscritto la convenzione di lottizzazione e il relativo progetto, sia in quanto proprietaria del mappale n. 977, interessato dalla lottizzazione, sia per il mappale n. 1088, in quanto soggetto terzo rispetto alla lottizzazione, avendo, con la propria firma, inequivocabilmente esplicitato la funzione di prestare il proprio consenso alla convenzione di lottizzazione, come indicato nella premessa dell’atto stesso. In via rafforzativa, la Corte di merito ha precisato che comunque la tubazione di scarico nel fondo corrispondente al mappale n. 1088, adibito appunto allo scarico delle acque meteoriche dei fondi posti a monte, era presente in loco da almeno venti anni, come aveva confessato la Piccoli in sede di esperimento dell’interrogatorio formale. Sicché detta servitù si era già costituita per usucapione al momento in cui è stato prestato il consenso alla sua costituzione volontaria. 2.2.– Ne discende che la costituzione di servitù sul fondo emarginato ha soddisfatto il requisito della forma scritta, a pena di nullità. Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede, infatti, l’uso di formule sacramentali né di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiame che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10169 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9475 del 28/04/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2658 del 23/02/2001). Il riferimento al mappale n. 1088, ai fini dell’individuazione del fondo servente, negli allegati (progetti e grafici) alla convenzione di lottizzazione e successive integrazioni – allegati espressamente richiamati nel corpo degli atti principali come parte integrante del loro contenuto e specificamente sottoscritti – vale, dunque, a vincolare laPiccoli in ordine al consenso prestato in ordine a tale costituzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 09/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 05/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 06/04/1995). 3.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai s ensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale tralasciato di valorizzare l’esistenza di un’espressa pattuizione in merito all’impegno assunto dalla ditta lottizzante di costituire una servitù di scarico delle acque meteoriche a carico di altri fondi, diversi dal mappale n. 1088, e segnatamente a carico del mappale n. 662 e – per effetto dell’atto integrativo del 10 ottobre 2006 –a c arico di altre particelle, senza che fosse menzionata la particella n. 1088. Né, ad avviso dell’istante, il Giudice del gravame avrebbe attribuito rilevanza alla missiva del Comune di Colognola ai Colli del 22 aprile 2010, nella quale detto Comune avrebbe più volte sollecitato la costituzione della servitù attraverso il fondo dei terzi interessati. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto, in via rafforzativa, sussistente la costituzione a titolo originario della servitù di scarico per usucapione ventennale, in difetto di alcuna pronuncia giudiziale di accertamento dell’acquisto a titolo originario. Sul punto, la ricorrente precisa che il riferimento della Piccoli, in sede di interpello, alla vecchia tubatura esistente da molto tempo non avrebbe potuto costituire il fondamento dell’acquisizione della servitù per usucapione, in quanto tale tubatura sarebbe stata in disuso da oltre trent’anni e non avrebbe mai scaricato le acque provenienti dai fondi interessati, solo successivamente, dalla lottizzazione. 4.1.– Le due censure – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto connesse –sono inammissibili. Esse, infatti, per un verso, denunciano l’omesso esame di fatti storici all’esito di una “doppia conforme” e, per altro verso, introducono, solo nel giudizio di legittimità, circostanze fattuali nuove e, comunque, non decisive. Ora, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). In secondo luogo, sono precluse nel giudizio di legittimità non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità, posto che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017). In ultimo, la verifica della esistenza di una tubatura da oltre venti anni, ai fini dell’acquisizione della servitù per usucapione, non ha avuto, ad ogni modo, un ruolo dirimente, posto che le sentenze di merito hanno accertato la costituzione del diritto reale minore in forza di un titolo negoziale. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art. 913 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il terreno corrispondente al mappale n. 1088 fosse posto più a valle rispetto al versante collinare e quindi fosse tenuto a raccogliere il naturale deflusso delle acque, mentre, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, si sarebbe potuto desumere che l’effettivo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione sarebbe avvenuto a seguito dei lavori stessi. Sicché avrebbe dovuto escludersi che lo scarico nel mappale n. 1088 fosse la conseguenza di un naturale deflusso delle acque, dipendendo tale convogliamento, invece, dalla realizzazione, con opere specifiche, della lottizzazione. 5.1.–Il motivo è inammissibile. E ciò perché, nonostante la sua apparente formulazione sub specie di vizio di violazione di legge, nella sostanza, il mezzo di critica mira a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Segnatamente, la censura è funzionale alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, affinché possa accertarsi che il deflusso delle acque meteoriche nel mappale n. 1088 sarebbe stato frutto dell’opera dell’uomo e non già l’effetto di un percorso naturale dipendente dalla pendenza dei fondi, come ritenuto dalla Corte distrettuale. Senza, peraltro, che tale rilievo sia decisivo, a fronte della specifica pattuizione dell’asservimento del mappale n. 1088 allo scolo delle acque provenienti dai terreni oggetto della lottizzazione, per effetto del consenso prestato dalla proprietaria del fondo corrispondente a detto mappale, consenso che sarebbe stato vincolante quand’anche il deflusso fosse stato determinato dall’opera dell’uomo. 5.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ivi comprese le spese relative al sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., definito dalla Corte d’appello di Venezia con decreto di rigetto cron. n. 95/2017, depositato il 22 agosto 2017. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esbor
Sentenza Cassazione n. 07127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris