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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28698/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.277/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1436/2021depositata il 08/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di vari importi, a favore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto scritture private e titoli cambiari.

Proponeva le rispettive opposizioni Lombardo, allegando che sia le scritture private sia i titoli cambiari invocati dal Mauro erano stati estorti con violenza e con minaccia, per cui nulla era dovuto alla controparte, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio, desumibile anche dal contenuto “fiabesco” delle scritture, sottoscritte da Lombardo sotto minaccia, e tendenti allo scopo, perseguito dal Mauro, di eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza, attesa la notevole sproporzione tra il reddito dichiarato e le sue rilevanti consistenze patrimoniali.

Invocava, in ogni caso, la compensazione con il credito da lui vantato nei confronti del Mauro per prestazioni professionali per la partecipazione ad alcuni incanti per acquisti immobiliari.

Il Tribunale di Crotone, con le sentenze n. 82/2018 e n. 80/2018 pronunciate ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi per mancata prova della violenza e della minaccia da parte del Mauro in relazione ai titoli cambiari ed alle scritture private poste a fondamento delle pretese monitorie.

Rigettava, inoltre, anche la domanda di compensazione, non essendo provato il credito per prestazioni professionali fatto valere dal Lombardo nei confronti del Mauro. 2.La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1436/2021, pubblicata in data 8 novembre 2021, confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione con tre motivi. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 356, 257 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Deduce l’erroneità della sentenza: (i) per aver ritenuto inammissibili, per tardività, i documenti prodotti in appello dal Lombardo (tra cui la sentenza penale di sua assoluzione dal reato di appropriazione indebita), dal momento che, essendo di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., erano producibili in appello; (ii) per omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della testimonianza della signora Aceto.

Contesta, inoltre, la valutazione del compendio istruttorio compiuta dalla Corte di merito, perché, a suo dire, contraddetta dalle dichiarazioni rese dalla Aceto nel processo penale, dalla sentenza penale di assoluzione di cui avrebbe dovuto tener conto anche ai sensi dell’art. 654 c.p.p, oltre che dal tenore della missiva del 3 gennaio 2012 dello stesso Lombardo.

A questo proposito, sostiene che, se la Corte avesse ammesso e, quindi, valutato tali prove, avrebbe potuto provare la violenza morale subìta dal Mauro nel rilascio delle scritture private e dei titoli cambiari (posti a fondamento dei due procedimenti monitori), per cui la decisione sarebbe stata sicuramente diversa.

4.2. Con il secondo motivo, il Lombardo, riproponendo le medesime doglianze articolate in appello, torna a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 281sexies c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

In particolare, insiste nell’affermare che la sentenza di primo grado non potrebbe ritenersi letta in udienza, perché non contenuta nel relativo verbale.

Il che, integrerebbe un’insanabile violazione del combinato disposto dagli artt. 281 sexies c.p.c. e 35 disp. att. c.p.c.

4.3. Con il terzo motivo, si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver la Corte bruzia ritenuto provati i fatti non contestati dal Mauro in ordine all’esistenza e al compimento di vantaggiose operazioni immobiliari, da parte del Lombardo, e quindi fondata l’eccezione di compensazione.

5. Il primo motivo, in disparte l’inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., è comunque infondato.

Al riguardo, varrà preliminarmente osservare come le censure mosse da parte ricorrente alla declaratoria di tardività dei documenti nuovi prodotti in appello, seppur corrette in linea di puro diritto, non conducono, nel caso di specie, alla cassazione della decisione impugnata.

Nel vigente regime processuale, è consolidato il principio di diritto per cui non esiste “un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione”.

In tal caso, tali documenti “vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (cfr. Cass. civ., Sez.

III, Ord., 4 settembre 2023, n. 25687; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 5 maggio 2023, n. 11809; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 29 novembre 2022, n. 35038; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 11 marzo 2022, n. 7977).

Pertanto, nel caso, tenuto conto che i documenti del Lombardo risalgono al 2016-2017 e che i termini per il deposito delle memorie istruttorie erano scaduti nel 2013, non è configurabile alcuna violazione del divieto di nova in appello.

Ebbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza, anche recente, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, “la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile”.

Trattasi di apprezzamento svolto in astratto, “al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della S.C.” (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 agosto 2024, n. 22796; nello stesso senso Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 novembre 2023, n. 32815).

Sul punto, rileva poi il collegio come tale vizio, in quanto error in procedendo, è sì in astratto collocabile tra gli errori di attività del giudice di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ma per determinare la nullità della sentenza o del procedimento “è pur sempre necessario che la denunciata violazione abbia svolto un ruolo decisivo, ovvero che abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero che quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (tra le altre, v.

Cass. n. 22978 del 2015; Cass. n. 26087 del 2019)”.

Questo perché, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, in simili fattispecie, per aversi nullità della decisione occorre che “la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. civ., SS.

UU., 17 febbraio 2009, n. 3758), poiché alla radice di ogni impugnazione dev’essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (fra le altre, Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003)” (cfr. Cass. civ., n. 22796/2024 cit.).

Orbene, parte ricorrente lamenta la violazione della regola processuale di cui all’art. 345 c.p.c., senza però prospettare come tale violazione avrebbe influito in modo determinante sul decisum della Corte d’appello, risolvendosi il motivo in un coacervo di critiche generiche e prive di aderenza alla ratio decidendi, che invece è coerente, adeguata perché frutto di una valutazione non atomistica delle risultanze probatorie, in particolare delle prove orali assunte in primo grado, tra cui le dichiarazioni della signora Aceto (cfr. pp. 8-15 sentenza impugnata n. 1436/2021).

D’altra parte, sempre con riferimento al primo motivo, non è nemmeno configurabile il dedotto vizio di omessa pronuncia per non avere la Corte d’appello disposto la rinnovazione della prova testimoniale della signora Aceto, ricorrendo invece una chiara ipotesi di assorbimento improprio.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il vizio di omessa pronuncia, che richiede per la sua esistenza una “omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda”, non ricorre nelle ipotesi in cui “la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, con la conseguenza che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronunzia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento” (v. su omessa pronuncia, da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 9 luglio 2024, n. 18719; Cass. civ. Sez.

III, 4 marzo 2024, n. 5751; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5362; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 14 novembre 2023, n. 31630; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8 novembre 2023, n. 31058; v. su assorbimento improprio, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 5 agosto 2024, n. 22110; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 10 maggio 2024, n. 12917; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 18 aprile 2024, n. 10549; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 27 settembre 2023, n. 27436).

Qui, come detto, l’analisi delle risultanze probatorie, compiuta dalla Corte territoriale, assorbe di per sé la domanda di rinnovazione, nel grado di appello, dell’audizione dei testimoni già escussi in primo grado, in disparte ogni dubbio sulla ricorrenza dei presupposti per disporre quest’ultima.

Un’ultima notazione va fatta avuto riguardo all’ulteriore doglianza del Lombardo, secondo cui il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto della pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti nel parallelo processo penale, divenuta irrevocabile.

Orbene, dalla sola lettura della sentenza qui impugnata, è evidente che la corte territoriale ha invece tenuto in considerazione anche tale elemento probatorio, che però, correttamente, non ha reputato sufficiente per accogliere il relativo motivo di appello.

Ad avviso di quella corte, infatti, detta sentenza comunque non offriva elementi di valutazione dirimenti per la presente causa, non essendo emerso, in sede penale, alcun accertamento in negativo dei fatti oggetto del contendere, in particolare della dazione di somme di denaro al Lombardo (cfr. pp. 14-15 sentenza impugnata n. 1436/2021, in cui si legge “Sulla scorta delle motivazioni della sentenza penale, ritiene questa Corte che non siano rilevabili elementi di valutazione dirimenti sui fatti di causa, poiché dalla sentenza penale non si rileva alcun accertamento negativo in merito alla dazione delle somme di denaro al Lombardo, poiché il giudice è pervenuto all’assoluzione del Lombardo reputando intrinsecamente insufficienti le dichiarazioni della persona offesa e non già per aver positivamente accertato che la dazione del predetto importo di euro 70.000 non sia avvenuta (v.

Cass.3006/2001)”.

Del resto, la Corte d’appello non era vincolata in alcun modo dal giudicato penale della suddetta sentenza su quanto eccedesse l’esclusione della penale responsabilità dell’imputato, avendo il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio dalle parti e pervenire a soluzioni non vincolate dall’esito del processo penale.

E ciò, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass. civ., Sez.

II, Ord., 21 giugno 2023, n. 17708; Cass. civ., Sez.

III, 12 settembre 2019, n. 22729).

Infine, un ultimo profilo di inammissibilità può ravvisarsi nella natura fattuale degli apprezzamenti della corte territoriale sulla esclusione dell’idoneità stessa dei fatti prospettati ad integrare gli estremi della violenza o minaccia. 5.1.Il secondo motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

Anzitutto, perché, lungi dal contenere una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata, si limita a riproporre in questa sede quello che era già un motivo dedotto in appello, senza contenere un’indicazione puntuale delle ragioni per cui tale motivo è proposto, oltre a mancare di un’esposizione chiara degli argomenti invocati a sostegno della decisione impugnata e di un’analitica precisazione delle ragioni che giustificherebbero la richiesta di riforma della sentenza.

Tutto ciò, in violazione dei requisiti di forma richiesti per il ricorso in cassazione dalla giurisprudenza di questa Corte, per l’appunto a pena di inammissibilità (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 giugno 2024, n. 16713; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 7 giugno 2024, n. 15950; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 5 giugno 2024, n. 15745; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 7 marzo 2024, n. 6120).

In secondo luogo, perché la Corte territoriale ha applicato al caso di specie, facendone dunque buon governo, l’orientamento di questa Corte, secondo cui “la sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata, e non è nulla qualora il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto data e firma subito dopo l’udienza”.

Questo perché “la previsione dell’immediato deposito in cancelleria della sentenza è finalizzata a consentire al cancelliere il suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, con l’attribuzione del numero identificativo, oltre a consentire alle parti di ottenerne copia” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez.

III, Ord., 24 luglio 2024, n. 20581; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 8 gennaio 2024, n. 553; Cass. civ., Sez.

II, Ord., 19 luglio 2021, n. 20557).

Nel caso, infatti, il giudice di appello ha motivato, in modo esaustivo, la sua decisione di rigetto delle doglianze dell’appellante nei seguenti termini: (i) dal verbale d’udienza del 22.10.2018, era chiaro ed inequivoco che le sentenze impugnate erano state rese proprio a tale udienza, peraltro indicandone gli orari (“alle ore 16:00” e alle ore “16:20”); (ii) il cancelliere ha provveduto alla controfirma in modo tempestivo, ossia il giorno successivo (cfr. p. 7 sentenza impugnata n. 1436/2021).

In tal modo, deve dedursi che la sentenza è stata validamente pronunciata.

Né la ricorrente è stata in grado di indicare le ragioni per cui l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato dovrebbe essere disatteso, con conseguente violazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

5.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, stante il mancato rispetto del principio di autosufficienza richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. per il ricorso in cassazione.

Non sono state, infatti, trascritte integralmente le difese del Mauro sulla questione della compensazione, così come non sono state riportate le parti ritenute rilevanti e necessarie ai fini della decisione del motivo di censura, per cui la Suprema Corte adita, nel procedere alla lettura del ricorso, non è stata messa in condizione di esaminare in fatto e in diritto le doglianze del ricorrente, né di pronunciarsi sulle stesse (ex permultis, Cass. civ., Sez.

III, Ord., 31 luglio 2024, n. 21452; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 387; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822; Cass. civ., SS.UU., 4 settembre 2018, n. 21593).

Osserva il collegio come la tesi difensiva di parte ricorrente non sia comunque giustificata sul piano semantico, in quanto le argomentazioni sviluppate nel motivo non si correlano ai vizi della sentenza indicati in rubrica, in particolare a quello di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

Pertanto, al più, la relativa analisi potrebbe compiersi rispetto al vizio di cui al n. 3 di tale articolo, che, a sua volta, sarebbe però inammissibile, perché le censure articolate non hanno il tono di un vizio in iure, celando, invece, l’inammissibile istanza di un nuovo esame dei fatti e delle prove, al fine di suscitare in questa sede una nuova indagine del merito, in contrapposizione a quella già svolta dalla Corte di appello e, prima di essa, dal Tribunale.

Indagine che, come noto, non è compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità, atteso che tale tipo di accertamento, così come la valutazione delle prove, è attività riservata al giudice del merito, l’unico a cui è processualmente demandato il compito di valutare le risultanze probatorie e scegliere, tra le prove, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi alla vicenda sottoposta al suo vaglio (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez.

V, Ord., 21 giugno 2024, n. 17260; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21 giugno 2024, n. 17167; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 11 giugno 2024, n. 16147; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 15 marzo 2024, n. 6996; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5375).

Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., fermo quanto sopra, il collegio rileva come, in ogni caso, sia censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo nelle ipotesi in cui “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.” (cfr. da ultimo così, da ultimo, Cass. civ., Sez.

III, Ord., 24 settembre 2024, n. 25586; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 5 agosto 2024, n. 21944; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 31 luglio 2024, n. 21607; Cass. civ. Sez.

II, Ord., 19 giugno 2024, n. 16891).

Ipotesi queste che non sono state oggetto di doglianza e, comunque, attenendo alla valutazione svolta dal giudice del merito delle prove proposte dalle parti, “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (v. da ultimo, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 6 settembre 2024, n. 23963; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 12 agosto 2024, n. 22749).

Vizio che il ricorrente non ha denunciato e che, in ogni caso, non avrebbe potuto ammissibilmente denunciare, stante la preclusione di cui all’art. 348ter, comma 5, c.p.c., vertendosi nell’ipotesi della c.d. doppia conforme di merito, avendo la Corte confermato integralmente le statuizioni di primo grado (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ. Sez.

III, Ord., 25 luglio 2024, n. 20713; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 luglio 2024, n. 19776; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 26 giugno 2024, n. 17619). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.800, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.277/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1436/2021depositata il 08/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di vari importi, a favore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto scritture private e titoli cambiari. Proponeva le rispettive opposizioni Lombardo, allegando che sia le scritture private sia i titoli cambiari invocati dal Mauro erano stati estorti con violenza e con minaccia, per cui nulla era dovuto alla controparte, attesa l’inesistenza di qualsiasi rapporto obbligatorio, desumibile anche dal contenuto “fiabesco” delle scritture, sottoscritte da Lombardo sotto minaccia, e tendenti allo scopo, perseguito dal Mauro, di eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza, attesa la notevole sproporzione tra il reddito dichiarato e le sue rilevanti consistenze patrimoniali. Invocava, in ogni caso, la compensazione con il credito da lui vantato nei confronti del Mauro per prestazioni professionali per la partecipazione ad alcuni incanti per acquisti immobiliari. Il Tribunale di Crotone, con le sentenze n. 82/2018 e n. 80/2018 pronunciate ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi per mancata prova della violenza e della minaccia da parte del Mauro in relazione ai titoli cambiari ed alle scritture private poste a fondamento delle pretese monitorie. Rigettava, inoltre, anche la domanda di compensazione, non essendo provato il credito per prestazioni professionali fatto valere dal Lombardo nei confronti del Mauro. 2.La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1436/2021, pubblicata in data 8 novembre 2021, confermava la sentenza impugnata. 3. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione con tre motivi. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 356, 257 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Deduce l’erroneità della sentenza: (i) per aver ritenuto inammissibili, per tardività, i documenti prodotti in appello dal Lombardo (tra cui la sentenza penale di sua assoluzione dal reato di appropriazione indebita), dal momento che, essendo di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., erano producibili in appello; (ii) per omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della testimonianza della signora Aceto. Contesta, inoltre, la valutazione del compendio istruttorio compiuta dalla Corte di merito, perché, a suo dire, contraddetta dalle dichiarazioni rese dalla Aceto nel processo penale, dalla sentenza penale di assoluzione di cui avrebbe dovuto tener conto anche ai sensi dell’art. 654 c.p.p, oltre che dal tenore della missiva del 3 gennaio 2012 dello stesso Lombardo. A questo proposito, sostiene che, se la Corte avesse ammesso e, quindi, valutato tali prove, avrebbe potuto provare la violenza morale subìta dal Mauro nel rilascio delle scritture private e dei titoli cambiari (posti a fondamento dei due procedimenti monitori), per cui la decisione sarebbe stata sicuramente diversa. 4.2. Con il secondo motivo, il Lombardo, riproponendo le medesime doglianze articolate in appello, torna a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 281sexies c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). In particolare, insiste nell’affermare che la sentenza di primo grado non potrebbe ritenersi letta in udienza, perché non contenuta nel relativo verbale. Il che, integrerebbe un’insanabile violazione del combinato disposto dagli artt. 281 sexies c.p.c. e 35 disp. att. c.p.c. 4.3. Con il terzo motivo, si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver la Corte bruzia ritenuto provati i fatti non contestati dal Mauro in ordine all’esistenza e al compimento di vantaggiose operazioni immobiliari, da parte del Lombardo, e quindi fondata l’eccezione di compensazione. 5. Il primo motivo, in disparte l’inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., è comunque infondato. Al riguardo, varrà preliminarmente osservare come le censure mosse da parte ricorrente alla declaratoria di tardività dei documenti nuovi prodotti in appello, seppur corrette in linea di puro diritto, non conducono, nel caso di specie, alla cassazione della decisione impugnata. Nel vigente regime processuale, è consolidato il principio di diritto per cui non esiste “un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione”. In tal caso, tali documenti “vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 settembre 2023, n. 25687; Cass. civ., Sez. II, Ord., 5 maggio 2023, n. 11809; Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 novembre 2022, n. 35038; Cass. civ., Sez. II, Ord., 11 marzo 2022, n. 7977). Pertanto, nel caso, tenuto conto che i documenti del Lombardo risalgono al 2016-2017 e che i termini per il deposito delle memorie istruttorie erano scaduti nel 2013, non è configurabile alcuna violazione del divieto di nova in appello. Ebbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza, anche recente, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, “la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile”. Trattasi di apprezzamento svolto in astratto, “al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della S.C.” (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 agosto 2024, n. 22796; nello stesso senso Cass. civ., Sez. lav., Ord., 27 novembre 2023, n. 32815). Sul punto, rileva poi il collegio come tale vizio, in quanto error in procedendo, è sì in astratto collocabile tra gli errori di attività del giudice di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ma per determinare la nullità della sentenza o del procedimento “è pur sempre necessario che la denunciata violazione abbia svolto un ruolo decisivo, ovvero che abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero che quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (tra le altre, v. Cass. n. 22978 del 2015; Cass. n. 26087 del 2019)”. Questo perché, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, in simili fattispecie, per aversi nullità della decisione occorre che “la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 2009, n. 3758), poiché alla radice di ogni impugnazione dev’essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (fra le altre, Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003)” (cfr. Cass. civ., n. 22796/2024 cit.). Orbene, parte ricorrente lamenta la violazione della regola processuale di cui all’art. 345 c.p.c., senza però prospettare come tale violazione avrebbe influito in modo determinante sul decisum della Corte d’appello, risolvendosi il motivo in un coacervo di critiche generiche e prive di aderenza alla ratio decidendi, che invece è coerente, adeguata perché frutto di una valutazione non atomistica delle risultanze probatorie, in particolare delle prove orali assunte in primo grado, tra cui le dichiarazioni della signora Aceto (cfr. pp. 8-15 sentenza impugnata n. 1436/2021). D’altra parte, sempre con riferimento al primo motivo, non è nemmeno configurabile il dedotto vizio di omessa pronuncia per non avere la Corte d’appello disposto la rinnovazione della prova testimoniale della signora Aceto, ricorrendo invece una chiara ipotesi di assorbimento improprio. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il vizio di omessa pronuncia, che richiede per la sua esistenza una “omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda”, non ricorre nelle ipotesi in cui “la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, con la conseguenza che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronunzia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento” (v. su omessa pronuncia, da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 9 luglio 2024, n. 18719; Cass. civ. Sez. III, 4 marzo 2024, n. 5751; Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5362; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 14 novembre 2023, n. 31630; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 novembre 2023, n. 31058; v. su assorbimento improprio, Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 agosto 2024, n. 22110; Cass. civ., Sez. III, Ord., 10 maggio 2024, n. 12917; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18 aprile 2024, n. 10549; Cass. civ., Sez. III, Ord., 27 settembre 2023, n. 27436). Qui, come detto, l’analisi delle risultanze probatorie, compiuta dalla Corte territoriale, assorbe di per sé la domanda di rinnovazione, nel grado di appello, dell’audizione dei testimoni già escussi in primo grado, in disparte ogni dubbio sulla ricorrenza dei presupposti per disporre quest’ultima. Un’ultima notazione va fatta avuto riguardo all’ulteriore doglianza del Lombardo, secondo cui il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto della pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti nel parallelo processo penale, divenuta irrevocabile. Orbene, dalla sola lettura della sentenza qui impugnata, è evidente che la corte territoriale ha invece tenuto in considerazione anche tale elemento probatorio, che però, correttamente, non ha reputato sufficiente per accogliere il relativo motivo di appello. Ad avviso di quella corte, infatti, detta sentenza comunque non offriva elementi di valutazione dirimenti per la presente causa, non essendo emerso, in sede penale, alcun accertamento in negativo dei fatti oggetto del contendere, in particolare della dazione di somme di denaro al Lombardo (cfr. pp. 14-15 sentenza impugnata n. 1436/2021, in cui si legge “Sulla scorta delle motivazioni della sentenza penale, ritiene questa Corte che non siano rilevabili elementi di valutazione dirimenti sui fatti di causa, poiché dalla sentenza penale non si rileva alcun accertamento negativo in merito alla dazione delle somme di denaro al Lombardo, poiché il giudice è pervenuto all’assoluzione del Lombardo reputando intrinsecamente insufficienti le dichiarazioni della persona offesa e non già per aver positivamente accertato che la dazione del predetto importo di euro 70.000 non sia avvenuta (v. Cass.3006/2001)”. Del resto, la Corte d’appello non era vincolata in alcun modo dal giudicato penale della suddetta sentenza su quanto eccedesse l’esclusione della penale responsabilità dell’imputato, avendo il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio dalle parti e pervenire a soluzioni non vincolate dall’esito del processo penale. E ciò, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 giugno 2023, n. 17708; Cass. civ., Sez. III, 12 settembre 2019, n. 22729). Infine, un ultimo profilo di inammissibilità può ravvisarsi nella natura fattuale degli apprezzamenti della corte territoriale sulla esclusione dell’idoneità stessa dei fatti prospettati ad integrare gli estremi della violenza o minaccia. 5.1.Il secondo motivo è inammissibile sotto molteplici profili. Anzitutto, perché, lungi dal contenere una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata, si limita a riproporre in questa sede quello che era già un motivo dedotto in appello, senza contenere un’indicazione puntuale delle ragioni per cui tale motivo è proposto, oltre a mancare di un’esposizione chiara degli argomenti invocati a sostegno della decisione impugnata e di un’analitica precisazione delle ragioni che giustificherebbero la richiesta di riforma della sentenza. Tutto ciò, in violazione dei requisiti di forma richiesti per il ricorso in cassazione dalla giurisprudenza di questa Corte, per l’appunto a pena di inammissibilità (v. tra le tante, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 giugno 2024, n. 16713; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 7 giugno 2024, n. 15950; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 5 giugno 2024, n. 15745; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 marzo 2024, n. 6120). In secondo luogo, perché la Corte territoriale ha applicato al caso di specie, facendone dunque buon governo, l’orientamento di questa Corte, secondo cui “la sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata, e non è nulla qualora il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto data e firma subito dopo l’udienza”. Questo perché “la previsione dell’immediato deposito in cancelleria della sentenza è finalizzata a consentire al cancelliere il suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, con l’attribuzione del numero identificativo, oltre a consentire alle parti di ottenerne copia” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 luglio 2024, n. 20581; Cass. civ., Sez. II, Ord., 8 gennaio 2024, n. 553; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2021, n. 20557). Nel caso, infatti, il giudice di appello ha motivato, in modo esaustivo, la sua decisione di rigetto delle doglianze dell’appellante nei seguenti termini: (i) dal verbale d’udienza del 22.10.2018, era chiaro ed inequivoco che le sentenze impugnate erano state rese proprio a tale udienza, peraltro indicandone gli orari (“alle ore 16:00” e alle ore “16:20”); (ii) il cancelliere ha provveduto alla controfirma in modo tempestivo, ossia il giorno successivo (cfr. p. 7 sentenza impugnata n. 1436/2021). In tal modo, deve dedursi che la sentenza è stata validamente pronunciata. Né la ricorrente è stata in grado di indicare le ragioni per cui l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato dovrebbe essere disatteso, con conseguente violazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. 5.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, stante il mancato rispetto del principio di autosufficienza richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. per il ricorso in cassazione. Non sono state, infatti, trascritte integralmente le difese del Mauro sulla questione della compensazione, così come non sono state riportate le parti ritenute rilevanti e necessarie ai fini della decisione del motivo di censura, per cui la Suprema Corte adita, nel procedere alla lettura del ricorso, non è stata messa in condizione di esaminare in fatto e in diritto le doglianze del ricorrente, né di pronunciarsi sulle stesse (ex permultis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 luglio 2024, n. 21452; Cass. civ., Sez. I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 387; Cass. civ., Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822; Cass. civ., SS.UU., 4 settembre 2018, n. 21593). Osserva il collegio come la tesi difensiva di parte ricorrente non sia comunque giustificata sul piano semantico, in quanto le argomentazioni sviluppate nel motivo non si correlano ai vizi della sentenza indicati in rubrica, in particolare a quello di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. Pertanto, al più, la relativa analisi potrebbe compiersi rispetto al vizio di cui al n. 3 di tale articolo, che, a sua volta, sarebbe però inammissibile, perché le censure articolate non hanno il tono di un vizio in iure, celando, invece, l’inammissibile istanza di un nuovo esame dei fatti e delle prove, al fine di suscitare in questa sede una nuova indagine del merito, in contrapposizione a quella già svolta dalla Corte di appello e, prima di essa, dal Tribunale. Indagine che, come noto, non è compresa nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di legittimità, atteso che tale tipo di accertamento, così come la valutazione delle prove, è attività riservata al giudice del merito, l’unico a cui è processualmente demandato il compito di valutare le risultanze probatorie e scegliere, tra le prove, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti sottesi alla vicenda sottoposta al suo vaglio (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 21 giugno 2024, n. 17260; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21 giugno 2024, n. 17167; Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 giugno 2024, n. 16147; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2024, n. 6996; Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5375). Quanto poi alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., fermo quanto sopra, il collegio rileva come, in ogni caso, sia censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo nelle ipotesi in cui “il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.” (cfr. da ultimo così, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 24 settembre 2024, n. 25586; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 agosto 2024, n. 21944; Cass. civ., Sez. III, Ord., 31 luglio 2024, n. 21607; Cass. civ. Sez. II, Ord., 19 giugno 2024, n. 16891). Ipotesi queste che non sono state oggetto di doglianza e, comunque, attenendo alla valutazione svolta dal giudice del merito delle prove proposte dalle parti, “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 6 settembre 2024, n. 23963; Cass. civ., Sez. I, Ord., 12 agosto 2024, n. 22749). Vizio che il ricorrente non ha denunciato e che, in ogni caso, non avrebbe potuto ammissibilmente denunciare, stante la preclusione di cui all’art. 348ter, comma 5, c.p.c., vertendosi nell’ipotesi della c.d. doppia conforme di merito, avendo la Corte confermato integralmente le statuizioni di primo grado (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 25 luglio 2024, n. 20713; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 luglio 2024, n. 19776; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 26 giugno 2024, n. 17619). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.800, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d
Sentenza Cassazione n. 28698/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris