CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 27970/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3476/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mantegazza n.24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Gallipoli, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] C., giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 1055/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento d'ingiunzione di pagamento del costo della demolizione di un immobile abusivamente realizzato da [OSCURATO:PERSONA], notificatogli dalla società concessionaria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] demolizione costituiva sanzione accessoria a quella principale comminata in sede penale a Fantastico. Il predetto ordine era stato disposto il 7/9/2009 dalla Procura della Repubblica di Lecce con notifica del provvedimento anche alla società che avrebbe dovuto procedere all'esecuzione in caso di non ottemperanza del destinatario e al Comune di Gallipoli perché in applicazione dell'art. 32 c.12 I. n. 326 del 2003 fosse attivata la procedura prevista davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti per il pagamento della demolizione. Nel provvedimento si precisava che esso valeva anche come decreto di liquidazione della somma dovuta in caso di esecuzione della demolizione da parte di impresa terza. Il successivo provvedimento d'ingiunzione, opposto dal Fantastico, costituisce l'oggetto del presente giudizio. [OSCURATO:SOCIETA] di demolizione invece era stato impugnato davanti al giudice penale e il procedimento si era concluso con provvedimento d'inammissibilità passato in giudicato. 1.1. In merito ai motivi di appello relativi all'opposizione all'ingiunzione di pagamento, la Corte ha affermato la fondatezza dell'eccezione di carenza d'interesse, sollevata dal Comune di Gallipoli, dal momento che il Fantastico aveva opposto davanti al giudice penale soltanto l'ordine di demolizione e non il decreto di liquidazione, nonostante fosse espressamente previsto di potersi opporre anche ad esso nel termine di venti giorni. Aggiunge la Corte che la contestazione relativa all'illegittimità della procedura di riscossione perché non effettuata mediante iscrizione a ruolo ha carattere di novità ed è, conseguentemente, inammissibile. Nel merito l'opposizione viene ritenuta infondata sotto il profilo dell'insussistenza del diritto a riscuotere in capo al Comune, in quanto privo di legittimazione, dal momento che per l'ordine di demolizione l'art. 32, c.12 I. n. 263 del 2003 prevede espressamente che l'autorità giudiziaria possa porre a carico del Comune sul cui territorio sorge l'opera abusiva tutte le spese giudiziarie tecniche ed amministrative. 2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Gallipoli. 3. Nel primo motivo di ricorso viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo e l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 212 del d.p.r. n. 115 del 2001 e dell'art. 32 c.12 d.l. n. 269 del 2003 e l'art. 3 r.d. n. 639 del 1910. Viene contestato che il motivo di gravame relativo all'erronea applicazione della procedura di cui all'art. 3 r.d. n. 639 del 1910 in luogo dell'iscrizione a ruolo sia nuovo per averlo ampiamente trattato anche in primo grado. 4. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 655 e ss. c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dei principi del giudicato pensale e delle disposizioni in tema di esecuzione penale. Il P.M. con il provvedimento contenente l'ordine di demolizione e il decreto di liquidazione aveva posto in essere una delega di funzioni non prevista dalla legge e come tale illegittima. Non era nel potere del P.M. in particolare delegare al Comune la fase della riscossione delle spese di giustizia. Infine rileva il ricorrente che il provvedimento che definisce la fase di esecuzione penale non passa in giudicato. Da ciò consegue l'impugnabilità autonoma del provvedimento di liquidazione anche fuori dell'incidente di esecuzione penale. 5. Viene infine censurato il capo del provvedimento impugnato relativo alla condanna alle spese processuali. 6. La parte controricorrente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso per non essere stata censurata la ratio decidendi relativa alla carenza d'interesse posta a fondamento della pronuncia impugnata. 6.1 L'eccezione è manifestamente fondata. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che "la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.(Cass.17182 del 2020;10815 del 2019;21490 del 2005). La contestazione dell'eccezione contenuta in memoria risulta tardiva, trattandosi di una ratio decidendi autonoma che poteva essere tempestivamente colpita soltanto con i motivi di ricorso. La memoria ha la esclusiva funzione di illustrare le censure già formulate. 7. La radicale inammissibilità del ricorso, posta in correlazione con il complessivo percorso del procedimento così come risultante dagli atti processuali esaminati, conduce all'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. dovendosi rilevare, a questo limitato fine, la corretta applicazione dell'art. 32 d.l. c.12 d.l. n. 269 del 2003 rimette ai Comuni del territorio ove si trova l'immobile da demolire il pagamento delle spese di esecuzione della sanzione accessoria penale. La norma stabilisce: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni (...).". Come è agevole riscontrare dall'esame testuale della disposizione sopra citata, l'ente locale si avvale del fondo della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti per effettuare il pagamento delle spese di demolizione che, successivamente, è tenuto a restituire. Ciò giustifica l'intimazione di pagamento. Peraltro la giurisprudenza penale di legittimità è costante nell'affermare la piena legittimità del provvedimento del p.m. che affidi l'intervento demolitorio del manufatto abusivo all'Amministrazione comunale, ritenendo che ciò non determina una delega in senso proprio e la conseguente violazione degli artt. 61 e 62 del d.p.r. n. 115 del 2002 ma una richiesta di collaborazione prevista dalla legge. (Cass. pen. 11993 del 2014; 34629 del 2010). Alla linearità del dato normativo si accompagna, in conclusione, la continuità dei principi giurisprudenziali. L'ingiunzione di pagamento è meramente attuativa del decreto di liquidazione contenuto nel provvedimento della Procura della repubblica di Lecce, mai impugnato sotto questo profilo e comunque confermato dall'intervenuto giudicato. Ne consegue che in questa fase di riscossione, una volta passato in giudicato il provvedimento presupposto non può più essere discussa la potestas dell'Autorità che ha emesso il provvedimento presupposto. Il ricorrente ha invece impostato il suo percorso difensivo (salvo la censura nuova sulle modalità di riscossione da parte dell'ente impositorie) esclusivamente su tale premessa radicalmente infondata. 7.1 Ai fini dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento della somma di E 2000 in favore della controparte. 8. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente E 4000 per compensi ed E 200 per esborsi oltre accessori di legge nonché E 2000 ex art. 96, terzo comma c.p.c. Sussistono i presupposti proc