CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14749-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale socio della ADL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , e [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della ADL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difes i da ll ’ Avvocat o DOMENICO FESTAper procure in calce a l ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e TOMMASO MANFEROCEper procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 avverso la SENTENZA n. 829/2018 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo avverso la sentenza con la quale, nel 2017, il tribunale di Treviso, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato il fallimento della ADL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’art. 10 l.fall., nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo, detta un principio generale, “applicabile in tutti i casi di cessazione da parte della società dell’attività imprenditoriale e, quindi, anche nell’ipotesi di trasformazione in comunione di azienda che si connota per il venir meno dell’attività di impresa e per il determinarsi di una contitolarità sui beni”, ha ritenuto che tale principio “non preclude la possibilità di dichiarare il fallimento anche nei confronti di chi ha perduto la qualità di imprenditore commerciale”, sempre che ciò accada, come nel caso in esame, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 10 l.fall.. 1.3. La corte, quindi, all’esito di un giudizio nel quale è intervenuta la [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato il reclamo. 1.4. La [OSCURATO:PERSONA], quale socio della ADL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della ADL Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 5 / 5 /20 20 , hannochiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 2.1. Hanno resistito , con distinti controricors i , il Fallimento della ADL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per atto di fusione del 10/7/2018, i quali hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disp. sulla legge in generale e dell’art. 10 l.fall., in riferimento alla disciplina applicabile alla comunione di godimento derivata dalla trasformazione eterogenea di societ̀ di capitali, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d’azienda e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 10 l.fall.. 3.2. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello ha omesso di considerare che la trasformazione della società in una comunione di godimento ai sensi dell’art. 2500 septies c.c . , senza estinguere l ’ ente trasformato, comporta la cessazione non della sua attività ma solo della sua natura imprenditoriale e, di conseguenza, la cancellazione della stessa dal registro delle imprese. 3.3. La società reclamante, quindi, una volta cancellata dal registro delle imprese a seguito della sua trasformazione in comunione d’azienda, non poteva essere dichiarata fallita non potendo trovare applicazione l’art. 10 l.fall. in quanto relativo Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 alla diversa ipotesi della societ̀ cancellata per intervenuta cessazione dell’attivit̀ . 3.4. L’atto di trasformazione, peraltro, hanno aggiunto i ricorrenti, determina un effetto novativo che, nel caso di trasformazione eterogenea da societ̀ di capitali in comunione di azienda, comporta la cancellazione della società e la conseguente prosecuzione di tutti i suoi rapportigiuridici (anche processuali) in capo ai soci, oggi comunisti dell’azienda stessa, per cui la legittimazione passiva non spetta alla societ̀ , ormai cancellata ma ai suoi precedenti soci ed oggi co munisti dell’azienda. 3.5. Con i l secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme dettate dagli artt.1100, 2248, 2500 septies c.c. e 10 l.fall., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d’azienda e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che, a seguito della trasformazione eterogenea della società in comunione d’azienda, l’attività dei comproprietari non si è concretizzata nella gestione diretta dei beni aziendali essendo, per contro, intervenuto l’affitto dell’azienda. 3.6. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2248, 2495, 2500 septies, 2740 c.c. e 10 l.fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio chè stato oggetto di discussione tra le parti, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d’azienda Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che:- a i sensi dell ’ art. 2500 novies c.c., nella trasformazione eterogenea di una societ̀ di capitali, i creditori sociali possono opporsi alla trasformazione con rinvio alla disciplina di cui all’art. 2495 c.c. in tema di perdita di garanzia patrimoniale.; -sulla base del combinato disposto degli artt. 2495 e 2248 c.c., i nuovi titolari della comunione di godimento aziendale devono rispondere illimitatamente, con tutto il loro patrimonio, di tutti debiti della societ̀ trasformata, dovendosi ricordare che, non esistendo un ente dotato di soggettivit̀ giuridica, i rapporti giurid ici attivi e passivi riferibili alla comunione di godimento sono imputati ai singoli comunisti; ai sensi dell’art. 2495 c.c., pertanto, in seguito alla trasformazione della societ̀ , si determina un fenomeno successorio in virt̀ del quale le obbligazioni della societ ̀ non si estinguono, ma traslano a carico dei soci; - il mancato decorso del termine di cui all’art. 10 l.fall., di conseguenza,risulta essere del tutto irrilevante, in quanto diretto a tutelare le ragioni creditorie che, nel caso di specie, risultano tutelate attraverso il diverso meccanismo delineato dagli artt. 2495 e 2740 c.c., che determina un’estensione della responsabilit̀ patrimoniale attraverso la responsabilit̀ illimitata dei soci per i pregressi debiti sociali. 3.7. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 l.fall. e dell ’ art.2498 c.c., e, comunque, l ’ omesso esame di un fatto decisivo dibattuto tra le parti, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la trasformazione della società reclamante in comunione d’azienda Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese non impediva la dichiarazione del suo fallimento ove intervenuta nel rispetto del termine di un anno previsto dall ’ art. 10 l.fall., senza, tuttavia, considerare che la trasformazione prevista dall’art. 2500 septies c.c. non ha comporta to l ’ estinzione della pregressa societ̀ di capitali ma la sua trasformazione in altro ente giuridico, e cioè la comunione di azienda, non potendosi predicare nel caso in esame l’esistenza di una ipotesi successoria quanto piuttosto di una fattispecie modificativa,i cui effetti sono regolati dalle norme a tutela dei creditori della societ̀ (art. 2500 noviesc.c.) e degli effetti della trasformazione sui diritti attivi e gli obblighi gì esistenti (art. 2498 c.c. ) , e che, dunque, non trova applicazione nel caso in esame l’art. 10 l.fall., la cui norma interviene allorquando si verifica la cancellazione in seguito alla cessazione dell’attivit̀ e non gi ̀ quanto, come nel caso di specie, alla cancellazione segua la trasformazione della societ̀ in una comunione d’azienda, la cui attività non è l’esercizio dell’impresa ma il mero godimento dell’azienda stessa. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ex art. 360 bisn. 1 c.p.c.. 4.2. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di chiarire, senza che il ricorso abbia offerto elementi per mutare tale orientamento, che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell’art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese(Cass. n. 16511 del 2019) e che, i n caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda,i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano, pertanto, dell ’ originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all’art. 10 l.fall. potrà Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l’opposizione dei creditori prevista dall’ art. 2500 novies c.c. costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore (Cass.n. 23174 del 2020) . 4.3. Tale principio è stato applicato anche in caso di trasformazione di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva ovvero in società semplice, stabilendo, tanto nell’uno (Cass. n. 1519 del 2021), quanto nell’altro caso (Cass. n. 10302 del 2020), che la società trasformata è suscettibile di essere dichiarata fallita entro il termine di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. 4.4. Del resto, diversamente ragionando si potrebbe correre il rischio di favorire operazioni negoziali volte proprio, in prossimit̀ della decozione e della dichiarazio ne di fallimento delle societ̀ , a determinare la trasformazione, pur consentita dall’ordinamento, di quest’ultime in enti ovvero altre entit̀ giuridiche non fallibili, non consentendo l’apertura del concorso dei creditori sui beni della societ̀ debitric e. 5. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2018n.14749 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilit̀ de l ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €. 7.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a tito