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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 39549/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 03/06/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di detenzione illegale di stupefacenti, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, del delitto di resistenza e di quello di istigazione alla corruzione e condannato, con la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., alla pena di anni due mesi otto di reclusione.

2. Ha proposto ricorso Pane tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza di cui al capo B).

Al ricorrente era stato addebitato di essersi scagliato con veemenza contro una porta, colpendola con il capo, ma si trattava di gesto di frustrazione e non era stato spiegato in che modo potesse ravvisarsi una condotta volta a coartare i pubblici ufficiali e ad impedire il compimento di un atto d'ufficio, non essendo atto diretto contro di loro.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al delitto di istigazione alla corruzione di cui al capo C).

La Corte non aveva dato conto del carattere di serietà dell'offerta che era invece dettata da ragioni di scherno e disprezzo, fermo restando che la perquisizione non aveva condotto al rinvenimento di nulla se non del denaro.

Non rilevava che l'offerta fosse stata fatta al momento della verbalizzazione, occorrendo stabilire se la stessa fosse corroborata dal dolo specifico, cioè dalla volontà di ottenere una determinata controprestazione in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, controprestazione in realtà non configurabile.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente contesta che il gesto di scagliarsi contro una porta e non direttamente contro gli operanti potesse integrare il delitto di resistenza.

Va tuttavia rimarcato come i giudici di merito abbiano chiarito che quel gesto di tipo autolesionistico fu compiuto nella fase della perquisizione e della successiva verbalizzazione e che in quel peculiare contesto era volto ad esercitare nei confronti degli operanti una coazione di tipo oppositivo, non correlata a mera frustrazione ma all'intento di creare un ostacolo al compimento dell'ulteriore attività di polizia giudiziaria.

Si tratta di rilievo in linea con il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale» (Sez.

6. 42151 del 09/09/2016. [OSCURATO:PERSONA].

Rv 268719).

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha sottolineato che nella fase della perquisizione e prima dell'effettiva verbalizzazione, all'atto del rinvenimento della somma di euro 337,50, il ricorrente si rivolse ad uno degli operanti, offrendogli quella somma («li vuoi i soldi pigliateli, tè tè pigliateli»).

A fronte di ciò il motivo di ricorso si incentra sulla mancanza di serietà dell'offerta, in ragione della mancanza di una plausibile controprestazione, atteso che si sarebbe trattato di scongiurare il sequestro di una somma che veniva nel contempo offerta, senza alcun utile risultato per il ricorrente.

Ma in realtà si tratta di una deduzione che non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito e offre una lettura parziale delle risultanze, dovendosi al riguardo osservare come, secondo quanto rilevato dai Giudici di merito, il ricorrente intendesse sottrarsi alla verbalizzazione e alle conseguenze penali correlate all'accertamento compiuto, incentrato primariamente sull'illecito traffico di stupefacenti, che aveva motivato l'operazione di polizia giudiziaria.

L'offerta di una somma di entità non irrisoria, di cui in quel contesto non avrebbe potuto predicarsi con giudizio ex ante l'assoluta inidoneità (si rinvia a Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680; Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498), costituiva dunque uno strumento volto ad indurre i pubblici ufficiali a soprassedere dall'ulteriore compimento dell'attività di ufficio, non assumendo alcun rilievo che la stessa fosse stata immediatamente rifiutata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 03/06/2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di detenzione illegale di stupefacenti, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, del delitto di resistenza e di quello di istigazione alla corruzione e condannato, con la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., alla pena di anni due mesi otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso Pane tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza di cui al capo B). Al ricorrente era stato addebitato di essersi scagliato con veemenza contro una porta, colpendola con il capo, ma si trattava di gesto di frustrazione e non era stato spiegato in che modo potesse ravvisarsi una condotta volta a coartare i pubblici ufficiali e ad impedire il compimento di un atto d'ufficio, non essendo atto diretto contro di loro. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al delitto di istigazione alla corruzione di cui al capo C). La Corte non aveva dato conto del carattere di serietà dell'offerta che era invece dettata da ragioni di scherno e disprezzo, fermo restando che la perquisizione non aveva condotto al rinvenimento di nulla se non del denaro. Non rilevava che l'offerta fosse stata fatta al momento della verbalizzazione, occorrendo stabilire se la stessa fosse corroborata dal dolo specifico, cioè dalla volontà di ottenere una determinata controprestazione in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, controprestazione in realtà non configurabile. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente contesta che il gesto di scagliarsi contro una porta e non direttamente contro gli operanti potesse integrare il delitto di resistenza. Va tuttavia rimarcato come i giudici di merito abbiano chiarito che quel gesto di tipo autolesionistico fu compiuto nella fase della perquisizione e della successiva verbalizzazione e che in quel peculiare contesto era volto ad esercitare nei confronti degli operanti una coazione di tipo oppositivo, non correlata a mera frustrazione ma all'intento di creare un ostacolo al compimento dell'ulteriore attività di polizia giudiziaria. Si tratta di rilievo in linea con il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale» (Sez. 6. 42151 del 09/09/2016. [OSCURATO:PERSONA]. Rv 268719). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha sottolineato che nella fase della perquisizione e prima dell'effettiva verbalizzazione, all'atto del rinvenimento della somma di euro 337,50, il ricorrente si rivolse ad uno degli operanti, offrendogli quella somma («li vuoi i soldi pigliateli, tè tè pigliateli»). A fronte di ciò il motivo di ricorso si incentra sulla mancanza di serietà dell'offerta, in ragione della mancanza di una plausibile controprestazione, atteso che si sarebbe trattato di scongiurare il sequestro di una somma che veniva nel contempo offerta, senza alcun utile risultato per il ricorrente. Ma in realtà si tratta di una deduzione che non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito e offre una lettura parziale delle risultanze, dovendosi al riguardo osservare come, secondo quanto rilevato dai Giudici di merito, il ricorrente intendesse sottrarsi alla verbalizzazione e alle conseguenze penali correlate all'accertamento compiuto, incentrato primariamente sull'illecito traffico di stupefacenti, che aveva motivato l'operazione di polizia giudiziaria. L'offerta di una somma di entità non irrisoria, di cui in quel contesto non avrebbe potuto predicarsi con giudizio ex ante l'assoluta inidoneità (si rinvia a Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680; Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498), costituiva dunque uno strumento volto ad indurre i pubblici ufficiali a soprassedere dall'ulteriore compimento dell'attività di ufficio, non assumendo alcun rilievo che la stessa fosse stata immediatamente rifiutata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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