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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 26/01/2022, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan Puntina - Pillera fino al luglio del 2019.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando promiscuamente - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione al travisamento della prova, erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art.391 cod. proc. pen., in relazione alla mancata utilizzazione delle indagini difensive, vizi e apparenza della motivazione.

2.1. L'ordinanza impugnata valorizza elementi che avrebbero dovuto condurre a escludere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente e ha omesso di valutare argomentazioni ed elementi raccolti dalla difesa, mentre erroneamente non attribuisce rilievo alla circostanza che neppure il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sa chi sia Puleo, in quanto circoscrive l'ambito e la durata delle frequentazioni del ricorrente.

Per quanto riguarda la vicenda dell'occupazione da parte di Ieni dell'immobile di Puleo a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza afferma solo che il ricorrente sapeva che nell'immobile c'era Ieni e riferisce che le vicende locatizie con Carlino del 2017 non hanno alcuna valenza, così svilendo le risultanze di cui alle indagini difensive relative alla diatriba con il defunto prof.

Maugeri, chiarita dalle note depositate.

Circa la missiva attribuita a Ieni ma avente come mittente Puleo, non vi sono elementi per confermare la volontà di Puleo di fare da mittente, potendo trattarsi di un'idea personale del primo.

A proposito dell'intercettazione in cui Puleo afferma che a Faro è stato tolto il mitra, egli non sta raccontando della sottrazione di un'arma, ma del fatto che il soggetto era stato redarguito e aveva perso forza perché si atteggiava a capo, laddove la ricostruzione alternativa offerta dall'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che Puleo è incensurato, non ha mai avuto frequentazioni malavitose e compare per poi scomparire nell'arco di due o tre mesi nel 2015.

La conversazione intercettata del 23/11/2015 riguarda esclusivamente fatti notori alla cronaca locale, mentre altra conversazione riguarda il tentativo di Puleo di capire se Russo si stava adoperando per fargli recuperare gli 8.800 euro dovutigli da Carlino e se, visto che l'abitazione era abitata da Ieni (dapprima all'insaputa dell'indagato), questi si sarebbe fatto carico di persona o avrebbe convinto Carlino a saldare il debito con Puleo, come confermato dal fatto che Puleo è costretto a minacciare Russo millantando la conoscenza e l'eventuale intercessione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto, in contrapposizione a Ieni e al clan Pillera, che le evidenze investigative dimostrano mai frequentato e conosciuto da Puleo.

Le poche e sporadiche frequentazioni del bar Over the rainbow nello strettissimo arco temporale indicato non aggiungono nulla in ordine all'asserita intraneità di Puleo al sodalizio mafioso, tanto più che tutto coincide con la sottoscrizione del contratto di locazione tra Puleo e Carlino e la relativa registrazione, che segna l'inizio delle frequentazioni con Ieni.

Quanto alla conversazione intercettata con la sorella, gli atti e le testimonianze raccolte dalla difesa ne offrono una chiave di lettura alternativa, mentre Puleo ostacolò la domiciliazione di Ieni, facendo di tutto per far interrompere l'erogazione di energia elettrica, fino a rientrare in possesso dell'appartamento.

Nessun elemento effettivo dimostra la consapevolezza dell'indagato dell'esistenza di un'associazione mafiosa e che ne facesse parte.

2.2. In relazione alle esigenze cautelari, nessuna valutazione concreta viene effettuata, laddove non si evidenziano condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie associative, non si evince la conoscenza e la frequentazione di compartecipi e la consapevolezza del ricorrente, né sono indicate condotte specifiche, mancando la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto una memoria che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Le doglianze relative alla motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza non sono fondate, pur presentato plurimi profili di inammissibilità.

2.1. In limine, mette conto ribadire che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza - già delineato da Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - rende ragione della sintonia della giurisprudenza di legittimità rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent, n. 131 del 1996).

In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.

Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In questo quadro, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871).

Il riferimento al principio di diritto da ultimo richiamato rende ragione della necessità di procedere a un esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, laddove il ricorso, su un piano generale, svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi.

2.2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, ha valorizzato, ai fini dell'indicato giudizio, le risultanze offerte da conversazioni intercettate e da videoriprese, che dimostrano, in sintesi, come Puleo facesse parte, insieme in particolare con il sodale [OSCURATO:PERSONA], del ristretto gruppo di "fedelissimi" di cui si contornava [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto in posizione apicale nel sodalizio, che a differenza di [OSCURATO:PERSONA] (altro soggetto di vertice) e della maggior parte degli appartenenti al sodalizio, manteneva una posizione defilata ed evitava di frequentare [OSCURATO:PERSONA], luogo di abituale di ritrovo degli membri del gruppo detto del "Borgo".

Il luogo di ritrovo dei sodali che facevano riferimento a Ieni era invece il bar Over the rainbow, più discreto e riservato, come accertato alla luce di varie conversazioni intercettate, presso il quale anche Puleo veniva "monitorato" regolarmente.

L'ordinanza impugnata evidenzia poi che la polizia giudiziaria aveva acquisito un lettera inviata da Ieni a una donna il cui mittente risultava, però, non già lo stesso Ieni, ma Puleo.

Questi era intestatario di un appartamento, che era nella materiale disponibilità di Ieni, come emerge da alcune conversazioni intercettate: a tale appartamento erano ammessi sono pochi fedelissimi e Puleo veniva ripreso dalla telecamera di videosorveglianza farvi ingresso in alcune occasioni (ad esempio, il 07/11/2015).

Segnala ancora l'ordinanza impugnata l'episodio - ritenuto sintomatico della cura delle esigenze di Ieni cui erano preposti i suoi "fedelissimi" - dell'arrivo presso l'abitazione di Russo e Bonfiglio a bordo di una Jeep e di Puleo a bordo di una Toyota: dopo circa un'ora, i tre si allontanavano a bordo della Toyota, mentre la Jeep veniva lasciata a Jeni, che la utilizzava la sera stessa.

Il Tribunale del riesame richiama ulteriori conversazioni intercettate, come quella con Russo di cui Puleo chiedeva l'intervento per riscuotere un credito di 8.800 euro; alla risposta di Russo di essere in attesa dell'ordine di Ieni, Puleo replicava che, in caso di mancato intervento, avrebbe chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA], del gruppo Santapaola - Ercolano, ma, a questa affermazione, Russo replicava che non lo avrebbe fatto.

L'ordinanza impugnata richiama ulteriori conversazioni intercettate, come quella in cui Puleo racconta a Russo di una lite avuto con [OSCURATO:PERSONA], che, a suo dire, si atteggiava a capo, e che aveva indotto Pappalardo e Ieni a "togliergli il mitra"; in altra conversazione, Puleo commentava con [OSCURATO:PERSONA] il recente arresto di [OSCURATO:PERSONA], facendo varie osservazioni sulle possibilità che Saitta, ove condannato, potesse iniziare "a parlare".

Altre conversazioni intercettate riguardavano un dialogo tra Puleo e Russo in cui il primo contestava al secondo le sue frequentazioni con Carlino e il secondo replicava che il suo intento era solo a far prendere soldi all'"amico suo" ossia a Ieni; in altra conversazione emergeva che, per un disguido nel pagamento delle relative fatture, nell'appartamento di Ieni era stata staccata l'energia elettrica e Puleo era stato chiamato a verificare come ciò fosse potuto accadere.

2.3. Le censure proposte dal ricorso non inficiano la tenuta logico- argomentativa della motivazione dei giudici cautelari.

Rileva la Corte che, su un piano generale, il ricorso - che non articola censure in relazione alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui all'imputazione provvisoria, ma si concentra sui gravi indizi dell'appartenenza ad essa del ricorrente - si sottrae alla lettura organicamente coordinata degli elementi valorizzati dai giudici cautelari ai fini del giudizio ex art. 273 cod. proc. pen., offrendo del compendio indiziario una lettura frazionata e proponendo la rivalutazione di singoli dati conoscitivi sulla base di apprezzamenti di merito preclusi al giudice di legittimità.

Quanto alla mancata indicazione del ricorrente da parte del collaboratore Messina, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la circostanza non appare significativa alla luce del ruolo svolto in seno al sodalizio da Puleo, ossia il sostegno e l'assistenza a Ieni, con la conseguente, necessitata, riservatezza che caratterizzava anche la sua persona.

Il ricorso critica questa valutazione, ma la stessa è in linea con la complessiva ricostruzione del ruolo associativo del ricorrente e non risulta affetta da cadute di conseguenzialità logico- argomentativa.

A proposito dell'occupazione da parte di Ieni dell'immobile di Puleo, il ricorso lamenta la mancata valorizzazione delle risultanze offerte per il tramite delle indagini difensive, ma si sottrae allo specifico confronto con i vari dati considerati dai giudici cautelari, quali le conversazioni intercettate relative all'interruzione del servizio elettrico; dati che testimoniano non solo la piena consapevolezza di chi fosse l'occupante dell'immobile, ma anche la "presa in carico" del problema, espressione di quel ruolo generale di sostegno e assistenza della leadership del gruppo delineata dai giudici cautelari (e non il tentativo di ostacolare la domiciliazione di Ieni evocato in modo del tutto assertivo dal ricorso).

Circa l'intercettazione in cui Puleo afferma che a Faro è stato tolto il mitra, il ricorso prospetta una lettura che ne svilisce la valenza indiziaria; sul punto è sufficiente ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Limiti che non risultano superati nel caso in esame.

Una serie di elementi valorizzati dai giudici cautelari (la lettera di Ieni con l'indicazione quale mittente di Puleo, la frequentazione — definita "assidua" dall'ordinanza genetica - del bar Over the rainbow, la vicenda del recupero degli 8.800 euro) sono oggetto di lettura frazionata da parte del ricorso, che, tra l'altro, svilisce indebitamente il dato del riferimento ad altro soggetto di rilievo nel contesto mafioso (pur in sodalizio diverso da quello che l'imputazione provvisoria individua come di appartenenza di Puleo).

Il ricorso sostiene poi che le notizie riferite nel corso di altra conversazione intercettata erano di pubblico dominio, ma l'ordinanza impugnata esclude recisamente tale circostanza, rimarcando che alcune circostanze non avevano formato oggetto di alcuna emersione giornalistica; il ricorso si limita a ribadire la tesi difensiva, senza articolare sul punto una specifica denuncia di travisamento probatorio.

Dalla conversazione intercettata con la sorella, emerge che un certo professore si era rivolto a un soggetto per far picchiare il ricorrente, ma, appena l'interlocutore aveva realizzato chi era la "vittima designata" aveva declinato l'incarico, avvisando il professore che Puleo era legato a [OSCURATO:PERSONA]: commentando la vicenda, Puleo diceva che si sarebbe vendicato.

Il Tribunale del riesame ravvisa nella conversazione l'ammissione di Puleo alla sorella della propria qualità di esponente del clan Pillera - Puntina, rilievo, questo, oggetto di censure del tutto generiche da parte del ricorso.

3. Del pari infondate sono le doglianze relative alle esigenze cautelari.

Il giudice del riesame ha dato conto - nel quadro del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - della sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, richiamando le acquisizioni investigative relative all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], cognato di Ieni, per il reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Il ricorso, in buona sostanza, ribadisce le deduzioni circa la mancanza di frequentazioni con affiliati, l'assenza di condotte penalmente rilevanti, etc., senza, tuttavia, delineare doglianze in grado di infirmare la valutazione dei giudici cautelari.

4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 26/01/2022, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan Puntina - Pillera fino al luglio del 2019. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando promiscuamente - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione al travisamento della prova, erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché dell'art.391 cod. proc. pen., in relazione alla mancata utilizzazione delle indagini difensive, vizi e apparenza della motivazione. 2.1. L'ordinanza impugnata valorizza elementi che avrebbero dovuto condurre a escludere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente e ha omesso di valutare argomentazioni ed elementi raccolti dalla difesa, mentre erroneamente non attribuisce rilievo alla circostanza che neppure il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sa chi sia Puleo, in quanto circoscrive l'ambito e la durata delle frequentazioni del ricorrente. Per quanto riguarda la vicenda dell'occupazione da parte di Ieni dell'immobile di Puleo a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza afferma solo che il ricorrente sapeva che nell'immobile c'era Ieni e riferisce che le vicende locatizie con Carlino del 2017 non hanno alcuna valenza, così svilendo le risultanze di cui alle indagini difensive relative alla diatriba con il defunto prof. Maugeri, chiarita dalle note depositate. Circa la missiva attribuita a Ieni ma avente come mittente Puleo, non vi sono elementi per confermare la volontà di Puleo di fare da mittente, potendo trattarsi di un'idea personale del primo. A proposito dell'intercettazione in cui Puleo afferma che a Faro è stato tolto il mitra, egli non sta raccontando della sottrazione di un'arma, ma del fatto che il soggetto era stato redarguito e aveva perso forza perché si atteggiava a capo, laddove la ricostruzione alternativa offerta dall'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che Puleo è incensurato, non ha mai avuto frequentazioni malavitose e compare per poi scomparire nell'arco di due o tre mesi nel 2015. La conversazione intercettata del 23/11/2015 riguarda esclusivamente fatti notori alla cronaca locale, mentre altra conversazione riguarda il tentativo di Puleo di capire se Russo si stava adoperando per fargli recuperare gli 8.800 euro dovutigli da Carlino e se, visto che l'abitazione era abitata da Ieni (dapprima all'insaputa dell'indagato), questi si sarebbe fatto carico di persona o avrebbe convinto Carlino a saldare il debito con Puleo, come confermato dal fatto che Puleo è costretto a minacciare Russo millantando la conoscenza e l'eventuale intercessione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto, in contrapposizione a Ieni e al clan Pillera, che le evidenze investigative dimostrano mai frequentato e conosciuto da Puleo. Le poche e sporadiche frequentazioni del bar Over the rainbow nello strettissimo arco temporale indicato non aggiungono nulla in ordine all'asserita intraneità di Puleo al sodalizio mafioso, tanto più che tutto coincide con la sottoscrizione del contratto di locazione tra Puleo e Carlino e la relativa registrazione, che segna l'inizio delle frequentazioni con Ieni. Quanto alla conversazione intercettata con la sorella, gli atti e le testimonianze raccolte dalla difesa ne offrono una chiave di lettura alternativa, mentre Puleo ostacolò la domiciliazione di Ieni, facendo di tutto per far interrompere l'erogazione di energia elettrica, fino a rientrare in possesso dell'appartamento. Nessun elemento effettivo dimostra la consapevolezza dell'indagato dell'esistenza di un'associazione mafiosa e che ne facesse parte. 2.2. In relazione alle esigenze cautelari, nessuna valutazione concreta viene effettuata, laddove non si evidenziano condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie associative, non si evince la conoscenza e la frequentazione di compartecipi e la consapevolezza del ricorrente, né sono indicate condotte specifiche, mancando la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto una memoria che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Le doglianze relative alla motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza non sono fondate, pur presentato plurimi profili di inammissibilità. 2.1. In limine, mette conto ribadire che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza - già delineato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - rende ragione della sintonia della giurisprudenza di legittimità rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent, n. 131 del 1996). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In questo quadro, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo canoni logici, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., risultando, in considerazione della loro natura, idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871). Il riferimento al principio di diritto da ultimo richiamato rende ragione della necessità di procedere a un esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, laddove il ricorso, su un piano generale, svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi. 2.2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, ha valorizzato, ai fini dell'indicato giudizio, le risultanze offerte da conversazioni intercettate e da videoriprese, che dimostrano, in sintesi, come Puleo facesse parte, insieme in particolare con il sodale [OSCURATO:PERSONA], del ristretto gruppo di "fedelissimi" di cui si contornava [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto in posizione apicale nel sodalizio, che a differenza di [OSCURATO:PERSONA] (altro soggetto di vertice) e della maggior parte degli appartenenti al sodalizio, manteneva una posizione defilata ed evitava di frequentare [OSCURATO:PERSONA], luogo di abituale di ritrovo degli membri del gruppo detto del "Borgo". Il luogo di ritrovo dei sodali che facevano riferimento a Ieni era invece il bar Over the rainbow, più discreto e riservato, come accertato alla luce di varie conversazioni intercettate, presso il quale anche Puleo veniva "monitorato" regolarmente. L'ordinanza impugnata evidenzia poi che la polizia giudiziaria aveva acquisito un lettera inviata da Ieni a una donna il cui mittente risultava, però, non già lo stesso Ieni, ma Puleo. Questi era intestatario di un appartamento, che era nella materiale disponibilità di Ieni, come emerge da alcune conversazioni intercettate: a tale appartamento erano ammessi sono pochi fedelissimi e Puleo veniva ripreso dalla telecamera di videosorveglianza farvi ingresso in alcune occasioni (ad esempio, il 07/11/2015). Segnala ancora l'ordinanza impugnata l'episodio - ritenuto sintomatico della cura delle esigenze di Ieni cui erano preposti i suoi "fedelissimi" - dell'arrivo presso l'abitazione di Russo e Bonfiglio a bordo di una Jeep e di Puleo a bordo di una Toyota: dopo circa un'ora, i tre si allontanavano a bordo della Toyota, mentre la Jeep veniva lasciata a Jeni, che la utilizzava la sera stessa. Il Tribunale del riesame richiama ulteriori conversazioni intercettate, come quella con Russo di cui Puleo chiedeva l'intervento per riscuotere un credito di 8.800 euro; alla risposta di Russo di essere in attesa dell'ordine di Ieni, Puleo replicava che, in caso di mancato intervento, avrebbe chiesto aiuto a [OSCURATO:PERSONA], del gruppo Santapaola - Ercolano, ma, a questa affermazione, Russo replicava che non lo avrebbe fatto. L'ordinanza impugnata richiama ulteriori conversazioni intercettate, come quella in cui Puleo racconta a Russo di una lite avuto con [OSCURATO:PERSONA], che, a suo dire, si atteggiava a capo, e che aveva indotto Pappalardo e Ieni a "togliergli il mitra"; in altra conversazione, Puleo commentava con [OSCURATO:PERSONA] il recente arresto di [OSCURATO:PERSONA], facendo varie osservazioni sulle possibilità che Saitta, ove condannato, potesse iniziare "a parlare". Altre conversazioni intercettate riguardavano un dialogo tra Puleo e Russo in cui il primo contestava al secondo le sue frequentazioni con Carlino e il secondo replicava che il suo intento era solo a far prendere soldi all'"amico suo" ossia a Ieni; in altra conversazione emergeva che, per un disguido nel pagamento delle relative fatture, nell'appartamento di Ieni era stata staccata l'energia elettrica e Puleo era stato chiamato a verificare come ciò fosse potuto accadere. 2.3. Le censure proposte dal ricorso non inficiano la tenuta logico- argomentativa della motivazione dei giudici cautelari. Rileva la Corte che, su un piano generale, il ricorso - che non articola censure in relazione alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui all'imputazione provvisoria, ma si concentra sui gravi indizi dell'appartenenza ad essa del ricorrente - si sottrae alla lettura organicamente coordinata degli elementi valorizzati dai giudici cautelari ai fini del giudizio ex art. 273 cod. proc. pen., offrendo del compendio indiziario una lettura frazionata e proponendo la rivalutazione di singoli dati conoscitivi sulla base di apprezzamenti di merito preclusi al giudice di legittimità. Quanto alla mancata indicazione del ricorrente da parte del collaboratore Messina, l'ordinanza impugnata ha rilevato che la circostanza non appare significativa alla luce del ruolo svolto in seno al sodalizio da Puleo, ossia il sostegno e l'assistenza a Ieni, con la conseguente, necessitata, riservatezza che caratterizzava anche la sua persona. Il ricorso critica questa valutazione, ma la stessa è in linea con la complessiva ricostruzione del ruolo associativo del ricorrente e non risulta affetta da cadute di conseguenzialità logico- argomentativa. A proposito dell'occupazione da parte di Ieni dell'immobile di Puleo, il ricorso lamenta la mancata valorizzazione delle risultanze offerte per il tramite delle indagini difensive, ma si sottrae allo specifico confronto con i vari dati considerati dai giudici cautelari, quali le conversazioni intercettate relative all'interruzione del servizio elettrico; dati che testimoniano non solo la piena consapevolezza di chi fosse l'occupante dell'immobile, ma anche la "presa in carico" del problema, espressione di quel ruolo generale di sostegno e assistenza della leadership del gruppo delineata dai giudici cautelari (e non il tentativo di ostacolare la domiciliazione di Ieni evocato in modo del tutto assertivo dal ricorso). Circa l'intercettazione in cui Puleo afferma che a Faro è stato tolto il mitra, il ricorso prospetta una lettura che ne svilisce la valenza indiziaria; sul punto è sufficiente ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Limiti che non risultano superati nel caso in esame. Una serie di elementi valorizzati dai giudici cautelari (la lettera di Ieni con l'indicazione quale mittente di Puleo, la frequentazione — definita "assidua" dall'ordinanza genetica - del bar Over the rainbow, la vicenda del recupero degli 8.800 euro) sono oggetto di lettura frazionata da parte del ricorso, che, tra l'altro, svilisce indebitamente il dato del riferimento ad altro soggetto di rilievo nel contesto mafioso (pur in sodalizio diverso da quello che l'imputazione provvisoria individua come di appartenenza di Puleo). Il ricorso sostiene poi che le notizie riferite nel corso di altra conversazione intercettata erano di pubblico dominio, ma l'ordinanza impugnata esclude recisamente tale circostanza, rimarcando che alcune circostanze non avevano formato oggetto di alcuna emersione giornalistica; il ricorso si limita a ribadire la tesi difensiva, senza articolare sul punto una specifica denuncia di travisamento probatorio. Dalla conversazione intercettata con la sorella, emerge che un certo professore si era rivolto a un soggetto per far picchiare il ricorrente, ma, appena l'interlocutore aveva realizzato chi era la "vittima designata" aveva declinato l'incarico, avvisando il professore che Puleo era legato a [OSCURATO:PERSONA]: commentando la vicenda, Puleo diceva che si sarebbe vendicato. Il Tribunale del riesame ravvisa nella conversazione l'ammissione di Puleo alla sorella della propria qualità di esponente del clan Pillera - Puntina, rilievo, questo, oggetto di censure del tutto generiche da parte del ricorso. 3. Del pari infondate sono le doglianze relative alle esigenze cautelari. Il giudice del riesame ha dato conto - nel quadro del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - della sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, richiamando le acquisizioni investigative relative all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], cognato di Ieni, per il reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorso, in buona sostanza, ribadisce le deduzioni circa la mancanza di frequentazioni con affiliati, l'assenza di condotte penalmente rilevanti, etc., senza, tuttavia, delineare doglianze in grado di infirmare la valutazione dei giudici cautelari. 4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att
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